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Deliberaz. G.R. Veneto 30/07/2019, n. 1090

Definizione delle modalità per l'effettuazione dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici resa dai soggetti certificatori con l'Attestato di Prestazione Energetica A.P.E., in attuazione della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
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Testo del provvedimento


L'Assessore Giuseppe Pan per l'Assessore Roberto Marcato, di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.


Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e successive modifiche ed integrazioni, tra l'altro, ha demandato alle Regioni una serie di compiti legati ai consumi energetici del settore dell'edilizia in attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, con valutazione degli aspetti energetici ed ambientali dell'intero processo edilizio e delle misure necessarie ad uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.

Con il medesimo D.Lgs. 192/2005, dall'1 gennaio 2007 è stata gradualmente introdotta la Certificazione energetica degli edifici che, con successivi decreti attuativi, è stata definita per gli aspetti tecnici e procedurali. Il Documento di sintesi delle caratteristiche energetiche degli edifici dalla fine del 2009 deve essere inoltrato alle Regioni territorialmente competenti per gli adempimenti stabiliti dallo stesso D.Lgs. 192.

L'attestato che certifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dalla data del suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto, comprende i dati relativi alla sua efficienza energetica, i valori vigenti a norma di legge ed i valori di riferimento, in modo da consentire agli utenti finali di valutare e comparare le prestazioni dell'edificio di interesse e di confrontarle con i valori tecnicamente raggiungibili in un corretto rapporto tra i costi di investimento ed i benefici che ne derivano. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione.

Con la D.G.R. 8 febbraio 2011, n. 121, per le finalità e motivazioni ivi contenute, è stato istituito il Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica (A.C.E.), ora denominati Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 192/2005 dalla Legge 90/2013 in recepimento della direttiva 2010/31/UE di modifica della precedente direttiva 2002/91/CE.

Con la D.G.R. 17 aprile 2012, n. 659 è stato attivato, dal 2 maggio 2012, l'applicativo della Regione Ve.Net.energia-edifici per la registrazione telematica degli attestati, progettato, prodotto e gestito dall'Unità di Progetto Energia (ora Unità Organizzativa Energia) e dalla Direzione Sistemi Informativi (ora Direzione ICT e Agenda Digitale), considerato che l'evoluzione della normativa statale, conseguente alle disposizioni Europee in materia di Certificazione Energetica degli Edifici, ha portato ad un rapido aumento della produzione di A.P.E..

Si evidenzia infatti che il D.Lgs. 192/2005 stabilisce, all'articolo 6 "Certificazione energetica degli edifici", che dall'1 luglio 2009 le unità immobiliari oggetto di compravendita devono essere dotate dell'Attestato di Prestazione Energetica; inoltre che, in caso di nuova locazione, il proprietario è tenuto a produrre l'A.P.E. e nei contratti di locazione è inserita apposita clausola con la quale il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

Al fine di garantire la piena attuazione della Direttiva 2010/31/UE, nonché per adempiere alle prescrizioni imposte dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 0368/2012, il Ministero dello Sviluppo Economico, acquisite le necessarie intese e sentito il parere della Conferenza Unificata, ha emanato tre decreti interministeriali, datati 26 giugno 2015, pubblicati nel S.O. n. 39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015, in vigore dall'1 ottobre 2015 e così titolati:

- "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici".

- "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici".

- "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Va altresì evidenziato

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