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25/07/2019

Sono illeciti gli interventi di manutenzione ordinaria su opere abusive

La Corte di Cassazione ha riaffermato un importante principio di diritto secondo il quale qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria e integra un nuovo reato edilizio.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, il Tribunale di Lecce aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di un terreno con 5 fabbricati.

Dal provvedimento impugnato emergeva che gli immobili erano stati acquistati dai ricorrenti con decreto di trasferimento del Tribunale di Lecce, con prezzo determinato in relazione al solo terreno, decurtato dalle spese per la demolizione dei fabbricati abusivi. Gli immobili erano quindi da demolire in quanto completamente abusivi.
Rilevava poi il Tribunale come la manutenzione sugli immobili in oggetto compiuta dai ricorrenti (consistente nel tinteggiare le pareti interne degli immobili - già adibiti dai precedenti proprietari ad abitazioni - sostituire sanitari vecchi e alcune luci e collocare arredi da esterno) comportava una ripresa dell'originaria attività edilizia illecita.

Il Tribunale precisava inoltre come gli interventi edilizi avrebbero comportato, in fatto, un carico urbanistico notevole ed un impatto ambientale sul pregevole agro di Corsano; infatti la ripresa, o anche l'inizio dell'abitabilità degli immobili in sequestro, avrebbe inciso gravemente sul carico urbanistico della zona costiera.

PRINCIPIO ENUNCIATO
La Sent. C. Cass. pen. 09/07/2019, n. 29984, ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale e ribadito che qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; ne consegue che, allorché l'opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla o manutenerla senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente.

 


 

Dalla redazione