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15/07/2019

Condono ambientale e ordine di demolizione per illeciti edilizi

Il rilascio del c.d. condono ambientale previsto dall’art. 181, D. Leg.vo 42/2004 non esclude l’applicabilità dell’ordine di demolizione per interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali previsto dall’art. 31, D.P.R. 380/2001.

La Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza del 09/07/2019, n. 29979, fornisce chiarimenti in merito alla distinzione tra sanatoria edilizia e condono c.d. ambientale. La Corte rileva in particolare che le relative normative (D.P.R. 380/2001 in materia edilizia ed urbanistica e D. Leg.vo 42/2004 in materia paesaggistica), tutelando beni giuridici diversi tra loro, prevedono discipline separate che agiscono tendenzialmente in piena autonomia.
Ed infatti, mentre in tema di reati edilizi l'interesse protetto è sia quello formale della realizzazione della costruzione nel rispetto del titolo abilitativo sia quello della tutela sostanziale del territorio, il cui sviluppo deve avvenire in conformità alle previsioni urbanistiche, in tema di illeciti paesaggistici viene tutelato il paesaggio e “l'armoniosa articolazione e sviluppo dell'ambiente”.

Ne consegue che l'eventuale venir meno dell'obbligo di ripristinare Io status quo ante dei luoghi, di cui all'art. 181 del D. Leg.vo 42/2004, in ragione della sopravvenuta operatività del c.d. "condono ambientale" non determina la sanatoria anche dell'illecito edilizio e non impedisce l'applicabilità dell’ordine di demolizione emesso ai sensi dell’art. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001.

Dalla redazione