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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. Industria, Comm. e Lav. 01/06/2000, n. 3487
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TESTO DEL DOCUMENTOLa presente circolare intende fornire alcune indicazioni sulla disciplina applicabile all'attività di vendita tramite mezzo elettronico, denominata "commercio elettronico", nei limiti e per gli effetti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. R In via preliminare, va sottolineato che i termini della nozione di "commercio elettronico" sono assai più articolati, come risulta dalla definizione data nella comunicazione della Commissione UE "un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico", in base alla quale per tale deve intendersi "lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali; l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni". Ciò premesso e restringendo il campo della presente circolare alla parte di "commercio elettronico" inteso come attività di vendita di beni, si fa presente quanto segue. Il predetto decreto n. 114 contiene un esplicito riferimento al commercio elettronico solo nell'art. 21. Il predetto articolo non detta la disciplina in materia, ma affida al Ministero dell'industria un ruolo di promozione e diffusione del commercio elettronico nella sua ampia accezione. A tal fine la norma prevede, infatti, che l'amministrazione sviluppi azioni volte a sostenerne una crescita equilibrata, favorisca campagne d'informazione ed apprendimento per gli operatori del settore; incentivi l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità atte a garantire l'affidabilità degli operatori al fine di migliorare la competitività complessiva delle imprese, soprattutto piccole e medie. Quanto sopra, ferme restando le garanzie della tutela del consumatore e la garanzia della partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Ministero può stipulare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, convenzioni ed accordi di programma con soggetti pubblici e privati e con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori. |
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