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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 21/07/2000, n. 205
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 26/08/2016, n. 174
- D. Leg.vo 02/07/2010 n. 104
- L. 18/06/2009, n. 69
- L. 11/02/2005, n. 15
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Art. 3. - (Disposizioni generali sul processo cautelare)1. N4 |
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Art. 4. - (Disposizioni particolari sul processo in determinate materie)1. Dopo l'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente: "Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto: a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse; b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere; |
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Art. 9. - (Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali)1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti: "Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile. La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza |
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Art. 10. - (Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti)1. All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto il seguente comma: |
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Art. 13. - Art. 22. - (Omissis) |
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