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D. Min. Trasporti e Nav. 06/06/2000

Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 10/06/2004
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[Premessa]


IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE


Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40R, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, con cui è stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile;

Visto in particolare l'art. 5, comma 5, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dei trasporti e d

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Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

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Art. 2. - Individuazione delle autorità competenti

1. I certificati di formazione professionale, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto

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Art. 3. - Qualificazione dei consulenti

1. Non devono sostenere l'esame relativo alla specializzazione delle merci individuat

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Art. 4. - Commissioni di esame

1. Il capo del dipartimento dei trasporti terrestri, nella prima fase di applicazione del presente decreto, individua almeno quattordici uffici provinciali presso cui hanno sede le commissioni di esame e nomina i relativi componenti, stabilendo la durata della nomina.

2. Ciascuna commissione è presieduta da un fun

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Art. 5. - Procedure e modalità dell'esame

1. L'esame avviene in forma scritta.

2. La prova scritta adattata al modo/ai modi di trasporto per il quale/i quali il certificato CE viene rilasciato è costituita da due parti:

a) da un questionario con domande a risposta libera, che vertono sulle materie previste nell'elenco

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Art. 6. - Disposizioni finali.

1. In attuazione del secondo comma dell'art. 7 del decreto legislativo, i titolari di certificato provvisorio, rilasciato ai sensi del primo comma dello stesso art. 7, q

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Allegato I - Procedure e modalità dell'esame


1. Domanda di esame

I candidati, che intendono sostenere l'esame per il rilascio del certificato di formazione di consulente, debbono presentare apposita istanza, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, ad uno degli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, sede della commissione d'esame, individuati con un provvedimento del Dipartimento stesso.

La domanda, redatta in conformità all'appendice A del presente allegato, oltre alle generalità del candidato ed ai recapiti postali, telefonici o fax, deve contenere:

a) la categoria di certificato per cui viene richiesto di sostenere l'esame;

b) la specializzazione, o le specializzazioni, tra quelle previste dal comma 2 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo, per le quali si intende sostenere l'esame;

c) l'indicazione dell'eventuale possesso di un precedente certificato di formazione professionale in corso di validità, con la precisazione della categoria e delle specializzazioni (che devono ovviamente essere diverse da quelle per cui si richiede l'esame), nonché dello stato da cui è stato rilasciato;

d) la dichiarazione di non avere nel contempo presentato analoga richiesta di esame presso un altro ufficio dell'Amministrazione od un altro Paese della Comunità Europea.

Devono inoltre essere allegate le attestazioni del pagamento dei diritti dovuti, ovvero, in attesa della loro determinazione, l'impegno a corrispondere gli stessi importi secondo le modalità indicate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo.


2. Svolgimento dell'esame

Prima della data di svolgimento dell'esame, la Commissione si riunisce e prepara le tracce per ciascuna prova scritta. Devono essere predisposte una scheda con 10 domande a risposta libera di carattere generale, indifferenziate per tutte le specializzazioni, una scheda da 5 domande per ciascuna delle due modalità di trasporto, ed una scheda di 5 domande per ciascuna specializzazione ammessa. Nell'eventualità che vengano adottate domande a scelta multipla, dovranno essere predisposte un numero di domande doppie rispetto ai valori suindicati; per ciascuna domanda devono essere previste tre risposte, per ciascuna delle quali il candidato deve indicare «vero» o «falso». Il tema dello studio del caso, se possibile, deve essere unico nel testo, ma adattabile alle varie specializzazioni consentite. Le schede delle domande, alla presenza della Commissione, vengono quindi riprodotte in un numero sufficiente di copie per essere distribuite ai candidati e, unitamente alla traccia dello «studio del caso», vengono chiuse in pieghi sigillati firmati sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione, se non ad esame già avvenuto. I componenti della commissione, inoltre, presa visione dell'elenco dei candidati che dovranno sostenere l'esame presso la propria sede, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i candidati stessi, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura CivileR.

Le prove di esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro per l'interno mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Il giorno fissato per la prova, all'ora stabilita, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare nell'aula in modo che non possano comunicare tra loro.

I candidati che all'ora fissata nella convocazione non siano presenti presso la sede in cui si svolge l'esame, vengono dichiarati assenti e rinviati ad altra sessione d'esame.

Il presidente fa quindi constatare l'integrità della chiusura del piego contenente le tracce, poi, aperto il piego, fa distribuire le schede delle domande, tenendo conto delle varie specializzazioni previste, detta il tema, od i temi, dello «studio del caso» e comunica i tempi di consegna degli elaborati secondo lo schema riportato nella seguente tabella:

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Appendice «A» - Fac-simile della domanda di esame e di rilascio del certificato di formazione

Parte di provvedimento in formato grafico

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