Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 30/07/1999, n. 300
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D. Leg.vo 30/07/1999, n. 300
- D.L. 09/01/2020, n. 1 (L. 05/03/2020, n. 12)
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- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- L. 11/08/2014, n. 125
- D.L. 31/05/2014, n. 83 (L. 29/07/2014, n. 106)
- D. Leg.vo 28/01/2014, n. 7
- L. 27/12/2013, n. 147
- L. 24/06/2013, n. 71
- D.L. 10/10/2012, n. 174 (L. 07/12/2012, n. 213)
- D.L. 06/07/2012, n. 95 (L. 07/08/2012, n. 135)
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
- L. 13/11/2009, n. 172
- D.L. 30/12/2008, n. 207 (L. 27/02/2009, n. 14)
- D.L. 25/06/2008, n. 112 (L. 06/08/2008, n. 133)
- D.L. 23/05/2008, n. 90 (L. 14/07/2008, n. 123)
- D.L. 16/05/2008, n. 85 (L. 14/07/2008, n. 121)
- D.P.R. 14/05/2007, n. 72
- D.P.R. 29/12/2006, n. 309
- D.L. 03/10/2006, n. 262 (L. 24/11/2006, n. 286)
- D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248)
- D.L. 18/05/2006, n. 181 (L. 17/07/2006, n. 233)
- L. 23/12/2005, n. 266
- L. 17/08/2005, n. 166
- L. 15/12/2004, n. 308
- D.L. 28/05/2004, n. 136 (L. 27/07/2004, n. 186)
- D.L. 29/03/2004, n. 79 (L. 28/05/2004, n. 139)
- L. 06/02/2004, n. 36
- D. Leg.vo 22/01/2004, n. 34
- D. Leg.vo 21/01/2004, n. 29
- D. Leg.vo 08/01/2004, n. 3
- D. Leg.vo 30/12/2003, n. 366
- D.L. 24/12/2003, n. 354 (L. 26/02/2004, n. 45)
- D. Leg.vo 30/10/2003, n. 317
- D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326)
- D. Leg.vo 11/08/2003, n. 241
- D. Leg.vo 03/07/2003, n. 173
- D. Leg.vo 12/06/2003, n. 152
- L. 05/06/2003, n. 131
- L. 16/01/2003, n. 3
- D. Leg.vo 06/12/2002, n. 287
- D.L. 11/11/2002, n. 251 (L. 10/01/2003, n. 1)
- L. 06/07/2002, n. 137
- D.L. 07/09/2001, n. 343 (L. 09/11/2001, n. 401)
- D.L. 12/06/2001, n. 217 (L. 03/08/2001, n. 317)
- L. 23/03/2001, n. 93
- L. 29/12/2000, n. 400
- L. 24/11/2000, n. 340
- D. Leg.vo 29/10/1999, n. 419
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, mo |
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Art. 2 - (Ministeri)1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; N82 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; |
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TITOLO I - L'ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI |
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Art. 3 - (Disposizioni generali) N141. Nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente: |
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Art. 4 - (Disposizioni sull'organizzazione)1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 5 |
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Art. 5 - (I dipartimenti)1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. |
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Art. 7 - (Uffici di diretta collaborazione con il ministro)1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. |
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TITOLO II - LE AGENZIE |
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Art. 8 - (L'ordinamento)1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 dei decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio de |
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Art. 9 - (Il personale e la dotazione finanziaria)1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine: a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1; b) mediante le procedure |
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Art. 10 - (Agenzie fiscali)1. Le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle d |
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TITOLO III - L'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA |
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Art. 11 - (Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo)1. La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. 2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici peri |
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TITOLO IV - I MINISTERI |
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CAPO I - IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
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Art. 12 - (Attribuzioni)1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e |
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Art. 13 - (Ordinamento)1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da un segretario generale. |
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CAPO II - IL MINISTERO DELL'INTERNO |
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Art. 14 - (Attribuzioni)1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. |
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Art. 15 - (Ordinamento)1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e |
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CAPO III - IL MINISTERO DELLA GIUSTIZ1A |
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Art. 16 - (Attribuzioni)1. Il ministro di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia. 2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni |
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Art. 17 - (Ordinamento)1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e |
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Art. 18 - (incarichi dirigenziali)1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall' |
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CAPO IV - IL MINISTERO DELLA DIFESA |
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Art. 20 - (Attribuzioni)1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicur |
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Art. 21 - (Ordinamento)1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero “non superiore a un |
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CAPO V - IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
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Art. 23 - (Istituzione del ministero e attribuzioni)1. È istituito il ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al ministero sono attribuite le funzion |
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Art. 24 - (Aree funzionali)1. Il ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; “alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato, alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta “nonché sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo” |
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Art. 25 - (Ordinamento)1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento |
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Art. 26 - (Riforma del ministero delle finanze)1. In attesa della costituzione del ministero dell'economia e delle finanze, e comunq |
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CAPO VI - IL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
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Art. 27 - (Istituzione del Ministero e attribuzioni)1. È istituito il Ministero delle attività produttive. 2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo “, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale” N44 e, in particolare, di: a) promuovere le politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali; |
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Art. 28 - (Aree funzionali)1. Nel rispetto delle finalità e delle azioni di cui all'articolo 27, il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) competitività: politiche per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale; politiche di promozione degli investimenti delle imprese al fine del superamento degli squilibri di sviluppo economico e tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle attività produttive e gli strumenti della programmazione negoziata, denominati contratti di programma, inclusi quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto, nonché la partecipazione, per quanto di competenza ed al pari delle altre amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalità; politiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo conto anche delle competenze regionali; politiche di supporto alla competitività delle grandi imprese nei settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza; politiche per i distretti industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori produttivi; attività di regolazione delle crisi aziendali e delle proc |
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Art. 29 - (Ordinamento) |
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Art. 30 - (Attribuzioni di funzioni ad altri ministeri)1. Le funzioni inerenti ai rapporti con l'istituto per la vigilanza delle assicurazio |
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Art. 32-bis - (Istituzione del Ministero e attribuzioni)1. È istituito il Ministero delle comunicazioni. |
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Art. 32-ter - (Funzioni)1. Il Ministero svolge in particolare funzioni e compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali, tramite gli organi centrali e gli Ispettorati territoriali: a) politiche nel settore delle comunicazioni; b) rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali nel settore delle comunicazioni, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del Ministro degli affari esteri; c) disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche; d) gestione nazionale di programmi comunitari in materia di comunicazioni elettroniche; |
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Art. 32-quater - (Organizzazione del Ministero)1. Il Ministero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. Opera nell'ambito del Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale". 2. Sono uffici centrali: |
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Art. 32-quinquies - (Struttura del Ministero)1. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da |
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Capo VII - IL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
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Art. 33 - (Attribuzioni)1. Il ministro per le politiche agricole e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali. 2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo. |
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Art. 34 - (Ordinamento)1. Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e |
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CAPO VIII - IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
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Art. 35 - (Istituzione del ministero e attribuzioni)1. È istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie: a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte |
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Art. 36 - (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro)1. Al Ministro dell'ambiente e della tut |
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Art. 37 - (Ordinamento) |
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Art. 38. - (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)1. È istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del su |
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Art. 40 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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CAPO IX - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
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Art. 41 - (Istituzione del ministero e attribuzioni)1. È istituito il ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Al ministero so |
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Art. 42 - (Aree funzionali)1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone |
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Art. 43 - (Ordinamento)1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo. 2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16 direzioni generali e in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, nei limiti di posti di funzione individuati dalla pianta organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 è ridotta di due unità. N16 |
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Art. 44 - (Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture)1. È istituita l'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato in relazione: a) alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri; b) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto st |
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CAPO X - IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
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Art. 45 - (Istituzione del ministero e attribuzioni)1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. N7 2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenzial |
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Art. 46 - (Aree funzionali)1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) N8 |
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Art. 47 - (Ordinamento)1. Costituiscono strutture di primo livello del Ministero le direzioni generali alla cui individuazione e |
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Art. 47-bis - (Istituzione del Ministero e attribuzioni)1. È istituito il Ministero della salute. 2. Nell'ambito e con finalit&agra |
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Art. 47-ter - (Aree funzionali)1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; pr |
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Art. 47-quater - (Ordinamento)1. Il Ministero si articola in Dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e |
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CAPO XI - Ministero dell'istruzione |
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Art. 49 - (Istituzione del ministero e attribuzioni)1. È istituito il Ministe |
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Art. 50 - (Aree funzionali)1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del per-sonale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizz |
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Art. 51 - (Ordinamento) |
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Capo XI-bis |
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Art. 51-bis - (Istituzione del ministero e attribuzioni)1. È is |
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Art. 51-ter - (Aree funzionali)1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, dell’istruzione universitaria, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell’istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori; programmazione degli interventi, indirizzo e coo |
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Art. 51-quater - (Ordinamento) |
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CAPO XII - IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO |
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Art. 52 - (Attribuzioni)1. Il “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”N92 esercita “, anche in base alle norme del |
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Art. 53 - (Aree funzionali)1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dell |
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Art. 54 - (Ordinamento)1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e i |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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CAPO I - PROCEDURA DI ATTUAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE |
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Art. 55 - (Procedura di attuazione ed entrata in vigore)1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: - il ministero dell'economia e delle finanze, - il ministero delle attività produttive, - il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, - il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, - il ministero del lavoro e delle politiche sociali, - il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. |
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CAPO II - RIFORMA DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE |
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Sezione I - (Ministero delle finanze) |
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Art. 56 - (Attribuzioni del ministero delle finanze)1. Il ministero delle finanze svolge le seguenti funzioni statali: a) analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai fini della valutazione dei sistema tributario e delle scelte di settore in sede nazionale, comunitaria e internazionale; b) predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione e di indirizzo e cura dei r |
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Art. 57 - (Istituzione delle agenzie fiscali)1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte |
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Art. 58 - (Organizzazione del ministero)1. Il ministero è organizzato secondo i principi di distinzione tra direzione |
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Art. 59 - (Rapporti con le agenzie fiscali)1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento. 2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, “stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario” N19, con la qua |
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Art. 60 - (Controlli sulle agenzie fiscali)1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il quale la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo. 2. Le deliberazioni del comitato d |
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Sezione II - Le agenzie fiscali |
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Art. 63 - (Agenzia delle dogane e dei monopoli) |
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Art. 64 - (Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate)1. L'agenzia “delle entrate è inoltre” N70 competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti c |
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Art. 65 - (Agenzia del demanio)1. All'agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi |
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Art. 67 - (Organi)1. Sono organi delle agenzie fiscali: a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia; |
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Art. 68 - (Funzioni)1. Il direttore rappresenta l'agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o |
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Art. 69 - (Commissario straordinario)1. Nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di risultati particolarmente negativi della gestione, di manifesta impossibilità di funzionamento degli or |
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Art. 70 - (Bilancio e finanziamento)1. Le entrate delle agenzie fiscali sono costituite da: a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni dell'articolo 59 del presente decreto legislativo a carico del bilancio dello Stato; b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che non rientran |
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Art. 71 - (Personale)1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privata, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna age |
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Art. 72 - (Rappresentanza in giudizio)1. Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, a |
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Sezione III - Disposizioni transitorie |
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Art. 73 - (Gestione e fasi del cambiamento)1. Con decreto ministeriale può essere costituita, alle dirette dipendenze del ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato |
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Art. 74 - (Disposizioni transitorie sul personale)1. A partire dalla data fissata con decreto del ministro delle finanze, tutto il personale del ministero è incluso in un ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici del ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano diretto a consentire l'avvio delle attività in conformità con le trasformazioni attuate con il presente decreto legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza alle funzioni ed alle attività svolte in precedenza dai singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti ad uffici soppressi. |
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CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA, DI UNIVERSITÀ E RICERCA, DI POLITICHE AGRICOLE |
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Art. 75 - (Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria) |
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Art. 78 - (Disposizioni per le politiche agricole)1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del nuovo mi |
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CAPO IV - AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE |
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CAPO V - AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE |
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Art. 89 - (Disposizioni finali)1. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto legislativo. |
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