FAST FIND : FL5170

Flash news del
27/06/2019

Quale procedura per i servizi pubblici di ingegneria e architettura sotto soglia?

Le modifiche in tema di contratti pubblici introdotte dal decreto “sblocca cantieri” hanno creato una evidente lacuna che non consente di sapere con precisione quale procedura di aggiudicazione adottare per i servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, ecc.) tra 40.000 e 100.000 Euro.

L’art. 1 del D.L. 32/2019 (dopo la sua conversione in legge avvenuta con L. 14/06/2019, n. 55 - vedi D.L. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”): misure in tema di appalti e contratti pubblici) ha modificato l’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, lettera b), che ora - per i contratti pubblici di servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore alla soglia comunitaria (vedi Soglie comunitarie appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e concessioni) - prevede la possibilità di affidamento diretto con “valutazione” di almeno 5 operatori economici, ove esistenti (mentre in precedenza era prevista una procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori economici).

A sua volta, l’art. 157 del D. Leg.vo 50/2016, al comma 2, dispone che i servizi tecnici di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 Euro, siano affidati mediante la procedura di cui all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, lettera b), con invito rivolto, se possibile, ad almeno 5 soggetti.

Dunque sembra evidente che l’art. 157 del D. Leg.vo 50/2016, non modificato, faccia riferimento alla procedura negoziata prevista precedentemente dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016 (si fa riferimento ad operatori da “invitare”). Si consideri poi che ai sensi dell'art. 95 del D. Leg.vo 50/2016, comma 3, lettera b), per i SIA oltre 40.000 è obbligatorio il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ciò lascia una oggettiva incertezza sulla procedura da adottare; stando ad una interpretazione letterale del combinato disposto normativo (l’unica plausibile in una simile situazione) la procedura di affidamento diretto con le modalità indicate dalla più volte citata lettera b) del comma 2 dell’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, non dovrebbe essere applicabile per i SIA oltre 40.000 Euro.

A tale proposito, ci si interroga sul significato del termine “valutazione”, che non dovrebbe necessariamente comportare la richiesta di preventivi (ove lo ha ritenuto necessario, per altre casistiche, la normativa lo ha previsto esplicitamente), potendosi anche limitare ad una più generica attività (possibilmente tracciata e corredata di opportune motivazioni) di complessivo apprezzamento delle caratteristiche dell’operatore economico e delle condizioni che lo stesso potrebbe offrire. Ovviamente la richiesta di formali preventivi sarà comunque non solo possibile ma a nostro parere auspicabile.

Dalla redazione