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Circ.Min. Industria, Comm. e Lav. 15/06/1998, n. 3446

Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114 recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, quarto comma, lettera c), della legge 15.3.1997, n. 59». Art. 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Disciplina transitoria.
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[Premessa]



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Premessa

A norma dell'art. 26, primo comma, ad eccezione dell'art. 6, dell'art. 10, dell'art. 15, commi 7, 8 e

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Art. 25, primo comma 1

1. «I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4.8.1988, n. 375, e all'art. 2 del decreto ministeriale 16.9.1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 al decreto ministeriale 4.8.1988, n. 375, nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 17.9.1996, n. 561».

1.1 La locuzione «hanno titolo» legittima i soggetti in discorso a vendere tutti i prodotti appartenenti al settore merceologico corrispondente dal 24 aprile 1998 e richiede, a tal fine, la sola osservanza del rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti.

Trattandosi di facoltà e non di obbligo, i suddetti soggetti possono continuare a vendere anche i soli prodotti appartenenti alle tabelle che possiedono.

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Art. 25, secondo comma

2. «A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sono soggette a previa comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della proprietà o della gestione dell'attività, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di vendita entro i limiti di superficie di cui all'art. 4, primo comma, lettera d). Resta fermo l'obbligo per il subentrante del possesso dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio secondo quanto previsto dall'art. 49 del decreto ministeriale 4.8.1988, n. 375».

2.1 Lo strumento della comunicazione preventiva, come espressamente previsto, è applicabile nel periodo transitorio ai soli esercizi di superficie non superiore ai 150 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti e non superiore ai 250 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti ed è applicabile in caso di subingresso nella gestione o nella proprietà, in caso di trasferimento di sede e in caso di ampliamento della superficie fino ai limiti dimensionali in discorso.

2.2 La comunicazione, purché preceda, consente di subentrare, trasferire e ampliare l'esercizio rientrante nei limiti di superficie previsti. Ciò significa che non deve ritenersi applicabile alle fattispecie suddette il termine di trenta giorni previsto dall'art. 7 del decreto legislativo che, peraltro, ha efficacia, come disposto dall'art. 26, primo comma, a decorrere dal 24 aprile 1999.

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Art. 25, terzo comma

3. «Fino al termine di cui all'art. 26, primo comma, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'art. 4, primo comma, lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11.6.1971, n. 426, alla data di pubblicazione del presente decreto, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi indicati alla predetta lettera d), tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzati preesistenti».

3.1 La locuzione «La superficie del nuovo esercizi

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Art. 25, quarto comma

4. «Le domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio prevista dall'art. 24 della legge 11.6.1971, n. 426, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del presente decreto, sono esaminate ai sensi della predetta legge n. 426 del 1971 e decise con provvedimento espresso entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al termine del periodo di cui all'art. 26, primo comma, è sospesa la presentazione delle domande, tranne nel caso di cui al terzo comma».

4.1 Il tenore della disposizione impone all'organo competente di esprimersi nel merito della istanza entro il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto.

Resta ferma, nel caso in cui non si esprima entro detto termine, l'applicabilità dell'istituto del silenzio assenso previsto dall'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18.4.1994, n. 384.

4.2 In caso di rilascio, l'autorizzazione deve fare riferimento alle tabelle richieste con l'utilizzo della modulistica vigente, ferma restando la facoltà per il soggetto che la ottiene di usufruire del disposto di cui all'art. 25, primo comma.

4.3 Ai sensi dell'art. 24 della legge n.

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Art. 25, quinto comma

5. «Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 26 e 27 della legge 11.6.1971, n. 426, già trasmesse alla Giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma secondo attestazione del responsabile del procedimento, sono esaminate e decise con provvedimento espre

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Art. 25, sesto comma

6. «Fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'art. 6, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo art. 31, alle domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 26 e 27 della legge 11.6.1971, n. 426, non trasmesse alla Giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998, nonché alle domande per il rilascio delle medesime

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