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18/06/2019

Ammissibilità dell’accesso civico generalizzato agli atti di gara (C. Stato 3780/2019)

Secondo il Consiglio di Stato, sentenza 05/06/2019, n. 3780, la disciplina dell’accesso civico generalizzato è applicabile anche alla materia degli appalti pubblici.

Nel caso di specie era stato negato l’accesso civico agli atti di una procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione di automezzi ad un operatore che non aveva partecipato alla gara.

Come rilevato dal Consiglio di Stato, la giurisprudenza amministrativa sul tema non è univoca, esistendo due orientamenti contrastanti:
- secondo un primo indirizzo, i documenti afferenti alle procedure di affidamento ed esecuzione di un appalto sono esclusivamente sottoposti alla disciplina di cui all’art. 53, D. Leg.vo 50/2016 e pertanto restano esclusi dall’accesso civico c.d. generalizzato di cui al comma 2 dell’art. 5 del D. Leg.vo 33/2013 (v. TAR Lombardia-Milano 25/03/2019, n. 630; TAR Lazio-Roma 14/01/2019, n. 425; TAR Emilia Romagna-Parma 18/07/2018, n. 197);
- secondo un diverso orientamento, di contro, dovrebbe riconoscersi l’applicabilità della disciplina dell’accesso civico generalizzato anche alla materia degli appalti pubblici (v. da ultimo, TAR Lombardia-Milano 11/01/2019, n. 45).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3780/2019, ha confermato la validità di tale ultimo orientamento, ritenendo che l’accesso civico generalizzato si applica anche alla materia degli appalti pubblici.

Ed infatti l’art. 5-bis, comma 3, D. Leg.vo 33/2013, nell’escludere l’accesso civico generalizzato, tra l’altro, nei casi previsti dalla legge ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di “specifiche condizioni, modalità e limiti”, non intende limitare tale diritto ad intere materie. Diversamente interpretando, si legge nella sentenza, “significherebbe escludere l’intera materia relativa ai contratti pubblici da una disciplina, qual è quella dell’accesso civico generalizzato, che mira a garantire il rispetto di un principio fondamentale, il principio di trasparenza ricavabile direttamente dalla Costituzione”.
Ciò peraltro non esclude il rispetto dei limiti imposti dalla specifica normativa di cui all’art. 53, D. Leg.vo 50/2016.

Pertanto, con riferimento alle procedure d appalto, la possibilità di accesso civico, una volta che la gara sia conclusa e sia venuta perciò meno la necessità di tutela della “par condicio”, va affermata non solo in quanto risponde all’esigenza del controllo diffuso sul perseguimento dei compiti istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche (come previsto dal comma 2 dell’art. 5, D. Leg.vo 33/2013), ma anche in base al principio di trasparenza delle procedure di appalto quale strumento di prevenzione e contrasto della corruzione.

In conclusione i giudici, riformando la sentenza appellata, hanno riconosciuto il diritto di accesso agli atti della procedura di appalto all'operatore che non aveva partecipato alla gara.

Dalla redazione