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17/06/2019

Clausole sociali nei contratti pubblici: chiarimenti sulle Linee guida ANAC n. 13

L’ANAC, con Comunicato del 29/05/2019, depositato presso la segreteria del Consiglio il 14/06/2019, ha fornito chiarimenti su alcune criticità applicative segnalate da soggetti aggregatori in merito alle Linee guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali".

Ai sensi dell’articolo 50, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, le stazioni appaltanti devono inserire nei bandi di gara, avvisi e inviti, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto.

Ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, con la Delib. ANAC 13/02/2019, n. 114 - pubblicata nella G.U. del 28/02/2019, n. 50 - sono state approvate le Linee guida n. 13, le quali contengono indicazioni - da considerare non vincolanti - circa:
- le modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto della clausola sociale,
- il rapporto con i contratti collettivi,
- le conseguenze del mancato adempimento.

Alcuni soggetti aggregatori hanno segnalato criticità applicative in merito alle suddette Linee guida n. 13, recanti "La disciplina delle clausole sociali", con particolare riferimento ai dati che la stazione appaltante - nel rispetto della clausola sociale - deve indicare nella documentazione di gara per la formulazione dell’offerta e sulla presentazione del piano di compatibilità, da parte dell’offerente.

A tal riguardo l’ANAC ha chiarito che le previsioni di cui ai paragrafi 3.4 e 3.5, della Delib. ANAC 13/02/2019, n. 114 (Linee guida n. 13) sono da intendersi riferite alla fase di adesione della singola amministrazione alla convenzione o all’accordo quadro stipulato dalla centrale di committenza. Pertanto, ciascuna amministrazione in sede di emissione dell’ordinativo per il singolo contratto fornisce all’affidatario della convenzione o dell’accordo quadro le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e sulla base di tali dati l’aggiudicatario presenta all’amministrazione richiedente il piano di compatibilità.

Inoltre, le indicazioni di cui al paragrafo 3.4 delle Linee guida n. 13 sono da ritenersi prevalenti rispetto a quelle di cui al paragrafo 24 del Bando tipo n. 1 (Delib. ANAC 22/11/2017, n. 1228) e al paragrafo 25 del Bando tipo n. 2 (Delib. ANAC 10/01/2018, n. 2). A seguito della conversione del D.L. 32/2019 (c.d. Decreto sblocca cantieri, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), l’ANAC provvederà ad adeguare i predetti Bandi tipo.
 

 

Dalla redazione