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12/06/2019

Opere precarie non soggette a permesso di costruire: caratteristiche e presupposti

La Corte di Cassazione chiarisce in quali casi un’opera può essere ritenuta precaria e quindi sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire.

FATTISPECIE
Nel caso di specie era stata affermata la responsabilità del ricorrente per la realizzazione, in zona demaniale marittima gravata da vincolo paesaggistico, di una struttura pressostatica delle dimensioni di mq 100, realizzata in elementi metallici e copertura in PVC, con pavimentazione in pietra leccese, in assenza dei prescritti titoli abilitativi.

Il ricorrente sosteneva che dalle dichiarazioni rese dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, risultavano la precarietà ed amovibilità dell'opera, per la quale era stato peraltro rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.

PRINCIPIO DI DIRITTO
In proposito, la Suprema Corte ha ribadito che, al fine di ritenere sottratto un manufatto al preventivo rilascio del permesso di costruire in ragione della sua asserita natura precaria, la stessa non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione, non risultando, peraltro, sufficiente la sua rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo.

Inoltre, sulla base di quanto disposto dal T.U.E. (D.P.R. 380/2001), sono soggetti a permesso di costruire, tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando una trasformazione in via permanente del suolo inedificato.

CONCLUSIONI
La Corte di Cassazione ha considerato che le dedotte caratteristiche di precarietà e facile amovibilità dell'opera erano evidentemente smentite dalla descrizione della stessa effettuata nella sentenza di appello sulla base delle emergenze processuali del giudizio di primo grado. Il manufatto realizzato si presentava infatti come stabilmente infisso al suolo e dotato di pavimentazione circoscritta da un muretto di contenimento, l'opera poggiava su pilasti in ferro, a loro volta ancorati su plinti in cemento armato ed era stato accertato anche un cambiamento del livello planovolumetrico e pianoaltimetrico del terreno su cui l'opera era stata realizzata. Si era evidenziato, poi, che i plinti su cui poggiava il manufatto erano infissi su di una zattera in cemento sulla quale era stata poi posta una pavimentazione in lastre di pietra leccese.
Avuto riguardo a tali caratteristiche costruttive, risultava evidente che la dedotta precarietà dell'opera era del tutto insussistente.

La Cass. pen. 30/05/2019, n. 24149 ha pertanto ritenuto che nel caso di specie i necessari requisiti individuati dalla giurisprudenza mancavano del tutto ed, anzi, le caratteristiche costruttive accertate deponevano, unitamente alla rilevata alterazione planovolumetrica e pianoaltimetrica del terreno, per un intervento destinato a durare nel tempo che aveva già determinato una modifica dell'originario assetto dell'area su cui insisteva.

Un'ulteriore conferma di una simile evenienza, era data dal fatto che per le opere in questione l'interessato aveva ritenuto di dover richiedere un permesso di costruire in sanatoria (sulla base peraltro di una descrizione delle opere non rispondente alla realtà), che non sarebbe stato necessario per un intervento precario, atteso che la natura dell'opera precaria, che non determina stabili trasformazioni del territorio, non richiede per la sua realizzazione alcun titolo abilitativo.
 

Dalla redazione