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Sent. C. Cass. S.U. civ. 27/06/1981, n. 4182

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Professionisti - Ingegneri e architetti - Provvedimento disciplinare contro un ingegnere preso dal Consiglio dello ordine - Impugnazione - Procedimento dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri - Assistenza di un difensore o di un esperto di fiducia - Ammissibilità.

Nel procedimento d'impugnazione, dinanzi al consiglio nazionale degli ingegneri, dei provvedimenti disciplinari adottati dal locale Consiglio dell'ordine, il diritto di difesa dell'incolpato, assicurato dall'art 24 della Costituzione in relazione alla natura giurisdizionale del procedimento stesso, comporta non soltanto la facolta di comparire e farsi sentire personalmente, ma anche, ove ne avanzi richiesta, quella di farsi assistere da un difensore o da un esperto di fiducia.

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Professionisti - Ingegneri e architetti - Procedimento disciplinare a carico di ingegnere - Audizione dell'incolpato ad opera del solo Presidente del consiglio dell'ordine - Nullità - Sanatoria - Condizioni.

In tema di procedimento disciplinare a carico di ingegneri, l'art 44 del R.D. 23/10/1925, n. 2537, il quale prevede, nella fase preliminare all'instaurazione del procedimento stesso, l'audizione dell'incolpato da parte del Consiglio dell'ordine, non puo ritenersi osservato ove tale adempimento venga compiuto dal solo Presidente di detto Consiglio. La relativa nullità, peraltro, deve ritenersi sanata se non dedotta prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, in applicazione analogica dei principi fissati dall'art. 185, cod. proc. pen. (nel testo modificato dall'art 6 della legge 8 agosto 1977, n. 534).

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Professionisti - Ingegneri e architetti - Provvedimenti disciplinari contro un ingegnere - Impugnazione - Procedimento dinanzi al Consiglio nazionale - Diritto al ritiro del fascicolo dell'incolpato ed al rilascio di copia degli atti - Sussistenza - Limiti.

Nel procedimento d'impugnazione, dinanzi al consiglio nazionale degli ingegneri, dei provvedimenti disciplinari adottati dal locale consiglio dell'ordine, deve riconoscersi all'incolpato il diritto di conseguire l'autorizzazione a ritirare il proprio fascicolo, fermo restando l'Obbligo di ridepositarlo ogni volta che il giudice lo disponga (art. 169, comma 1, cod. proc. civ.), nonche di chiedere il rilascio di copia degli Atti, salva la facolta del Presidente di detto Consiglio nazionale di rigettare la relativa istanza, purche con provvedimento motivato (art. 13 del D.M. 10/11/1948).

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