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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 01/03/2019, n. 46

Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell’articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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[Premessa]

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO


Visto l'

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Art. 1. - Oggetto, finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 200

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Art. 3. - Procedure operative per la caratterizzazione delle aree

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un'area agricola, il responsabile dall'inquinamento pone tempestivamente in essere le necessarie misure di prevenzione e ne dà immediata comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla regione, alla provincia, al comune, all'Agenzia regionale per la prot

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Art. 4. - Valutazione di rischio

1. In caso di accertamento del superamento delle CSC di cui all'allegato 2, anche per una sola sostanza, all'esito delle attività di caratterizzazione, il soggetto responsabile dell'inquinamento ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, ed elabora la valutazione di rischio di c

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Art. 5. - Procedure operative e modalità per l'attuazione degli interventi

1. Se all'esito della valutazione di rischio le concentrazioni riscontrate sono incompatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il soggetto responsabile dell'inquinamento deve presentare alle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento nonché nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN, anche al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute, le risultanze della valutazione di rischio e il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa i

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Art. 6. - Obblighi dei soggetti non responsabili dell'inquinamento

1. Fatti salvi gli obblighi del responsabile dell'inquinamento, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superament

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Art. 7. - Norme finali e transitorie

1. I procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole già avviati ai sensi della disciplina di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalle relative disposizioni.

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Allegato 1


Art. 3. - Criteri generali per la caratterizzazione delle aree agricole


1. Premessa.

La caratterizzazione, finalizzata alla conoscenza dei livelli degli inquinanti presenti nelle aree agricole da indagare è eseguita secondo i criteri riportati nel presente allegato ed è indirizzata all'acquisizione di una conoscenza dettagliata della distribuzione spaziale degli inquinanti e della distribuzione spaziale tridimensionale dei suoli e dei loro volumi.

Il campionamento è effettuato secondo due diverse modalità:

(a) campionamento di aree non omogenee o di cui non si conosce l'omogeneità;

(b) campionamento di aree omogenee.

Si intende per area omogenea la porzione di superficie che mostra le seguenti caratteristiche:

omogeneità di caratteri pedologici;

medesimo tipo di avvicendamento colturale, indipendentemente dalla coltura in atto o prevista;

uniformità delle pratiche agronomiche (di rilevanza particolare) adottate o pregresse.

Nel caso del campionamento di tipo (a) i protocolli prevedono l'effettuazione di un campionamento «ragionato» sulla base di indagini indirette, effettuate con metodologie geofisiche e pedologiche. Le indagini indirette consentono di individuare aree omogenee all'interno delle quali sono effettuati prelievi di terreno alle distanze ed alla profondità definite in base alle stesse misure indirette.

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Allegato 2


Art. 3. - Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i suoli delle aree agricole




CSC (mg kg-1 espressi come ss)


Composti inorganici


1

Antimonio

10*

2

Arsenico

30*

3

Berillio

7*

4

Cadmio

5*

5

Cobalto

30*

6

Cromo totale

150*

7

Cromo VI

2*

8

Mercurio

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Allegato 3


Art. 2. - Criteri generali per la valutazione di rischio


Premessa.

Il presente allegato definisce le procedure di Valutazione del rischio (VdR) sanitario, connesse alla potenziale contaminazione di aree destinate alla produzione di colture agrarie, al pascolo e all'allevamento, secondo quanto definito dall'art. 1, comma 2, punto c) al presente regolamento.

Al superamento delle Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), deve essere condotta un Analisi di rischio (AdR) in modalità diretta considerando, come bersaglio, il fruitore del sito secondo le modalità previste dalla procedura di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le indicazioni tecniche riportate nei manuali ISPRA-ARPA-ISS-INAIL e nei successivi aggiornamenti.

Contestualmente vengono eseguite ulteriori indagini analitiche al fine di approfondire la caratterizzazione dell'area (es. test di bioaccessibilità e/o biodisponibilità), e/o pianificando monitoraggi su matrici diverse (es. prodotti ortofrutticoli e zootecnici).

Qualora da queste ultime risultanze analitiche emerga una potenziale contaminazione, viene effettuata una Valutazione del rischio sanitario (VdR) per verificare che le concentrazioni delle sostanze riscontrate nel suolo siano compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, secondo quanto di seguito indicato; qualora si accerti una situazione di rischio, si procede con i criteri e le modalità di intervento per la messa in sicurezza e bonifica delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento (allegato 4).

Successivamente all'esecuzione di tali interventi, si procede all'effettuazione di una nuova VdR a fine di verificarne l'efficacia.

Qualora l'area a destinazione agricola sia utilizzata per finalità diverse dalla produzione agroalimentare e dall'allevamento, consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, l'analisi di rischio dovrà tenere conto del diverso scenario di esposizione (ad es: residenziale, ricreativo, industriale, ecc). In tale evenienza, per l'identificazione dei necessari interventi di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica dovrà essere utilizzata la procedura di Analisi di rischio (AdR) di cui all'Allegato 1 alla parte IV, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo le indicazioni tecniche riportate nei manuali ISPRA-ARPA-ISS-INAIL e nei successivi aggiornamenti. Per la elaborazione di detta analisi di rischio dovrà essere valutata, di concerto con ARPA, la necessità di acquisire ulteriori parametri chimico-fisici, geologici e idrogeologici che consentano di definire il modello concettuale di riferimento e il rischio sanitario-ambientale.


1. Approfondimento della caratterizzazione dell'area.

Qualora, nella fase di caratterizzazione dell'area, non si riscontrino, nel terreno, superamenti delle Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), non si rende necessario alcun tipo di intervento, ne’ alcun approfondimento di caratterizzazione delle matrici ambientali.

Di contro, qualora venga accertato il superamento delle CSC, anche per un solo parametro, devono essere attuate delle misure di prevenzione e di salvaguardia dell'area interessata, secondo quanto segue:

deve essere evitato l'incremento del livello di contaminazione del suolo, verificato mediante opportuni controlli analitici;

si effettuano ulteriori accertamenti analitici sul suolo (es. test di bioaccessibilità e/o biodisponibilit&ag

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Allegato 4


Art. 5. - Tipologie di intervento applicabili per le aree agricole


Premessa.

L'obiettivo di qualsiasi azione di messa in sicurezza e bonifica di aree agricole è quello di preservare la risorsa suolo in tutta la sua interezza, pertanto sarà fondamentale restringere gli interventi di rimozione, trasporto, scavo e lavaggio unicamente ai casi in cui altre strategie in situ ed a minore impatto risultino insufficienti.

È essenziale, infatti, mantenere gli equilibri ecosistemici che hanno portato alla formazione del suolo, per poter restituire in tempi più o meno brevi il suolo stesso al tradizionale uso agricolo.

Gli interventi dovranno essere calibrati in modo sito-specifico in considerazione della tipologia di inquinamento intervenuto, delle caratteristiche pedo-climatiche, delle attività agricole e zootecniche coinvolte. Tali indicazioni, pertanto, saranno fornite e circostanziate solo successivamente alle indagini di caratterizzazione di dettaglio e alla valutazione di rischio.

Il mantenimento di livelli di sicurezza adeguati per gli operatori agricoli ed i consumatori di prodotti ortofrutticoli non è necessariamente legato alla quantità totale di una specie inquinante presente nel suolo. Nel caso dei metalli, la frazione biodisponibile ha un ruolo chiave essendo soggetta ai meccanismi di assorbimento delle colture e di mobilizzazione nelle parti profonde nel suolo e sottosuolo.

Obiettivo di questi interventi di bonifica sarà la riduzione del rischio per la salute e la verifica che le concentrazioni delle sostanze presenti nel suolo siano compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato.


1. Tipologia di interventi di messa in sicurezza e bonifica applicabili per le aree agricole.

Sono preferibili tecniche che consentano di mettere in sicurezza le aree potenzialmente inquinate evitando che le stesse siano utilizzate, impropriamente, per attività agricole o pastorali, che abbiano sbocchi sul mercato agroalimentare. A tale scopo sono da preferire specie arboree poliennali, se necessario in consociazione con specie erbacee iperaccumul

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Allegato 5


Art. 7. - Adempimenti per cittadini ed imprese

Agli esclusivi fini di cui all'art. 7, comma 1 della legge 11 novembre 2011, n. 180, gli oneri informativi di nuova introduzione sono i seguenti:

a) ai sensi dell'art. 3, comma, 3, la presentazione dell'autocertificazione che i livelli di CSC non sono stati superati anche per una sola sostanza, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, correda

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