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L. 18/06/1998, n. 194

Interventi nel settore dei trasporti.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108)
- L. 23/12/2000, n. 388
- L. 07/12/1999, n. 472
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Art. 1. - Interventi nel settore del trasporto aereo

1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore funzionamento degli aeroporti di Perugia Sant'Egidio e di Salerno Pontecagnano, è autorizzata la spesa complessiva di lire 14,5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, destinata ai due aeroporti anzidetti in ragione, rispettivamente, di lire 1,5 miliardi annue nel triennio 1997-1999 e di lire 5 miliardi per ciasc

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Art. 2. - Interventi nel settore del trasporto pubblico locale

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo dei trasporti pubblici locali, lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994-1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un contributo quindicennale pari a lire 80 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 160 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Tale contributo sarà ripartito: a) per il 50 per cento, nella stessa proporzione con la quale è stato attribuito il contributo disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e successive modificazioni; b) per il restante 50 per cento, tra le regioni a statuto ordinario che a seguito dell'assegnazione di cui alla lettera a) conseguano una copertura dei disavanzi inferiore al 30 per cento; la ripartizione di tale quota sarà effettuata tra le regioni aventi titolo, in misura proporzionale alla differenza tra il 30 per cento dei rispettivi disavanzi certificati e i disavanzi ripianabili con le attribuzioni di cui alla lettera a). Il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al presente comma.

2. Il contributo statale che, in relazione al riconoscimento della percentuale indicata nel comma 1, eccedesse il 30 per cento dei disavanzi relativi al triennio 1994-1996, è utilizzato dalle regioni interessate per il mig

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Art. 3. - Interventi nei settori del trasporto rapido di massa e ferroviario

1. Per consentire il completamento degli interventi connessi alla realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino, il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere un contributo dodecennale per la spesa di investimento, per un importo di lire 150 miliardi per il comune di Milano e di lire 420 miliardi per il comune di Torino, pari complessivamente a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2007 e a lire 35 miliardi per gli anni 2008 e 2009. N2

2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo del processo di razionalizzazione produttiva delle infrastrutture ferroviarie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto degli impegni internazionali, in sede di aggiornamento dei contratti di servizio e di programma si tiene conto delle operazioni finanziarie poste in essere dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. ed è altresì autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002 per l'urgente predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero, per la tratta Verona-Monaco. Per

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Art. 4. - Norma di copertura

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a lire 41,5 miliardi per l'anno 1997, lire 547,1 miliardi per l'anno 1998, lire 875,7 miliardi per l'anno 1999 e lire 1124,7 miliardi per l'anno 2000, si provvede, quanto a lire 41,5 miliardi per l'anno 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazio

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