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29/05/2019

Criteri di calcolo per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 17/05/2019, n. 3187, fornisce chiarimenti in merito al calcolo per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione prevista dall'art. 133, D. Leg.vo 163/2006.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, commi da 4 a 6-bis, che riconosceva - in deroga al criterio del prezzo chiuso - la possibilità di “compensazioni”, in aumento o diminuzione, nel caso in cui il prezzo di singoli materiali da costruzione per circostanze eccezionali avesse subito incrementi (o decrementi) superiori al dieci per cento del prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e per la sola percentuale eccedente tale soglia, nel limite di somme accantonate e comunque disponibili per l’esecuzione dei lavori.

Al riguardo i giudici hanno affermato che:
- tale meccanismo della compensazione opera anno per anno ed in quanto, da un anno all'altro, si sia verificato un incremento (o una diminuzione) di prezzo medio superiore al dieci per cento, con conseguente irrilevanza di variazioni di prezzi inferiori a tale soglia;
- la verifica deve essere eseguita con riguardo all’arco temporale annuale, e non già a quello dell’intero contratto e della sua residua durata.

Sulla base di tale principio il Consiglio di Stato ha ritenuto non corretto il criterio seguito nel caso di specie dalla società appellante, che muovendo dai prezzi dell’anno di presentazione dell’offerta e parametrandoli con i prezzi all’epoca della contabilizzazione, pretendeva di individuare un prezzo medio anche per gli anni in cui non era stata rilevata variazione superiore alla soglia prevista.

Si precisa che in base alla disposizione di coordinamento di cui all’art. 216, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (nuovo Codice dei Contratti), la disciplina contenuta nell’art. 133 del D. Leg.vo 163/2006 continua ad applicarsi.

Dalla redazione