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22/05/2019

Consigli Ordini professionali, applicazione limite di mandati consecutivi

La Corte di Cassazione è intervenuta sull’applicazione delle norme concernenti il limite di mandati consecutivi per i componenti dei Consigli di alcuni Ordini professionali. La Corte ha altresì ritenuto le norme in questione rispettose del dettato costituzionale.

La norma in questione è contenuta nell’art. 2 del D.P.R. 08/07/2005, n. 169, il quale dispone che “i consiglieri (…) a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive” e si applica agli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei geologi e degli ingegneri (i chimici, inizialmente compresi, sono stati esclusi dall’applicazione ai sensi dell’art. 8 della L. 11/01/2018, n. 3). Per i Consigli degli Ordini degli avvocati si veda l'art. 3 della L. 12/07/2017, n. 113.
Successivamente, l’art. 2 del D.L. 29/12/2010, n. 225, comma 4-septies, (articolo aggiunto dalla legge di conversione L. 26/02/2011, n. 10), ha previsto che il limite di due mandati consecutivi sia incrementato a tre mandati consecutivi per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (e quindi al 27/02/2011).

La sentenza Cass. 12/04/2019, n. 10347, ha chiarito che l’estensione operata dall’art. 2 del D.L. 225/2010, comma 4-septies, si applica a prescindere dal numero di rielezioni ottenute dai consiglieri in carica (fatto salvo il solo limite massimo di tre mandati), e quindi anche a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della L. 10/2011, erano ancora al primo mandato.
Cass. 12/04/2019, n. 10347, ha inoltre affermato che l’adozione del limite di tre mandati consecutivi mediante la L. 10/2011, di conversione del D.L. 225/2010, è rispettosa della riserva di legge in materia di requisiti per l’accesso alle cariche elettive di cui all’art. 51 della Costituzione, essendo per l’appunto detto limite stato introdotto con norma avente forza di legge. Tale norma legislativa sopravvenuta vale altresì, secondo la Corte, a sanare eventuali vizi di legittimità del precedente D.P.R. 169/2005, che era un regolamento e non un atto avente forza di legge, in relazione al predetto art. 51 della Costituzione.

Si ricorda in proposito anche la precedente sentenza Cass. 24/09/2014, n. 20138, la quale, pronunciandosi su un diverso aspetto, aveva chiarito che possono usufruire della proroga anche i consiglieri non materialmente in carica alla data del 27/02/2011 essendo subentrati in un momento successivo allo stesso Consiglio in carica alla data del 27/02/2011, oppure avendone fatto parte in precedenza. Cass. 20138/2014 si era espressa in tal senso, contraddicendo il parere del Ministero della giustizia n. 96138.U del 17/07/2013.

Dalla redazione