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20/05/2019

Marche: pubblicata la nuova legge in materia di Valutazione Impatto Ambientale

Dal 31/05/2019 sarà in vigore la L.R. Marche n. 11 del 2019 recante la nuova normativa in materia di Valutazione Impatto Ambientale in sostituzione della L.R. n. 3/2012. La legge disciplina il riparto delle competenze tra Regione e Province, l'organizzazione dei procedimenti, con particolare riferimento a quello per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 27-bis del D. Leg.vo n. 152/2006, e la definizione degli oneri istruttori, stabilendone anche la destinazione.

La L.R. Marche 09/05/2019, n. 11, pubblicata sul BURM 16/05/2019, n. 39, ha l'obiettivo di adeguare le norme regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) alle sopravvenute normative statali ed europee; in particolare si tratta di conformare le disposizioni regionali al Titolo III della Parte seconda del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), c.d. Codice Ambiente, come modificato dal D. Leg.vo 16/06/2017, n. 104, (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).

Poiché le modifiche introdotte dal D. Leg.vo n. 104/2017 al Codice Ambiente hanno profondamente innovato le disposizioni previgenti in materia di VIA: la scelta è quella di abrogare la L.R. Marche 26/03/2012, n. 3 (Disciplina regionale della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)), sostituendola.
L'articolato della legge si muove entro i limiti posti dal comma 8 dell'articolo 7-bis del D. Leg.vo n. 152/2006 posti alla competenza delle Regioni, limiti che si sostanziano in:
- disciplina dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite;
- conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali;
- definizione di regole particolari e ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui al comma 8 dell'articolo 29 del D. Leg.vo n. 152/2006.
 

Dalla redazione