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D. P.R. 02/12/1997, n. 509

Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 30/11/1998, n. 413
- L. 07/12/1999, n. 472
- D. Leg.vo 03/11/2017, n. 229
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Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59, il procedimento di concessione dei beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da di

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Art. 2. - Definizioni

1. Sono strutture dedicate alla nautica da diporto:

a) il «porto turistico», ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

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Art. 3. - Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni allo scopo di realizzare le strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettere a) e b), deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo competente per territorio, dandone comunicazione al comune.

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Art. 4. - Pubblicazione

1. Il capo del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione per estratto nel foglio degli annun

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Art. 5. - Esame del progetto

1. Esperita la pubblicazione, le istanze pervenute, corredate della relativa documentazione, sono trasmesse a cura dell'autorità marittima, entro trenta giorni, al sindaco del comune interessato.

2. I progetti preliminari sono sottoposti all'esame di una conferenza di servizi promossa dal sindaco entro trenta giorni dalla ricezione delle istanze, alla quale sono chiamati a partecipare:

a) la regione, per ammissibilità sotto il profilo urbanistico e pianificatorio, per la verifica di cui all'articolo 10 del D.P.R. 12 aprile 1996, nonché per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della L. 29 giugno 1939, n. 1497, ove non delegata agli enti locali;

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Art. 6. - Approvazione del progetto definitivo

1. Entro quindici giorni dalla valutazione di ammissibilità del progetto preliminare, il sindaco invita il richiedente alla presentazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 109 del 1994, con particolare riferimento al piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e del tratto di costa interessato e allo studio d'impatto ambientale, ove prescritto, redatto secondo le indicazioni di cui al D.P.R. 12 aprile 1996

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Art. 7. - Rilascio della concessione demaniale marittima

1. Entro trenta giorni dall'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'accor

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Art. 8. - Esecuzione delle opere

1. Dopo l'approvazione dell'atto di concessione, il capo del compartimento marittimo con l'assistenza, ove lo r

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Art. 9. - Inapplicabilità di norme

1. Ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, non sono applicabili, in pa

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Art. 10. - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della sua entrata in vigore e delle quali non sia stata ancora disposta la pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione o delle quali non sia stata operata alcuna valutazione da parte degli enti locali o dell'ufficio del genio civile delle opere marittime.

2. I procedim

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Art. 11. - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (e quindi il 19.4.1998) e si applica, in conformità alla vigente disciplina statale e regio

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