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NotaMin. LL.PP. 17/12/1993, n. 138

L. 64/74. D.M. 11.3.88. Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e stabilità sulle opere di fondazione. Relazione geologica e geotecnica. Competenze professionali.
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Premessa

Questo Servizio, ebbe a chiedere, con nota n. 31088 del 15.3.1989, il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in ordine ad alcuni quesiti, di rilevante portata, relativi all'applicazione delle norme tecniche in oggetto e in particolare concernenti anche aspetti di delimitazione di competenze professionali fra ingegneri e geologi.

Il Consiglio Superiore, V Sezione, esaminò la questione ed espose il proprio avviso con parere n. 183 del 13.4.1989.

Successivamente risult

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1.

Pur intendendosi qui richiamati e facenti parte integrante delle presenti premesse i pareri sopra menzionati, si reputa opportuno riportare di seguito, sempre al fine di una compiuta illustrazione degli aspetti salienti della questione in esame, le proposizioni più rilevanti espresse in detti pareri.

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2.

Ed infatti la relazione geologica ha il precipuo scopo di fornire il necessario quadro di riferimento progettuale attraverso la rappresentazione della situazione naturale dei luoghi, illustrando le condizioni morfologiche, fitostratigrafiche ed idrogeologiche delle zone interessate, al fine di interpre

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3.

Non sembra superfluo in proposito precisare che la «relazione sulla fondazione» prescritta al punto C.6 del decreto ministeriale 11.3.1988, Rdeve intendersi parte integrante della relazione geotecnica.

La rispondenza del contenuto delle relazioni in argomento alle finalità del progetto e, in particolare, la reciproca coerenza richiesta dalla norma tra ricostruzione geologica e caratterizzazione geotecnica del sottosuolo, non p

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4.

Alla luce di quanto sopra richiamato è da ritenersi che anche nelle aree dichiarate sismiche o soggette a vincoli particolari, per le quali esistono documentabili ed esaurienti studi geologici e

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5.

Ritiene la Sezione che i quesiti in esame debbano essere esaminati alla luce delle disposizioni che riguardano le competenze professionali dei geologi e degli ingegneri.

L'art. 3 della legge 3.2.1963, n. 112, Rche reca «disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo», dispone che «formano oggetto dell'attività professionale del geologo:

a) l'esecuzione di rilevamenti e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia g

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6.

La prima questione generale che questo Consiglio deve affrontare è la seguente: se possa ammettersi un possibile «accavallamento» di competenze di appartenenti ai due ordini professionali degli ingegneri e dei geologi.

6.1. Su tale punto, va segnalato che il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 18.5.1991, n. 192, ha ammesso che alcune materie possano rientrare contemporaneamente nelle competenze delle due categorie.

Il T.A.R. ha motivato la sua pronuncia sulla base di due considerazioni:

a) in linea generale, talvolta accade che vi sia tale «accavallamento» di competenze (si pensi ai rapporti tra le competenze degli ingegneri e dei geometri, ovvero tra quelle dei biologi, chimici e medici);

b) in concreto, il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 112 del 1963 (sopra riportato) pone una «clausola di chiusura e di salvaguardia», disponen

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7.

Per quanto riguarda la relazione geotecnica, si è già rilevato come il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici abbia ritenuto che essa sia di competenza esclusiva degli ingegneri, mentre il Servizio geologico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia formulato una distinzione (ritenendo che la relazione geotecnica, nella parte in cui riguarda il rilevamento dei dati, appare di competenza dei geologo, mentre è di competenza dell'ingegnere progettista per quanto attiene alle scelte progettuali e le relative verifiche).

7.1. Ritiene la Sezione che le conclusioni raggiunte dal Servizio geologico siano le più conformi alla lettera e alla ratio delle disposizioni contenute nella legge 3.2.1963, n. 1

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CONSIDERATO


L'Assemblea preliminarmente osserva che le problematiche attinenti all'esatta individuazione degli ambiti e dei limiti delle varie competenze professionali, in particolare nel settore tecnico delle costruzioni, travalicano l'interesse diretto e specifico delle singole categorie di operatori ed assumono profili di interesse e di ordine generale e collettivo concernenti la incolumità e la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente e il razionale uso delle risorse: ciò trova significativa conferma nella specificità italiana dei particolare regime di tutela legale dell'ordinamento delle professioni e dell'esercizio delle stesse.

Nel caso particolare delle professioni dell'ingegnere e del geologo va rilevato che una non corretta o imprecisa individuazione e definizione dei rispettivi ambiti operativi, riflettendosi su tematiche delicate ed essenziali quali l'impostazione e lo studio del problema del rapporto delle opere di ingegneria civile, pubbliche e private, con il terreno e con l'ambiente fisico nel quale esse si collocano, incide direttamente sulla qualità della progettazione e sulla stabilità delle opere stesse e sui relativi costi, di cui quelli relativi alle fondazioni costituiscono un'aliquota significativa.

La tutela del titolo accademico e della professione trova infatti il proprio fondamento razionale in motivi di ordine sociale ed economico e si concretizza nella diretta e personale responsabilizzazione della figura del progettista nei confronti della legge.

Ed è con riferimento a tale delicato substrato ordinamentale che il sussistente stato di mancanza di uniformità di indirizzo su punti essenziali in ordine alle competenze professionali dei geologi e degli ingegneri e le conseguenti iniziative poste in essere dalle parti sul piano giurisdizionale stanno comportando - anche sul piano formale-procedurale dell'iter approvativo dei progetti e della pratica gestione esecutiva delle opere - un crescente grado di difficoltà, incertezze e confusione - segnatamente nel settore delle opere pubbliche - con gravi danni e pregiudizi per tutto il comparto delle costruzioni, presentemente già penalizzato per altri versi, ed, in definitiva, per l'economia nazionale.

Va al riguardo rilevato che, in buona misura, le condizioni di difficoltà a riconoscere, in modo chiaro ed inequivoco, nelle zone di continuità vera o apparente, i limiti delle rispettive competenze professionali tra ingegneri e geologi - così come anche tra le altre figure professionali ed operatori del settore - derivano oggettivamente dalla diversità dei tempi e, conseguentemente, delle epoche storiche nelle quali il legislatore ha proceduto, sulla base dello stato dell'arte del momento, a definire e regolamentare le varie attività professionali: nel caso specifico, la normativa «per le professioni di ingegnere e di architetto» risale al 1925 (regio decreto) e al 1963 quella (legge) per i geologi. Si appalesa pertanto urgente su un piano più generale., la necessità - più volte segnalata da questo Consesso - che l'organo legislativo provveda ad un sollecito aggiornamento, contestuale e globale, delle norme legislative che regolano e coordinano l'insieme delle attività professionali tecniche, alla luce della evoluzione e dello sviluppo delle varie professioni in questione; necessità oggi resa ancora più urgente dalla circostanza di dovere operare nell'ambito del contesto europeo.

Con riferimento a tale quadro di profili di interesse generale, sì pone dunque il problema della delimitazione delle rispettive competenze dei geologi e degli ingegneri - e dei rapporti funzionari tra le due professioni - riguardo al punto specifico della individuazione della competenza a redigere le relazioni geologiche e geotecniche, così come definite nel decreto ministeriale 11.3.1988 recante «norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione», (di seguito denominato decreto ministeriale 1988). L'Assemblea, al riguardo, ritiene che occorra, innanzitutto, fare necessario riferimento agli ambiti specifici di operatività delle due figure professionali, da identificarsi sulla base delle distinte aree culturali e scientifiche - e quindi delle diverse finalità - entro cui hanno trovato origine, definizione e sviluppo, le distinte discipline - in senso lato - della geotecnica e della geologia, generale ed applicata.

La geotecnica è una disciplina tipica dell'area culturale dell'Ingegneria che studia, ai fini ingegneristici, adottando opportuni modelli matematici, la risposta meccanica dei terreni e delle rocce alle azioni di superficie trasmesse da edifici, ponti, dighe o altri manufatti, alle azioni di massa causate dalla gravità, da eventi sismici o da moti filtranti, alle variazioni di geometria del mezzo associate a scavi all'aperto ed in sotterraneo e, eventualmente, ad erosioni.

La geotecnica nasce all'interno dell'Ingegneria, quale sviluppo della Meccanica Applicata, dalla quale ha mutua

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