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Deliberaz. G.R. Lazio 16/04/2019, n. 207

Adozione delle linee guida per l'applicazione dell'articolo 19, comma 7, della l.r. 12/2016, concernente l'alienazione delle opere o delle costruzioni realizzate su terreni appartenenti al patrimonio regionale.
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Premessa


LA GIUNTA REGIONALE


SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

- il Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante "Regolamento di organizzazione degli uffici dei servizi della Giunta regionale";

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii. "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

- il Reg. reg. 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2019";

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante "Bilancio di previsione finanzia

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Allegato - Linee guida per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 7 e 7-bis, della L.R. n. 12/2016 in materia di alienazione di beni immobili regionali

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida disciplinano l'alienazione delle opere o delle costruzioni realizzate su terreni appartenenti al patrimonio regionale, limitatamente alle seguenti fattispecie:

a. terreni nei quali i soggetti che li occupano hanno realizzato fabbricati o eseguito opere e impianti aventi destinazione residenziale, commerciale, terziaria o produttiva e che, a seguito di tali interventi e opere, risultino sottratti a un uso prevalentemente agricolo;

b. terreni su cui insistono opere di urbanizzazione primaria e secondaria, infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, già realizzate da Enti pubblici territoriali oppure da realizzarsi o completarsi da parte dei medesimi Enti pubblici.

2. I beni patrimoniali di cui al comma 1 sono iscritti come beni "disponibili" nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 31, della L.R. 22/2009, a seguito della classificazione disposta ai sensi del Reg. reg. 1° settembre 2002, n. 1, anche in un momento successivo all'adozione delle presenti linee guida.


Articolo 2 - Amministrazione dei beni

1. I beni immobili di cui all'art. 1 sono amministrati dalla Direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio, d'ora in avanti "Direzione competente", in conformità alle presenti linee guida, nonché agli ulteriori indirizzi eventualmente impartiti dalla Giunta regionale.

2. Per assicurare trasparenza, semplificazione e uniformità di trattamento all'azione amministrativa, la Direzione competente adotta idonea modulistica e impartisce istruzioni atte a regolare l'attuazione dei relativi procedimenti.


Articolo 3 - Ambito soggettivo di applicazione

1. I terreni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), sono alienati, con diritto di opzione all'acquisto, a coloro i quali, in difetto di valido ed efficace diritto di superficie, avendo avuto la disponibilità del terreno in quanto titolari di contratti di affitto o di altri provvedimenti atti a legittimarne il possesso, abbiano ivi costruito o ampliato fabbricati, ovvero eseguito opere e installato manufatti, purché tali costruzioni:

a. siano state realizzate previo rilascio di un titolo abilitativo;

b. siano oggetto di domanda di sanatoria edilizia ai sensi della legge n. 47/1985, se ultimate entro il 1° ottobre 1983; della Legge n. 724/1994, se ultimate entro il 31 dicembre 1993; oppure del D.L. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003, se ultimate entro il 31 marzo 2003;

c. siano state ultimate in periodi antecedenti al 31 agosto 1967 (entrata in vigore della Legge 765/1967), previa dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dell'avente titolo o conoscenza;

d. siano state eseguite in assenza di titolo abilitativo, previo accertamento della loro conformità ai sensi degli articoli 36 e 37 del 380/2001, da parte di coloro che intendano esercitare il diritto di opzione all'acquisto.

2. I diritti di cui al comma 1 sono esercitabili limitatamente alle aree di sedime dei fabbricati e delle opere asservite alla volumetria realizzata, ancorché non frazionate catastalmente, fino ad una estensione massima corrispondente alla superficie del lotto minimo imposto dallo strumento urbanistico, con riferimento agli indici di fabbricabilità fondiaria previsti dalla relativa zonizzazione urbanistica dell'ambito amministrativo di appartenenza, eventualmente maggiorata della misura necessaria a mantenere l'unitarietà fondiaria e insediativa.

3. L'alienazione dei terreni di cui al comma 1 è, di norma, disposta a favore del titolare della costruzione.

4. Eventuali successioni nel possesso del fabbricato o delle opere realizzate, ovvero del fondo edificato, non pregiudicano la possibilità di richiedere e di ottenere l'alienazione in favore degli attuali occupanti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

5. I terreni edificati di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), sono alienati agli Enti p

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