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08/04/2019

Subappalto e casi di responsabilità del subcommittente per danni a terzi

In materia di subappalto, la Corte di Cassazione ha ribadito che il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, o in via solidale con lui, quando abbia esercitato una concreta ingerenza sull'attività di quest'ultimo al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore.

Nel caso di specie, durante la realizzazione di opere edilizie, un operaio aveva subito un infortunio sul lavoro mentre espletava attività lavorativa per conto di una ditta subappaltatrice. 

La Corte di Cassazione, con riferimento alla configurabilità della responsabilità del subcommittente, ha ribadito che in tema di subappalto si applicano gli stessi principi validi in materia di appalto relativamente alla responsabilità del committente.  

In particolare, la recentissima Ord. C. Cass. civ. 26/03/2019, n. 8381 ha riaffermato che:
- in tema di appalto, la responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso o quando si versi nella ipotesi di "culpa in eligendo", la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi;
- tali principi valgono anche in materia di subappalto perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando - esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi - abbia esercitato una concreta ingerenza sull'attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l'autonomia organizzativa, incidendo anche sull'utilizzazione dei relativi mezzi.

 

Dalla redazione