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26/03/2019

Acque marine: definizione del buono stato ambientale e dei traguardi ambientali

Il Decreto del Ministero dell'ambiente, pubblicato nella G.U. del 22/03/2019, n. 69, reca l'aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e della definizione dei traguardi ambientali.

Il D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 15/02/2019 aggiorna e definisce:
- i requisiti del buono stato ambientale delle acque marine, di cui all’art. 9, comma 3, del D. Leg.vo 190/2010 (Allegato I);
- i traguardi ambientali, al fine di conseguire il buono stato ambientale delle acque marine, di cui all’art. 10, comma 1, del D. Leg.vo 190/2010 (Allegato II).

In particolare, tra i requisiti del buono stato ambientale, illustrati attraverso descrittori, figurano i seguenti:  
- la modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini. Non più del 5% dell’estensione dei corpi idrici marino costieri di ciascuna Sottoregione marina, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, presenta impatti dovuti a cambiamenti permanenti delle condizioni idrologiche dovuti a nuove infrastrutture realizzate a partire dal 2012 e soggette a VIA nazionale;
- le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all’ambiente costiero e marino. La composizione e la quantità dei rifiuti marini sul litorale, nello strato superficiale della colonna d’acqua, sul fondo marino, dei microrifiuti nello strato superficiale della colonna d’acqua e dei rifiuti marini ingeriti dagli animali marini sono tali da non provocare rilevanti impatti sull’ecosistema costiero e marino.

Tra i traguardi ambientali, illustrati attraverso descrittori, figurano i seguenti: 
- le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi. Entro il 2020 tutti i porti ed i terminali di categoria 2 classe 1 sono dotati di un sistema di “early warning” per la tempestiva rilevazione della presenza di specie non indigene invasive e la segnalazione di allarme alle autorità competenti;
- è ridotta al minimo l’eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell’ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo. Il 100% degli agglomerati con carico generato a) superiore a 2.000 abitanti equivalenti e aventi punto di scarico in acque interne, b) superiore a 10.000 abitanti equivalenti e aventi punto di scarico in acque marino-costiere, è fornito da un sistema di trattamento secondario delle acque reflue. Le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, sono sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall’art.105, comma 32, D. Leg.vo 03/04/2006 n. 152, secondo i requisiti specifici indicati nell’allegato 5, parte III, del D. Leg.vo 152/2006 ovvero dovrà essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale. Le Regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all’inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento sopra riportato in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di qualità dei corpi idrici recettori;
- la modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini. Sono valutati gli impatti derivanti dai cambiamenti permanenti delle condizioni idrologiche e delle caratteristiche fisiografiche relativi a specifiche categorie di nuove infrastrutture realizzate a partire dal 2012 e soggette a VIA nazionale.    
 

Dalla redazione