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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. Industria, Comm. e Lav. 12/04/1994, n. 233/F
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[Premessa]Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, R recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, é stato pubb |
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A. Requisiti del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.1) La legge 9 gennaio 1991, n. 10,R ha previsto all'art. 31, commi 1 e 2, la possibilità di delegare ad un soggetto terzo la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici. La medesima disposizione prevede che il proprietario, ovvero il terzo che si assume tale responsabilità ove il proprietario stesso si avvalga della predetta possibilità di delega, debba "adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia" e sia tenuto "a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI"; l'eventuale delega di responsabilità ad un soggetto terzo implica, fra l'altro, che esso subentri al proprietario o all'amministratore anche come destinatario delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 34, comma 5, della medesima legge n. 10/1991. 2) Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, R sono stati precisati, fra l'altro, i requisiti che debbono essere posseduti dall'eventuale terzo responsabile nominato dal proprietario. In particolare, l'art. 1, comma 1, lettera o), di detto regolamento prevede che il terzo responsabile debba essere "in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa"; tale prescrizione ha lo scopo di evidenziare che il soggetto delegato dal proprietario in qualità di terzo responsabile non può essere un mero prestanome, bensì deve possedere capacità adeguate ed i requisiti previsti dalle norme vigenti per provvedere direttamente alla conduzione e manutenzione degli impianti. 3) Il regolamento, in generale, lascia piena discrezionalità ai soggetti proprietari nella valutazione della sussistenza di tali requisiti, precisando tuttavia al comma 8 dell'art. 11 che per gli impianti termici individuali si intende che essi sussistano per i soggetti abilitato alla manutenzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46; |
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B. Sostituzione dei generatori di calore con rendimenti di combustione inferiori a quelli prescritti.1) L'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1980, già entrato in vigore lo scorso 29 ottobre 1993, prescrive il rendimento termico minimo per i generatori di calore da installare a decorrere da tale data. 2) L'art. 11, commi 14 e 15, del medesimo regolamento dispone la sostituzione dei generatori di calore il cui rendimento di combustione, misurato nel corso delle verifiche periodiche, risulti inferiore a determinati valori, a meno che i predetti generatori non siano riconducibili mediante operazioni di manutenzione ai livelli di rendimento minimo ammessi. Tale sostituzione, |
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