FAST FIND : FL4972

Flash news del
22/03/2019

Prevenzione incendi distributori gas naturale per autotrazione, modifiche alla regola tecnica

Sulla G.U. 20/03/2019, n. 67, è stato pubblicato il D. Min. Interno 12/03/2019, contenente modifiche ed integrazioni al precedente D. Min. Interno 24/05/2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.

Il provvedimento entra in vigore il 19/04/2019 e apporta modifiche ad alcuni paragrafi della Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, allegata al D. Min. Interno 24/05/2002. Le attività in questione sono contemplate dal punto 13 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.

Il tutto, in attuazione al disposto dell’art. 18 del D. Leg.vo 257/2016, comma 2, in base al quale - al fine di sviluppare la modalità self-service per gli impianti di distribuzione del gas naturale compresso - è aggiornata la relativa normativa tecnica.

LE NORME PER LA DIFFUSIONE DEL GAS NATURALE E DELL’ELETTRICITà NEL TRASPORTO SU STRADA - L’art. 18 del D. Leg.vo 257/2016 impone in primo luogo alle Regioni, nel caso di autorizzazione alla ristrutturazione totale o di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, di emanare norme che prevedano l’obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di rifornimento di GNC (Gas Naturale Compresso) o GNL (Gas Naturale Liquefatto) anche in esclusiva modalità self-service.
Proprio al fine di sviluppare la modalità self-service per gli impianti di distribuzione del GNC, la disposizione demanda ad un successivo decreto ministeriale, quello appena emanato, l’aggiornamento della pertinente normativa tecnica, tenendo conto degli standard di sicurezza utilizzati in ambito europeo.
Con riguardo alle aree fortemente inquinate, cioè quelle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle emissioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, indicate nell’Allegato IV al D. Leg.vo 257/2016, l’art. 18 del D. Leg.vo 257/2016 demanda alle Regioni l’emanazione di norme che prevedano l’obbligo per gli impianti di distribuzione di carburanti stradali, che hanno erogato ingenti quantitativi di carburante(rispettivamente per quelli esistenti al 31/12/2015 superiori a 10 milioni di litri e per quelli esistenti al 31/12/2017 superiori a 5 milioni di litri), di presentare un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL da realizzare nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del progetto.
Al fine di assicurare concreta attuazione a tali previsioni, da un lato l’articolo impone all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, per gli impianti di distribuzione carburanti di rispettiva competenza, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti comprensivi degli erogati per tipologia di carburante, relativamente agli anni 2015 e 2017 entro il 31 dicembre dell’anno successivo a ciascuno dei predetti anni; dall’altro, si introduce una misura di “flessibilità”, consentendo alle Regioni di considerare assolti tali obblighi dai titolari dell’impianto di distribuzione carburanti che abbiano dotato del prodotto GNC o GNL o di ricarica elettrica un altro impianto nuovo o già nella propria titolarità, ma non soggetto ad obbligo e purché sito nell’ambito territoriale della stessa provincia e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale.
Tali obblighi trovano applicazione solo se non ricorrono i seguenti impedimenti tecnico-economici:
a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati;
b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1000 chilometri.
Sempre al fine di agevolare la realizzazione di nuovi punti vendita a metano, si prevede che le condotte di allacciamento che li collegano alle esistenti reti del gas naturale, anche autostradale, siano dichiarate di pubblica utilità e rivestano carattere di indifferibilità ed urgenza.

Dalla redazione