FAST FIND : FL4953

Flash news del
18/03/2019

Notifiche a mezzo PEC nei procedimenti disciplinari delle libere professioni

Analisi della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha ritenuto le notifiche a mezzo PEC equivalenti a quelle tramite ufficiale giudiziario nei procedimenti dei Consigli di disciplina delle professioni ordinistiche. Indicazioni operative.

Nota a cura di Rosalisa Lancia
Direzione Area Formazione e Consulenza Legislazione Tecnica

 

La pronuncia Cass. S.U. civ. 09/08/2018, n. 20685, sembra aver posto fine ai dubbi sulla possibilità di notificare a mezzo PEC gli atti conclusivi ed iniziali del procedimento disciplinare davanti al Consiglio di disciplina, scegliendo la strada della semplificazione e dunque equiparando la notifica a mezzo ufficiale giudiziario alla notifica via PEC.

LE ARGOMENTAZIONI DELLA CASSAZIONE - La Corte (esaminando una fattispecie vertente su un procedimento disciplinare della categoria degli avvocati) ha argomentato come segue:
1) il Consiglio di un Ordine o Collegio professionale è un ente pubblico non economico rientrante nell’art. 1 del D. Leg.vo 165/2001, comma 2, ed in considerazione di tale qualità soggettiva si applica al Consiglio dell’Ordine o Collegio la L. 20/11/1982, n. 890, secondo la quale alla notificazione degli atti giudiziari (cui può equipararsi ogni atto preparatorio e conclusivo della fase dinanzi al Consiglio di disciplina) da parte degli enti pubblici rientranti nel concetto di “pubblica amministrazione” si procede normalmente a mezzo posta;
2) all’utilizzo della posta tradizionale è oramai equiparata la PEC (posta elettronica certificata), pertanto la notificazione dei provvedimenti resi da enti pubblici può legittimamente eseguirsi, in luogo della posta tradizionale, mediante comunicazione a mezzo PEC, stante l’intero set normativo previsto dal D. Leg.vo 07/02/2005, n. 82 (c.d. “CAD”, Codice dell’amministrazione digitale), che si applica anche agli enti pubblici non economici, quale è un Ordine o Collegio professionale;
3) devono di conseguenza trovare applicazione la L. 890/1982 e l’art. 48 del D. Leg.vo 82/2005, commi 1 e 2, relativi alla trasmissione telematica delle comunicazioni e alla equivalenza alla notificazione per mezzo posta, salvo diversa disposizione legislativa;
4) benché le norme originarie che hanno istituito e regolamentato le libere professioni facenti riferimento alle notifiche a mezzo di ufficiale giudiziario, o in certi casi alla posta raccomandata (si vedano ad esempio: artt. 43-50 del R.D. 2537/1925 concernente le professioni di ingegnere ed architetto; artt. 11-16 del R.D. 11/02/1929, n. 274 concernente la professione di geometra; artt. 11-15 del R.D. 11/02/1929, n. 275 concernente la professione di perito industriale) siano ancora vigenti, va considerato lo sviluppo del contesto normativo e tecnologico, e pertanto, nella valutazione dell’equipollenza tra i modi di notificare gli atti, si preferisce una interpretazione evolutiva che consenta la piena equiparazione tra le forme di notificazione tradizionali e quelle possibili non solo in virtù delle nuove tecnologie ma delle innovazioni normative che queste valorizzano, adeguando l’ordinamento al progresso scientifico;
5) di conseguenza, secondo la Corte, ove non sia espressamente imposta, ogni qual volta sia tecnicamente possibile e non vietata in modo espresso da specifiche disposizioni di legge la modalità di gestione informativa o telematica di ogni fase del procedimento amministrativo costituisce oggetto di un autentico dovere comportamentale per la pubblica amministrazione ben potendo ricondursi al buon andamento dell’azione amministrativa, gli intuitivi recuperi di economia ed efficacia conseguibili con l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
6) infine, la Corte evidenzia che il riferimento alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario non può ritenersi attributivo di una competenza esclusiva in virtù di una norma speciale idonea a sopravvivere in quanto tale all’evoluzione normativa e tecnologica degli ottanta anni e successivi, non essendovi alcun motivo in astratto per configurare una minore garanzia della completezza e della genuinità al fine di garantire il pieno e consapevole e servizio del diritto di difesa.

SINTESI OPERATIVA - Sintetizzando quanto sopra per ricondurlo all’ambito di operatività dei Consigli di disciplina degli Ordini e Collegi professionali, la possibilità - riconosciuta dalla pronuncia Cass. S.U. civ. 09/08/2018, n. 20685 - di equiparare la notifica a mezzo ufficiale giudiziario alla notifica via PEC discende:
- dalla natura amministrativa del procedimento disciplinare davanti al Consiglio di disciplina;
- dalla possibilità di trasmettere gli atti amministrativi di enti pubblici via posta (L. 890/1982) e successivamente dall’equiparazione della trasmissione via posta alla trasmissione via PEC (D. Leg.vo 82/2005);
- dalla circostanza che non esista un divieto legislativo ad utilizzare la PEC in questa fattispecie;
- dalla circostanza che l’evoluzione delle metodologie di trasmissione richiede l’adeguamento ai tempi e ai progressi;
- dalla circostanza che la PEC (in luogo dell’ufficiale giudiziario) non compromette il diritto di contraddittorio e di difesa del soggetto ricevente;
- dalla circostanza che l’utilizzo della PEC - laddove non espressamente vietata dalla legge - assicurerebbe un risparmio sia in termini economici sia di efficacia che testimonia l’impegno alla c.d. “buona amministrazione” dell’ente pubblico.

CONCLUSIONI E INDICAZIONI PRATICHE PER ORDINI E COLLEGI - Alla luce della pronuncia, è da ritenere che si possa procedere a celebrare i procedimenti amministrativi disciplinari utilizzando lo strumento della PEC per le notifiche degli atti iniziali e conclusivi, fermo restando che questo - un’ottica di maggiore prudenza - potrebbe essere preventivamente disciplinato nell’ambito di un Regolamento interno concernente l’attività del Consiglio di disciplina, a sua volta da “acquisire” da parte del Consiglio dell’Ordine o Collegio con opportuna citazione alla sentenza in esame.

Dalla redazione