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11/03/2019

Codice della crisi di impresa: modifiche al Codice dei contratti pubblici

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza emanato con D. Leg.vo 14/2019 modifica le norme del Codice dei contratti pubblici relative alla partecipazione alla gara dell'operatore in stato di concordato preventivo.

Nella G.U. 14/02/2019, n. 38 (S.O. n. 6) è stato pubblicato il D. Leg.vo 12/01/2019, n. 14 che, in attuazione della L. 19/10/2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il Codice riforma in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con l’obiettivo principale di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e di salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Il D. Leg.vo n. 14/2019, che - salvo alcuni articoli - entra in vigore dal 14/08/2020 (18 mesi dalla data della sua pubblicazione nella G.U.), contiene, tra le altre, disposizioni che avranno impatto sul Codice dei contratti pubblici, in particolare per le ipotesi in cui il partecipante o il contraente sia in stato di concordato preventivo.

In sostanza, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 372 del D. Leg.vo 14/2019 all’art. 80, D. Leg.vo 50/2016, comma 5, lett. b), e all’art. 110 del D. Leg.vo 50/2016 medesimo, emerge principalmente che:

- nel caso di appalti pubblici, la disciplina dei rapporti con le pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 186-bis, del R.D. 16/03/1942, n. 267 (c.d. Legge fallimentare) viene sostituita da quella contenuta nell’art. 95 del D. Leg.vo 14/2019 (richiamato dal nuovo testo della lett. b) del comma 5 dell’art. 80, D. Leg.vo 50/2016);

- il concordato con continuità aziendale e liquidatorio sono sostanzialmente equiparati, a condizione che il professionista indipendente già incaricato di attestare la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento, attesti anche che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio. Ciò risulta dal nuovo testo della lett. b) del comma 5 dell’art. 80 D. Leg.vo 50/2016, da leggere insieme all’art. 95, D. Leg.vo 14/2019 che non detta più specifiche disposizioni per il concordato preventivo con continuità aziendale;

- oltre alla autorizzazione del tribunale prevista per la partecipazione alle procedure di affidamento successivamente al deposito della domanda di accesso alla procedura concorsuale, è necessaria, dopo il decreto di apertura, l’autorizzazione del giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. L'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione del professionista indipendente che attesti la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto (art. 95, D. Leg.vo 14/2019, commi 3 e 4);

- per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda e il deposito del decreto di apertura è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, mentre rimane ferma la disposizione secondo la quale l’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento (art. 110, D.Leg.vo 50/2016, commi 4 e 5);

- non è più previsto che l’intervento dell’ANAC che subordina la partecipazione, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti a determinate condizioni, sia promosso dal giudice delegato (art. 110, D.Leg.vo 50/2016, comma 6).

Dalla redazione