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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.Min. Industria, Comm. e Lav. 07/05/1992
D.Min. Industria, Comm. e Lav. 07/05/1992
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[Premessa] |
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Art. 1. - Ammissibilità delle iniziative e cumulabilità dei benefici1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'art. 11 della legge 9.1.1991, n. 10R, le iniziative intraprese successiv |
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Art. 2. - Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo1. Le domande di contributo devono essere presentate secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con circolare pubblicata sulla stessa Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 2. Le domande di cui al primo comma devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 3. Le domande di contributo per realizzazioni o modifiche di impianti devono essere corredate della documentazione di seguito elencata: a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) certificato di vigenza con indicazione dei legali rappresentanti rilasciato dal competente Tribunale; c) certificato rilasciato dalla competente Prefettura ai sensi della legge 19.3.1990, n. 55, Re successive modifiche ed integrazioni, concernente «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»; d) delibere, ove necessarie, relative alla progettazione dell'iniziativa e/o alla stesura dello studio di fattibilità e/o alla realizzazione della stessa; e) dichiarazione del proponente dalla quale risulti lo stato dell'iniziativa; f) dichiarazione del proponente, da rilasciare anche se negativa, dalla quale risultino i finanziamenti già richiesti o già ottenuti a qualsiasi titolo per la stessa iniziativa; nel caso in cui i predetti finanziamenti risulti |
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Art. 3. - Costi ammissibili1. I costi devono essere relativi a spese strettamente connesse al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge 9.1.1991, n. 10. 2. Sono ammissibili i costi, al netto di IVA, relativi a: |
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Art. 4. - Valutazione delle domande di contributo1. La valutazione delle domande di contributo è svolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che a tal fine può avvalersi del supporto tecnico operativo dell'ENEA, ai sensi dell'art. 2 della legge 15.12.1971, n. 1240 N2, e successive modifiche ed integrazioni, anche nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'art. 3 della legge 9.1.1991, n. 10. 2. Le domande inerenti a realizzazioni o modifiche di impianti vengono valutate in base ai seguenti parametri: a) quantitativo di energia primaria risparmiata nell'intera vita dell'iniziativa, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) attualizzate al tasso del 5 per cento annuo, per unità di investimento ammissibile a contributo, espresso in milioni di lire; b) consegna di una copia delle autorizzazioni e/o concessioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa ovvero documentazione dell'avvenuta presen |
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Art. 5. - Ripartizione degli stanziamenti1. Le somme disponibili derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 38, secondo comma, della legge 9.1.1991, n. 10, sono così ripartite: a) 0,5 % per studi di fattibilità ai sensi d |
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Art. 6. - Concessione del contributo1. I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro duecentodieci giorni dal termine di presentazione delle domande. Il decreto di concessione fissa: per gli studi di fattibilità tecnico-economici e per i progetti esecutivi, l'importo del contributo e i tempi di presentazione degli studi e dei progetti stessi; per la realizzazione di opere, l'importo del contributo e i tempi di realizzazione. Il decreto di concessione è notificato, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al beneficiario. 2. Salvo quanto disposto dall'art. 5, undicesimo comma, del decreto legge 17.3.1992, n. 233, in materia di finanza locale, l'importo del contributo da concedere è determinato secondo quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. 3. L'importo del contributo è pari a quello massimo previsto dalla legge 9.1.1991, n. 10, nel caso di studi di fattibilità e di progetti esecutivi. 4. Nel caso di impianti di teleriscaldamento di cui al q |
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Art. 7. - Erogazione del contributo1. Nel caso di studi di fattibilità e di progetti esecutivi l'ammontare del contributo viene erogato in una unica soluzione a seguito della presentazione degli stessi e della verifica della loro rispondenza alle prescrizioni tecniche di cui agli allegati A e B del presente decreto. 2. Nel caso di realizzazione o modifica di impianti, l'erogazione è da richiedersi sulla base di stati di avanzamento dei lavori da presentare con cadenza non inferiore a sei mesi. L'erogazione dei contributi sarà disposta nei limiti delle somme che risulteranno disponibili per lo scopo negli anni interessati in armonia con quanto previsto all'art. 6, ottavo comma. 3. Sui contributi possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera con le modalità e nelle misure stabilite dal decreto 7.6 |
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Art. 8 - Corretta manutenzione e regolare esercizio1. I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale esecuzione, alla corretta manutenzione e al regolare esercizio degli impianti incentivati, secondo le vigenti nor |
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Art. 9. - Verifiche1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre verifiche ed accertamenti circa l'effettiva e completa realizzazione degli impianti o delle loro modifiche. Tali verifiche vengono disposte, anche con metodo a campione, in modo da coprire la generalità delle iniziative incentivate. Si adotteranno inoltre i seguenti criteri di priorità: |
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Art. 10. - Variazioni in corso d'opera e locazioni finanziarie1. Eventuali variazioni in corso d'opera, anche dei tempi di esecuzione, delle iniziative già approvate devono essere preventivamente autorizzate, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e non possono comunque comportare alcun aumento del contributo conc |
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Art. 11. - RevocheIl contributo concesso viene revocato nei seguenti casi: a) per progetti esecutivi e studi di fattibilità, qualora il beneficiario non consegni gli elaborati richiesti entro 120 giorni dal |
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Art. 12. - Abrogazione1. Il decreto ministeriale del 17.7.1991 recante modalità di concessione ed erogazione dei con |
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Allegato A - PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA STESURA DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀAl fine di consentire all'Amministrazione dello Stato di effettuare una corretta ed obiettiva valutazione dei vantaggi energetici connessi all'iniziativa lo studio di fattibilità tecnico-economico deve in linea di massima contenere i seguenti elementi: 1) caratteristiche del prodotto (qualora applicabile) e sua destinazione d'uso; 2) analisi delle condizioni del mercato della domanda e dell'offerta; 3) descrizione delle funzioni e delle operazioni svolte dall'impianto; |
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Allegato B - PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA STESURA DEI PROGETTI ESECUTIVIPer i contributi di cui all'art. 11 della legge 9.1.1991, n. 10, i progetti esecutivi devono rispondere alle prescrizioni tecniche di seguito indicate: 1) descrizione generale dell'opera; 2) schemi dell'impianto e dei singoli sottosistemi con evidenziazione dei principali componenti dell'impianto, dei sistemi di misura, regolazione e controllo e con l'indicazione dei valori delle grandezze di processo; |
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Allegato C - MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE |
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Commesse esterneLa spesa relativa a tali commesse può essere documentata con fatture o con elenchi di fatture. Nel primo caso ogni fattura deve essere trasmessa in doppia copia, di cui una autenticata per copia conforme all'originale dal legale rappresentante della società e debitamente quietanzata. Nel secondo caso, gli elenchi di fatture debbono riportare le componenti tecniche ed economiche della spesa, al netto dell'IVA, accompagnate da un apposito attestato notarile o da una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario con attestazione di veridicità da parte del professionista |
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Commesse interneLa spesa relativa a tali commesse deve essere documentata da: - elenco di tutte le commesse sottoscritto dal legale rappresentante, corredato di descrizione, importo, elemento (numero, sigla, ecc.) di identificazione e periodo di rilevazione per ciascuna commessa; - elaborati, anche meccanografici, di contabilità industriale, sempre c |
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Allegato D - Prospetto riepilogativo costo personale internoOmissis |
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