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01/03/2019

Sospensione condizionale della pena a carico del direttore dei lavori

La Corte di Cassazione fornisce chiarimenti sulla configurabilità dei reati previsti dalle norme urbanistiche e antisismiche e in merito alla sospensione dell’esecuzione della pena del Direttore dei lavori subordinata alla previa demolizione delle opere abusive.

Con la sentenza 08/02/2019, n. 6243, la Corte di Cassazione, sez. pen., si è pronunciata con riferimento ad una fattispecie relativa all’esecuzione di opere in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, consistenti nella realizzazione in muratura della tamponatura perimetrale di una veranda di circa 27 metri quadri e l'edificazione di una tettoia di 48 metri quadri, entrambe con caratteristiche diverse rispetto a quelle dei progetti assentiti. La Corte d’appello aveva condannato sia il proprietario committente, sia il Direttore dei lavori per i reati di cui all’art. 44, D.P.R. 380/2001 (comma 1, lett. c), agli artt. 93-95, D.P.R. 380/2001 e all’art. 181, D. Leg.vo 42/2004, concedendo il beneficio condizionale della pena, subordinato alla demolizione delle opere contestate.

La Suprema Corte, nel confermare la condanna, ha espresso i seguenti principi:

- integra il reato previsto dall'art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001, comma 1, lett. c), la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante dell'edificio sul quale viene realizzata, a nulla rilevando che si tratti di struttura aperta all’esterno;

- ai fini della configurabilità delle contravvenzioni previste dalla normativa antisismica (art. 95 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380) è irrilevante che le costruzioni realizzate siano effettivamente pericolose, in quanto la normativa è finalizzata a garantire l'esercizio del controllo preventivo della P.A. sulle attività edificatorie nelle zone sismiche.

Con particolare riferimento alla posizione del Direttore dei lavori, la Corte ha infine ritenuto che il giudice, nel disporre la condanna dell'esecutore e/o del Direttore dei lavori per il reato di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 380/2001, non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla effettiva eliminazione delle opere abusive. Ciò in quanto solo il proprietario, ai sensi dell'art. 31 del citato D.P.R. 380/2001, può ritenersi soggetto passivamente legittimato rispetto all'ordine di demolizione, non estendendosi quindi il relativo obbligo anche al Direttore dei lavori.

Dalla redazione