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28/02/2019

Responsabilità del direttore lavori per opere in difformità dal permesso di costruire

La Corte di Cassazione ha ribadito che il direttore dei lavori è penalmente responsabile per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie.

Nel caso di specie, il direttore lavori era stato condannato alla pena dell'ammenda e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile per la realizzazione, in difformità dal permesso di costruire, di due tettoie in legno composte da pannelli fissi anziché di un sistema di ombreggio rimovibile (la copertura avrebbe dovuto essere realizzata non in legno, ma con tende avvolgibili o frangisole a pacchetto con pannelli lamellari orientabili e ricevibili).

A seguito dell'impugnazione della sentenza di condanna, la Sent. C. Cass. pen. 22/01/2019, n. 2833 ha chiarito che in tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica.

La Suprema Corte ha ricordato che - ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 - il direttore dei lavori è esonerato dalla responsabilità qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente.
Tale esonero non era applicabile nel caso di specie, poiché lo stesso ricorrente aveva ammesso di non essersi sufficientemente interessato dell'esecuzione delle opere oggetto del permesso di costruire e non si era attivato né durante né dopo la loro esecuzione per segnalare e riparare la violazione.

La Corte di Cassazione ha inoltre richiamato i seguenti principi:
- la realizzazione, sul lastrico solare o terrazzo di un edificio, di un manufatto con funzioni di tettoia, trattandosi di un'opera nuova avente una propria individualità fisica e strutturale, richiede di regola il permesso di costruire;
- l'intervento edilizio deve essere valutato nel suo complesso, in quanto incide sull'assetto del territorio, e non può essere parcellizzato artificiosamente in una moltitudine di "microinterventi", al fine di ottenere un regime autorizzatorio o sanzionatorio più favorevole;
- nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie, compete all'ente comunale la qualifica di parte offesa, stante il diritto di ogni ente pubblico al riconoscimento, al rispetto e all'inviolabilità della propria posizione funzionale, così come del diritto alla realizzazione e alla conservazione di un ordinato sviluppo di un predeterminato assetto urbanistico, che sono compromessi dagli illeciti urbanistici.
 

Dalla redazione