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D. Leg.vo 27/01/1992, n. 129

Attuazione delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura.
Con le modifiche introdotte dalla L. del 03/02/03 n.14 e D.Leg.vo del 08/07/2003 n.277
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[Premessa]



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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI


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"Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciat

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Art. 2. - Condizioni del riconoscimento

1. Sono riconosciuti i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati a conclusione di un corso di studi di livello universitario, che presenti i seguenti requisiti:

a) la formazione deve riguardare principalmente l'architettura ed essere equilibratamente ripartita tra gli aspetti tecnici e pratici;

b) la durata della formazione deve comprendere almeno quattro anni di studi a tempo pieno presso un'università o un istituto d'istruzione analogo, ovvero almeno sei anni di studio presso un'università o analogo istituto, di cui non meno di tre a tempo pieno, ed essere sancita, a conclusione del corso di studi, dal superamento di un esame di livello universitario.

2. La formazione data dal corso di studi deve assicurare:

a) la capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

b) un'ade

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Art. 3. - Effetti del riconoscimento

1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei dip

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"Art. 4. - Competenze e procedimento

1. I soggetti di cui all'articolo 1 devono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca domanda per il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attività di architetto nel territorio della Repubblica italiana.

2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia nella quale l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata, o un attestato rilasciato dalla stessa autorità che ha conferito il diploma, certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la veridicità;

b) un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività di arc

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Titolo II - DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO
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Art. 5. - Ammissione alla professione di architetto

1. Sono ammessi all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura con il relativo titolo professionale e sono iscritti all'albo degli architetti i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che:

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Art. 6. - Ammissione all'esercizio della professione delle persone distintesi nell'ambito dell'architettura

1. Sono ammessi altresì all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura con l

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Art. 7. - Iscrizione in albi di altri Stati membri

1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, già iscritti in un albo dell'

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Art. 8. - Esercizio d'attività professionale in forma dipendente

1. Le precedenti disposizioni, relative al diritto di stabilimento, si applicano anche ai cittadini d

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Titolo III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
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"Art. 9 - Ammissione alla prestazione di servizi

1. Sono ammessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente decreto, con carattere di temporaneità, previa dichiarazione al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, i cittadini

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"Art. 9-bis. - Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri

1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Acc

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Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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Art. 10. - Servizi di informazione

1. I Consigli dell'ordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine

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"Art. 11. - Norme transitorie

1. Sono riconosciuti, ai fini dell'accesso alle attività disciplinate dal presente decreto e del loro esercizio:

a) i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea fino al 5 agosto 1985 ed elencati nell'allegato A;

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Art. 12. - Regolamento

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da eman

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Allegato A
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ELENCO DEI TITOLI RICONOSCIUTI A NORMA DELL'ART. 11

a) In Germania:

- i diplomi rilasciati dalle scuole superiori di Belle Arti (Dipl.-Ing., Architekt HfbK);

- i diplomi rilasciati dalla Technische Hochschulen, sezione architettura (Architektur/Hochbau), dalle università tecniche, sezione architettura (Architektur/Hochbau), dalle università, sezione architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati nelle Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. e altre denominazioni che fossero successivamente date a tali diplomi);

- i diplomi rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione Architettura (Architek. tur/Hochbau), e qualora tali istituti siano stati raggruppati in Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen sezione Architettura (Architektur/Hochbau), accompagnati, quando la durata degli studi è inferiore a quattro anni ma comporta almeno tre anni, dal certificato attestante un periodo di esperienza professionale di quattro anni nella Repubblica federale di Germania, rilasciato dall'ordine professionale conformemente alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, secondo comma (Ingenieur grad. e altre eventuali future denominazioni di tali diplomi);

- i certificati (Prúfungszeugnisse) rilasciati prima del Ì gennaio 1973 dalle Ingenicurschulen, sezione Architettura, e dalle Werkkunstschulen, sezione Architettura, accompagnati da un attestato delle autorità competenti comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli conformemente all'art. 13 della direttiva n. 85/384/CEE del Consiglio del 10-6-1985.

b) In Belgio:

- i diplomi rilasciati dalle scuole nazionali superiori di architettura o dagli istituti superiori di architettura (architecte - architect);

- i diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect);

- i diplomi rilasciati dalle accademie reali di Belle Arti (architecte - architect);

- i diplomi rilasciati dalle scuole di Saint-Luc (architecte - architect);

- i diplomi universitari di ingegneria civile, accompagnati da un certificato di tirocinio rilasciato dall'ordine degli architetti e conferente il diritto di usare il titolo professionale di architetto (architecte - architect);

- i diplomi d'architetto rilasciati dalla commissione esaminatrice centrale o statale di architettura (architecte - architect);

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