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Deliberaz. G.P. Trento 30/04/2004, n. 966

Articolo 17 quater, comma 10, e articolo 17 septies, comma 5, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18. Modalità per l'acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio delle opere di ritenuta esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, che modifica il Capo III (Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e di bacini d'accumulo idrico) della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.
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Testo del provvedimento


Il Relatore comunica:

con la legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 - Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria), è stato modificato il Capo III (Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e di bacini d’accumulo idrico) della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, introducendo gli articoli da 17bis a 17octies, riguardanti la disciplina autorizzatoria delle dighe e dei bacini d’accumulo idrico. In particolare, le disposizioni contenute negli articoli citati in oggetto prevedono che, in prima applicazione della nuova normativa, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’invaso, i proprietari o i gestori delle opere di ritenuta esistenti alla data dell’entrata in vigore della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno 2004, la sotto indicata documentazione rispettivamente alla Provincia o al Comune, a seconda della capacità d'invaso delle opere stesse.

Nello specifico, per le opere di competenza comunale ai sensi dell’articolo 17bis, comma 3, della L.P.18/1976, che determinano un invaso non superiore a 5000 metri cubi, è necessario presentare al Comune gli atti tecnici di consistenza e un certificato di collaudo riguardante gli aspetti statici e idraulici, se alla data di entrata in vigore della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, non sia stato depositato presso la Provincia il certificato di collaudo.

Parimenti, con riferimento alle opere di ritenuta di competenza provinciale, ossia quelle che determinano un invaso superiore a 5000 metri cubi, devono essere presentati al Servizio provinciale competente in materia di dighe, gli atti tecnici di consistenza e una relazione sulla sicurezza statico-idraulica dell’opera, se alla data di entrata in vigore della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, non sia stato depositato alla Provincia il certificato di collaudo.

Dopo il 30 giugno 2004, solo i proprietari o i gestori delle opere di ritenuta che abbiano provveduto ai predetti adempimenti, potranno continuare l’esercizio dell’invaso, salvo diverso ordine impartito per la tutela della pubblica incolumità o in relazione a carenze strutturali, di manutenzione o gestionali dell’opera.

L’articolo 17bis della L.P. 18/1976 definisce in termini generali l’ambito di applicazione della nuova normativa ed i casi di esclusione dall’applicazione della stessa.

Al fine di facilitare gli adempimenti che competono, i

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Dalla redazione