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Circ.Min. Finanze 25/10/1985, n. 17360

Sanatoria abusi su proprietà dello Stato.
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TESTO DEL DOCUMENTO

La legge 28 febbraio 1985, n. 47R e successive modificazioni ed integrazioni - recante "Norme in materia di controllo dell' attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive" - prevede, fra l' altro, la possibilità della sanatoria per le opere abusive realizzate da privati su aree di proprietà dello Stato. L' articolo 32, quarto comma, dispone infatti che "per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell' autorizzazione in sanatoria é subordinato anche alla disponibilità dell' Ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, Ì uso del suolo su cui insiste la costruzione".


Con circolare 30 luglio 1985, n. 3357/25, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'8 agosto 1985, il Ministero dei Lavori Pubblici, al fine di fornire un indirizzo per una interpretazione omogenea ed uniforme della citata legge n. 47 e per una sua corretta applicazione, ha manifestato il proprio avviso sulle disposizioni riguardanti il recupero e la sanatoria delle opere abusive, contenuto nei capi terzo e quarto e su quelle del capo quinto, connesse con la stessa materia, nonché sulla normativa riguardante le "opere interne" di cui agli articoli 26 e 48.


Con la presente circolare, questo Ministero intende ora fornire alcuni chiarimenti in ordine alla particolare disposizione contenuta nell' articolo 32 sopra riportato, che ha posto, tra le condizioni per il rilascio della concessione in sanatoria delle opere abusive eseguite da terzi su aree di proprietà statale, la dichiarazione della "disponibilità dell' ente proprietario" a concedere a titolo oneroso l' uso del suolo su cui insiste la costruzione.


I chiarimenti si riferiscono, in particolare, ai problemi relativi alla individuazione dell' Amministrazione statale competente a rilasciare la dichiarazione di "disponibilità ", all' obbligo del soggetto interessato di presentare l' apposita istanza, al contenuto della stessa dichiarazione nonché alla regolarizzazione dei rapporti patrimoniali con il soggetto che ha ottenuto dal Comune la concessione in sanatoria.


Prima di passare all' esame dei singoli problemi, si ritiene opportuno formulare, in via preliminare e per una migliore comprensione delle connesse questioni, alcune considerazioni circa la condizione giuridica in cui versano le costruzioni abusive su suoli statali .


Su tali suoli possono, in effetti, essersi verificate due distinte specie di abuso:


- una, di natura "demaniale", derivante dalla occupazione senza titolo idoneo del bene statale;


- Ì altra, di natura "edilizia", derivante dalla realizzazione dell' opera senza la prescritta licenza o concessione edilizia.


In taluni casi può essere presente soltanto "Ì abuso demaniale", qualora l' occupatore del suolo statale abbia realizzato l' opera munito di regolare licenza edilizia. Queste fattispecie possono essersi verificate anteriormente alla entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, R in quanto la normativa precedente non imponeva ai Comuni, ai fini del rilascio della licenza edilizia, di accertare la proprietà del suolo o l' esistenza di un apposito titolo al godimento del bene, rilasciato dai competenti Organi della Amministrazione (articolo 4, 2° comma della legge n. 10/1977).


É, invero, presente solo "Ì abuso edilizio" quando il terzo costruttore, pur munito di un idoneo titolo al godimento del bene statale che lo abbia autorizzato anche a costruire, abbia realizzato la costruzione in assenza o in difformità della licenza o concessione edilizia.


Le due specie di abuso il più delle volte sono coesistenti: il terzo ha occupato senza titolo il suolo demaniale e vi ha costruito l' opera senza licenza o concessione edilizia.


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