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Nota Dirig.R. Sicilia 06/02/2019, n. 29212

Linee guida per la definizione delle procedure di avvio e conduzione del processo delle opere pubbliche in Sicilia.
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0. Premesse

Al fine di chiarire, in relazione alla specificità della normativa regionale, l’iter della progettazione delle opere pubbliche individuato dal Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii, come recepito in Sicilia con legge n. 8/2016 modificativa della dalla l. r. 12/2011, appare opportuno rendere note le presenti linee guida redatte nell’ambito delle competenze che la stessa l. r. 12/2011 assegna al Dipartimento Regionale Tecnico.

Il Codice degli appalti (D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ed ii) ha introdotto innovazioni riguardanti il ciclo dell’opera pubblica.

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1. Il Workflow dell’opera pubblica

Il quadro normativo determina, in successione, una progressività dei livelli di approfondimento degli atti tecnico-amministrativi che corrispondono ad una progressività degli impegni di spesa, garantendo all’Amministrazione la possibilità di meglio modulare, rispetto al passato, la disponibilità delle risorse finanziarie.

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2. La fase iniziale – Il documento di indirizzo alla progettazione

Senza la definizione del quadro delle esigenze, delle finalità e degli obiettivi specifici dell’opera, del suo dimensionamento fisico ma anche soprattutto economico-finanziario con la redazione del Quadro Tecnico Economico e dei riferimenti normativi, sarebbe impossibile non solo avviare l’attività progettuale e pre-progettuale ma anche inserire il progetto (ovvero il prodotto dei servizi di ingegneria e di architettura) all’interno del Programma biennale dei servizi in modo da poterle finanziare (con risorse proprie o trasferite da altri). Per esempio, nel caso di opere statali da forme di finanziamento ad hoc, come il Fondo unico per la progettazione o, ad esempio, le delibere C.I.P.E.

Infatti, il comma 5 dell’art. 23 del Codice stabilisce che (…) il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione (…). Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali (…). Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione (…).

Il documento in questione (DIP), come è evidente, si pone a monte della fase progettuale ed assume una funzione cardine a partire dalla quale si dis

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3. La programmazione degli acquisti di beni e servizi nel nuovo codice

L’articolo 21 del d. lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) con il comma 1 ed i commi dal 6 al 9, introdu

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4. Le indagini

L’art. 23 comma 6 del d. lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. recita: Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche pre

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5. Progetto di fattibilità tecnica ed economica

L’art. 23 comma 5 del d. lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. recita: Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. (…) il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

Il corpus delle indicazioni che tale livello progettuale deve contenere, pertanto, non può che partire dalle indagini effettuate ai sensi dell’art. 23 comma 6 del d. lgs 50/2016, nonché dal contenuto minimo degli elaborati previsti da:

1) Studio di fattibilit&a

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6. Il programma triennale dei lavori pubblici

L’articolo 21 del d. lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii., con i comm

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7. Il progetto definitivo

Il progetto definitivo si basa sul progetto di fattibilità tecnica ed economica e ne diviene il naturale approfondimento tecnico; l’art. 24 comma 5 del d. lgs 207/2010 e ss. mm. ed ii., ancora in vigore, dispone:

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale;

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8. Il progetto esecutivo

Il progetto esecutivo si basa sul progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o sul progetto definitivo e ne diviene il naturale approfondimento tecnico finale, l’art. 33 comma 5 del d. lgs 207/2010 e ss. mm. ed ii., ancora in vigore, dispone:

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere pr

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9. L’affidamento dei lavori

Le procedure di affidamento dei lavori sono chiaramente indicati dal codice (d. lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.), si richiama qui la Delibera n. 437 del 9 maggio 2018 per indicare il livello di progettazione necessario per l’affidamento di una concessione di lavori, emanata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’Adunanza del 9 maggio 2018.

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