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11/02/2019

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti sostituisce il SISTRI

Il testo del disegno di legge di conversione del D.L. 135/2018 (cd. D.L. Semplificazioni), definitivamente approvato il 07/02/2019, prevede l'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, in sostituzione del SISTRI, soppresso dal 01/01/2019.

L'art. 6 del D.L. 135/2018 prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 01/01/2019; conseguentemente, non sono dovuti i contributi per il funzionamento del sistema. 

Il testo della legge di conversione del D.L. 135/2018, recante Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (cd. D.L. Semplificazioni), definitivamente approvato il 07/02/2019, modifica l'art. 6, comma 3, del D.L. 135/2018 citato e prevede l'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

soggetti obbligati ad iscriversi al suddetto Registro sono:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,
- i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
- nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152.

L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.

Si prevede inoltre che, dal 01/01/2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Leg.vo 03/12/2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194-bis del D. Leg.vo 152/2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 258, del D. Leg.vo 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Leg.vo 205/2010.

Con successivo Decreto del Ministro dell'ambiente si definiranno le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

La violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto applicativo saranno soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie.

 

 

Dalla redazione