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08/02/2019

Conferimento e redistribuzione di aree in consorzio di urbanizzazione - Trattamento fiscale

Una importante Risoluzione dell'Agenzia entrate esamina il trattamento fiscale degli atti posti in essere da un consorzio costituito tra proprietari per la realizzazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica.

Con la Risoluzione 11/01/2019, n. 1/E, è stato preso in esame il caso di un consorzio, costituito tra proprietari per la realizzazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, per chiarire l’applicabilità dell’agevolazione di cui all'art. 32 del D.P.R. 601/1973, comma 2 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali):
1) agli atti di conferimento a titolo gratuito delle aree dai soggetti consorziati al consorzio (finalizzata alla successiva stipula da parte di quest’ultimo della convenzione urbanistica con il Comune)
2) agli atti di ridistribuzione a titolo gratuito delle aree dal consorzio ai soggetti consorziati, per la riallocazione delle capacità edificatorie in attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico di riferimento.

Si ricorda che l'agevolazione in parola si applica:
- ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 601/1973, comma 2, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della L. 865/1971 ed agli - atti di concessione del diritto di superficie sulle medesime aree;
- ai sensi dell'art. 20 della L. 10/1977, ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti da tale legge;
- ai sensi dell'art. 1 della L. 205/2017, comma 88, a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni fra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi, ed infine agli atti previsti dall’art. 40-bis della L.P. Bolzano 13/1997 per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.

A tal proposito la Risoluzione 11/01/2019, n. 1/E ha chiarito che:
1) gli atti di conferimento delle aree dai soggetti consorziati al consorzio sono agevolabili solo per le porzioni destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio (si rimarca infatti che tra atti riconducibili alla disciplina agevolativa sono comprese le cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio), e solo a patto che il conferente sia una persona fisica non operante nell’esercizio di impresa, arte o professione. Viceversa, ssono integrati i presupposti soggettivo ed oggettivo che fanno rientrare l’operazione nel campo di applicazione dell’IVA, e conseguentemente, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, gli atti scontano l’imposta in misura fissa;
2) gli atti di redistribuzione delle aree dal consorzio ai soggetti consorziati, come già chiarito dalla Risoluzione 01/06/2015, n. 56/E, possono beneficiare del regime di favore, ed anche ove il colottizzante sia una persona giuridica o persona fisica operante nell’esercizio di impresa, arte o professione, trattandosi in questo caso di atti non rientranti nel campo di applicazione dell’IVA. Secondo la citata Risoluzione 11/01/2019, n. 1/E, tale esclusione opera a patto che non sia previsto l’obbligo di versamento di conguagli in denaro ed uno dei colottizzanti, in danno dei quali si attua la redistribuzione e che quindi riceve a compensazione un conguaglio in denaro, sia un soggetto passivo di imposta che pone in essere la cessione nell’esercizio di un’attività di impresa. In tal caso, infatti, l’operazione sarà soggetta ad IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria (in linea con i chiarimenti contenuti in precedenti documenti di prassi: Risoluzione 250666/1983: Risoluzione 220210/1986, Risoluzione 156/E/2004; Risoluzione 1/E/2012).
 

Dalla redazione