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Circ.Min. Finanze 25/05/1983, n. 8

Imposta INVIM: art.26 L. 131/83.
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TESTO DEL DOCUMENTO


Nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 30 aprile 1983 è stata pubblicata la legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, il quale, all'art. 26, dispone l'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili per gli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,R e successive modificazioni, posseduti alla data del 1° gennaio 1983 e, pertanto, per gli immobili appartenenti alla stessa data, a titolo di proprietà o di enfiteusi, a società di ogni tipo e oggetto, ad enti pubblici e privati diversi dalle società, ai consorzi, alle associazioni non riconosciute ed alle organizzazioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

Tale imposizione di carattere straordinario, si aggiunge alle altre, ordinarie, previste dagli articoli 2 e 3 del medesimo decreto n. 643 e costituisce tassazione di carattere definitivo dell'incremento imponibile verificatosi fino alla data del 1° gennaio 1983 alla quale, pertanto, occorre aver riguardo, nelle anzidette successive occasioni di applicazione dell'imposta, per la determinazione del termine e del valore iniziale di riferimento. In particolare, l'applicazione dell'imposta in argomento, ove in concreto verificatasi, interrompe il decorso del decennio di ininterrotto possesso dell'immobile per il quale è dovuta, con la conseguenza che, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643, ricomincia a decorrere dal 1° gennaio 1983 un nuovo periodo decennale.

Sono esclusi da tale imposizione straordinaria, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 26 del decreto legge n. 55:

a) gli immobili acquistati dai soggetti anzidetti successivamente al 31 dicembre 1981;

b) gli immobili per i quali successivamente a tale data, ovvero nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1982, si sia compiuto il decennio, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 3 del decreto de Presidente della Repubblica n. 643 e successive modificazioni, prescindendo dalla circostanza che l'imposta sia stata in concreto applicata;

c) gli immobili per i quali, alla data del 1° gennaio 1983, sussistano le condizioni di applicazione dell'esenzione disposta dall'art. 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 643.

L'imposta è invece dovuta per gli immobili che, alla stessa data del 1° gennaio 1983, si trovano nelle condizioni previste dal quarto e quinto comma del medesimo art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica numero 643, per i quali peraltro sono applicabili, anche ai fini di detta imposizione straordinaria, le riduzioni ivi indicate.

Per quanto concerne gli immobili di cui alla precedente lettera a) è appena da far presente che agli effetti dell'imposta INVIM non costituiscono acquisto la fusione di società nonché le altre operazioni ad essa equiparate a detti effetti in virtù di specifiche disposizioni di legge, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 6, settimo comma, del decreto n. 643, e successive modificazioni, l'incremento di valore degli immobili oggetto di tali operazioni viene assoggettato all'imposta non al momento dell'operazione medesima, ma nelle successive occasioni di applicazione del tributo. Sono soggetti pertanto all'imposizione in argomento anche gli immobili acquistati, a seguito di fusione o di una delle operazioni anzidette verificatesi nel periodo 1° gennaio 31 dicembre 1982, per i quali, ai sensi del settimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643, si assume come termine iniziale di riferimento quello dell'acquisto, da parte della società fusa o incorporata nonché per le operazioni assimilate alle fusioni da parte del precedente possessore, ovvero quello definito in occasione della precedente applicazione dell'imposta.

Per quanto concerne gli immobili di cui all

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