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Circ. Cassa del Mezz. 23/06/1982, n. 184

Legge 10 dicembre 1981, n. 741. Direttive di applicazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17.
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[Premessa]

Si fa seguito alle circolari C/171 del 12-1-1982

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A) Art. 5. - Termini e modalità dei collaudi

L'art. 5 della legge n. 741R ha introdotto una nuova disciplina dei termini e delle modalità di effettuazione dei collaudi con riguardo sia alle relative operazioni che all'approvazione dei collaudi stessi.

In particolare viene stabilito:

a) in via generale le operazioni di collaudo devono essere concluse entro se i mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che il capitolato speciale non contenga un termine diverso che non può essere comunque superiore ad un anno nel caso di lavori complessi o per la particolare natura dei lavori stessi (1° e 2° comma del citato art. 5);

b) nel caso di lavori d'importo fino a 150 milioni il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori (3° comma art. 5);

c) per lavori di importo inferiore a 1.000 milioni ma superiore a 150 milioni è data invece facoltà all'Amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione che, come per il punto b), deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori (art. 5 3° comma);

d) sia il certificato di collaudo che quello di regolare esecuzione debbono essere approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini accennati ai punti a), b) , c) che precedono;

e) trascorso il termine di cui al precedente punto d), senza che sia intervenuta l'approvazione del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione e sempreché ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, si determinano alcune conseguenze (4° e 5° comma art. 5):

1) l'appaltatore ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva e di tutte le somme comunque trattenute a titolo di garanzia ivi comprese quelle per revisione dei prezzi;

2) si estinguono, allo scadere del termine, tutte le eventuali garanzie fidejussorie esistenti;

3) l'impresa ha la facoltà di proporre giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, ancorché non sia stato approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

In ordine a quanto sopra sono da notare due aspetti:

- il ritardo, rispetto a i termini stabiliti per legge, nell'approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) se ha le conseguenze di cui si è accennato non preclude però il diritto-dovere della Pubblica Amministrazione di procedere comunque alla verifica e all'approvazione o non approvazione dei risultati dell'appalto attraverso il collaudo e nello s tesso tempo non fa venir meno la responsabilità dell'appaltatore nell'ipotesi di lavori eseguiti non in conformità al contratto e alle regole dell'arte.

Appare ovvio tuttavia sottolineare che nell'ipotesi accennata, allorché i termini per il collaudo e la sua approvazione siano trascorsi, l'Amministrazione, in caso di accertata inadempienza dell'appaltatore non avrà più la possi

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B) Art. 6. - Cauzione provvisoria e cauzione definitiva

1) La norma qui esaminata relativamente al 1° comma ha già trovato applicazione per i lavori Cassa in base all'art. 4 del vigente Capitolato generale d 'appalto Cassa.

Pertanto non si ha necessità di ulteriori illustrazioni, essendo sufficiente, ai fini applicativi, il richiamo all'art. 4 sopracitato.

2) Il secondo comma, per gli appalti concorso fissa il deposito cauzionale provvisorio nella misu

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C) Art . 7. - Albo nazionale dei costruttori

La norma, che aggiorna la classifica di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori secondo l'Importo, applica, in via generale ed automatica, un aumento dell'importo stesso di iscrizione pari al 50% (1° e 2° comma art. 7 della Legge n. 741/1981).

Ne consegue che in tutte le gare inde

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D) Art. 8. - Aggiornamento dei prezzi di progetto

La norma qui esaminata consente l'aggiornamento dei prezzi di progetto, prima della gara, senza che il progetto sia rimesso agli organi consultivi e di controllo.

II secondo comma stabilisce criteri di aggiornamento dei prezzi che sono sostanzialmente simili a quelli indicati dall'art. 12 della Legge n. 1 del 1978.

Il terzo comma, infine, consente l'esecuzione delle opere appaltate con i prezzi aggiornati anche in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

Circa l'applicabilità della norma come sopra illustrata di competenza della Cassa due sono le considerazioni da formulare:

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E) Art. 10. - Modalità per le gare

L'art. 10 introduce alcune innovazioni, riguardanti l'espletamento delle gare, che dovrebbero consentire uno snellimento delle attuali procedure.

1) Il primo comma della norma in esame, integrando l'art. 24 della Legge 8 agosto 1977 n. 584, in fasc. 9/1977, pag. 387, indica come ulteriore criterio di aggiudicazione “il metodo di cui all'art. 4 della Legge 2 febbraio 1973 n. 14”.

Si rammenta al riguardo che tale criterio, indicato comunemente come quello della “media mediata”, in relazione a quanto stabilito con circolare Cassa C/40 del 28 maggio 1979, era già stato adottato in via generale e di massima per gli appalti di opere finanziate da questo Istituto, giusta il combinato disposto degli artt. 138 ultimo comma e 115 delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6-3-1978 n. 218.

Allo stato delle cose, tenendo conto del 1° comma del citato articolo 10 della legge 741/1981, si richiamano le disposizioni applicative impartite con la citata circolare C/40, dovendosi, peraltro, sottolineare le direttive contenute nella presente circolare e nella precedente C/175 in materi a di applicazione dell'articolo 9 della legge 741 (offerte in aumento).

2) Il secondo comma della stessa norma introduce la facoltà per l'amministrazione appaltante di adottare quale criterio di aggiudicazione, per i lavori di importo compreso tra i 500 milioni e i 1.000 milioni, quello stabilito dall'art. 24, primo comma, lettera b) della più sopra citata legge n. 584.

Nel rammentare che il sistema di aggiudicazione di cui sopra, già in vigore per gli appalti di importo superiore ad 1 miliardo, integra le ipotesi nelle quali si voglia procedere per appalto concorso, si precisa che per le opere finanziate dalla “Cassa”, nei limiti di importo sopraccennato, la scelta di tale sistema, in relazione alle circostanze del caso, dovrà essere prospettata in sede di approvazione del progetto, tenendo presente le direttive interpretative impartite con circolare n. 4117/1978 e citata circolare C/40 che in quanto compatibili devono intendersi qui espressamente richiamate.

3) Il terzo comma della norma in esame prevede poi che fino al 31 dicembre 1983 è eccezionalmente sospesa l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della Legge 2 febbraio 1973 n. 14 e della legge 8 agosto 1977 n. 584 sia in materia di pubblicità delle gare sia in materia di domande di partecipazione relativamente alle gare da esperirsi a mezzo di licitazione privata o appalto concorso.

La disposizione è applicabile a tutti

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F) Art. 11. - Lavori aggiuntivi o variati

La norma stabilisce che l'Amministrazione nella logica della accelerazione delle procedure, possa autorizzare la consegna dei lavori aggiuntivi o variati a seguito di parere favorevole dell'organo consultivo o deliberante in merito alla approvazione della relativa perizia. Deve in ogni caso essere g

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G) Art . 12. - Premi di incentivazione

La norma dispone che i capitolati speciali possano prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per

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H) Art. 13. - Aggiudicazione a trattativa privata

La Disposizione dell'art. 13, per gli appalti di importo superiore a 1.000 milioni, che , come noto , sono regolati dalla Legge n. 584 del 1977, prevede, come ulteriore ipotesi di esclusione della osservanza della stessa legge 584, quella del ricorso alla trattativa privata “quando ricorrano i presupposti dell'art. 41 n. 5 del regolamento approvato con

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I) Art. 14. - Analisi prezzi unitari

Come noto il D.M. 29 maggio 1895 come modificato con D.C.P.S. 15 luglio 1947, n. 763, nel dettare la regolamentazione per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, all'art. 20, 3° comma prevedeva nell'analisi dei prezzi unitari, l'aggiunta di una percentuale variabile dall’8% al 12% a seconda della natura e dell'importanza dei lavori, a i prezzi unitari della mano d 'opera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quanto altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie d'opere con l'ulteriore aggiunta di un d

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L) Art. 15. - Documentazione e cauzione provvisoria nelle tornate di gara

La norma, che non sembra presentare problemi circa la sua applicazione, tende ad evitare che una impresa, che partecipi a più gare contempo

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M) Art. 17. - Ricorsi in materia di revisione prezzi

Come è noto, in base alle vigenti norme in materia di ricorsi amministrativi (art. 6 del D.P.R . 24 novembre 1971 n. 1199 e art. 20 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 rectius art. 20), scaduto il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la autorità adita abbia fatto conoscere le proprie determinazioni, il ricorso stesso si intende respinto e dalla scadenza del suddetto termine comincia a decorrere il termine per la presentazione del ricorso di fronte al giudice amministrativo.

L'art. 17 qui esaminato al 1° comma dispone la non applicabilità delle suddette norme ai ricorsi in materia di revisione prezzi di cui all'art. 4 primo comma del D.L.C.P.S. del 6 dicembre 1947 n. 1501 e successive integrazioni.

Il 2° comma dello stesso articolo, scaduto

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N) Modifiche alle precedenti disposizioni impartite con circolare n. 175 per l'attuazione degli artt. 9 e 16 della Legge 741


1) Art. 9. - Ammissione di offerte in aumento

A parziale modifica di quanto stabilito nella circolare n. 175 del 13-2-1982 viene disposto che in via sperimentale le offerte in aumento possono essere ammesse per le licitazioni private al primo esperimento da indire con il metodo dell'art. 1 lettera d) della legge n. 14 del 1973.

Pertanto le competenti divisioni nel sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione i progetti dei lavori, potranno proporre ove ne ravvisino l'opportunità, l'eventuale ammissione in sede di primo esperimento delle offerte in aumento anche con il metodo del richiamato art. 1 lettera d) della legge 14/1973.

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