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D. Min. Infrastrutture e Trasp. 04/06/2009

Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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[Premessa]

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Visto l'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che dispone, al comma 1, che i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al Registro Italiano Dighe (RID) e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, recante il regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del RID, a norma dell'

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Art. 1. - Criteri di determinazione del contributo annuo

1. Il contributo annuo di cui all'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, compresa la quota aggiuntiva da destinare ad investime

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Art. 2. - Quota base fissa

1. La quota base fissa, articolata in funzione dell'utilizzazione prevalente della risorsa concessa, è stabilita come segue:

utilizzazione idroelettrica, euro 12.000,00;

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Art. 3. - Quota variabile in relazione all'altezza dello sbarramento ed al volume di invaso

1. Per le dighe aventi caratteristiche dimensionali superiori o uguali a quelle indicate all'art. 2, la quota base fissa è incrementata di una quota variabile dipendente dall'altezza dello sbarramento e dal volume d'invaso, così determinata:

1) in relazione all'altezza, da arrotondarsi

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Art. 4. - Modalità di riscossione del contributo annuo

1. L'importo del contributo annuo dovuto per ciascuna diga è quantificato dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 3 ed è comunicato ai concessionari delle dighe di cui all'

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Art. 5. - Sanzioni

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 4, il concessionario potrà segnalare e chiedere alla Direzione generale per le dighe e le infrast

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Art. 6. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto disciplina il contributo annuo dovuto a partire dal 1° gennaio 2007 ed è soggetto a revisione, secondo le modalità di cui all'

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