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D. Leg.vo 13/12/2018, n. 147

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo

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Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto limitano le proprie attività alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate.»;

b) al comma 3:

1) al numero 1) della lettera c-bis), dopo la parola «“AEAP”» sono inserite le seguenti: «o “EIOPA”»;

2) al numero 2) della lettera c-bis), dopo la parola «“ABE”» sono inserite le seguenti: «o “EBA”»;

3) al numero 3) della lettera c-bis), dopo la parola «“AESFEM”» sono inserite le seguenti: «o “ESMA”»;

4) al numero 5) della lettera c-bis), dopo la parola «“CERS”» sono inserite le seguenti: «o “ESRB”»;

5) dopo la lettera c-bis) sono inserite le seguenti:

«c-ter) “aderenti” o “iscritti”: le persone, diverse dai beneficiari, che hanno aderito a una forma pensionistica complementare;

c-quater) “beneficiari”: le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche;

c-quinquies) “funzione fondamentale”: nell'ambito del sistema di governo di una forma pensionistica complementare una capacità interna di svolgere compiti pratici: un sistema di governo comprende, tra le funzioni fondamentali, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna e la funzione attuariale;

c-sexies) “impresa promotrice”: un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualità di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre una forma pensionistica o versa contributi a una forma;

c-septies) “potenziali aderenti”: le persone che hanno diritto ad aderire a una forma pensionistica complementare;

c-octies) “rischi biometrici”: rischi relativi a morte, invalidità e longevità;

c-nonies) “rischio operativo”: il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni;

c-decies) “Stato membro”: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;

c-undecies) “Stato membro di origine”: lo Stato membro in cui la forma pensionistica è stata registrata o autorizzata e in cui è situata la sua amministrazione principale e, cioè, il luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche;

c-duodecies) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari;

c-terdecies) “Stato aderente allo Spazio economico europeo”: uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

c-quaterdecies) “attività transfrontaliera”: l'attività che comporta la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari è disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine;

c-quinquiesdecies) “supporto durevole”: uno strumento che permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari di conservare le informazioni a loro fornite in modo che possano essere accessibili per la futura consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;».

2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole «10 settembre 2003, n. 276» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2015, n. 81».

3. All'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole «6, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi sede legale o succursale in Italia, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, operanti mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita,».

4. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, l'ultimo periodo del comma 3 è abrogato.

«Art. 4-bis (Requisiti generali in materia di sistema di governo). - 1. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, si dotano di un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della loro attività. Tale sistema prevede una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni.

2. Il sistema di governo è proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione. Il sistema di governo è descritto in un apposito documento e tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento è redatto, su base annuale, dall'organo di amministrazione ed è reso pubblico congiuntamente al bilancio di cui all'articolo 17-bis.

3. I fondi pensione di cui al comma 1 stabiliscono e applicano politiche scritte in relazione alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, laddove rilevante, alle attività attuariali e a quelle esternalizzate. Tali politiche sono deliberate dall'organo di amministrazione del fondo pensione.

4. L'organo di amministrazione riesamina le politiche scritte di cui al comma 3 almeno ogni tre anni e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del settore interessato.

5. I fondi pensione di cui al comma 1 si dotano di un sistema di controllo interno efficace. Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, comprensivo della verifica di conformità alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili, e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del fondo pensione.

6. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano misure appropriate atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine i fondi pensione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati.

7. I fondi pensione di cui al comma 1 sono amministrati effettivamente da almeno due persone. La COVIP può autorizzare, in deroga al principio di cui sopra, che sia una sola persona ad amministrare effettivamente il fondo, sulla base di una valutazione motivata che tenga conto del ruolo delle parti sociali, nonché della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività del fondo.».

6. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 nominano un direttore generale, preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente della forma, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Il direttore generale supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Tenuto conto della dimensione, natura, portata e complessità delle attività della forma l'incarico di direttore generale può essere conferito ad uno dei componenti dell'organo di amministrazione in possesso dei prescritti requisiti.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 nominano un responsabile della forma pensionistica. Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della società relativamente ai risultati dell'attività svolta. L'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere in ogni caso conferito ad uno degli amministratori della società ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o di prestazione d'opera continuativa, presso le società istitutrici delle predette forme ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di garantire la maggiore tutela degli aderenti e dei beneficiari, il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nel loro esclusivo interesse, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti. In particolare vigila su:

a) la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare, anche controllando il rispetto della normativa e delle regole interne della stessa circa i limiti di investimento;

b) la gestione amministrativa della forma, in particolare controllando la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto della forma pensionistica e del patrimonio della stessa rispetto a quanto afferente alle altre attività della società e la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili riguardanti la forma pensionistica;

c) le misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e beneficiari;

d) l'adeguatezza della procedura di gestione dei reclami;

e) la tempestiva e corretta erogazione delle prestazioni;

f) le situazioni in conflitto di interesse;

g) il rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione.»;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il responsabile della forma pensionistica comunica tempestivamente all'organo di amministrazione e a quello di controllo della società le irregolarità riscontrate, indicando gli interventi correttivi da adottare. Il responsabile predispone annualmente una relazione circa le procedure di controllo adottate, la sua organizzazione, i risultati dell'attività svolta, le anomalie riscontrate e le iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione è inviata alla COVIP e all'organo di amministrazione e controllo della forma pensionistica, nonché all'organismo di rappresentanza di cui ai commi 5 e 6.»;

f) il comma 4 è abrogato;

g) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con riferimento ai fondi aperti ad adesione collettiva, la società istitutrice del fondo aperto provvede, nel caso di adesioni collettive che comportino l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, alla costituzione di un organismo di rappresentanza composto da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna delle predette collettività.»;

h) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'organismo di rappresentanza svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al fondo e la società che gestisce il fondo pensione aperto e il responsabile.»;

i) al comma 7 le parole «degli organi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di amministrazione» e dopo le parole «gli articoli» è inserita la seguente: «2391,»;

l) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. L'organo di amministrazione di un fondo pensione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili.»;

m) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Ai componenti dell'organo di controllo di cui al comma 1, si applicano gli articoli 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. L'organo di controllo comunica senza indugio alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del fondo e trasmette alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404, quarto comma, del codice civile si sia manifestato un dissenso in seno all'organo.».

7. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis (Funzioni fondamentali). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, si dotano delle seguenti funzioni fondamentali: una funzione di gestione dei rischi, una funzione di revisione interna e, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, una funzione attuariale. I fondi pensione assicurano ai titolari di funzioni fondamentali la sussistenza delle condizioni necessarie ad un efficace svolgimento delle proprie mansioni che sia obiettivo, equo e indipendente.

2. I fondi pensione di cui al comma 1 possono attribuire a una singola persona o unità organizzativa più di una funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di revisione interna che è indipendente e distinta dalle altre funzioni fondamentali.

3. La singola persona o unità organizzativa cui è affidata la funzione fondamentale è diversa da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice. Tenendo conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dei fondi pensione, la COVIP può autorizzare i fondi a svolgere funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o unità organizzativa dell'impresa promotrice, purché il fondo pensione illustri alla COVIP il modo in cui previene o gestisce eventuali conflitti d'interesse con l'impresa promotrice.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-qua-ter, comma 3, i titolari di una funzione fondamentale comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità all'organo di amministrazione o al direttore generale, secondo quanto disposto dall'ordinamento interno del fondo, che stabilisce quali azioni intraprendere.

5. Fatto salvo il privilegio contro l'autoincriminazione, il titolare di una funzione fondamentale comunica alla COVIP se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive nei seguenti casi: a) quando la persona o l'unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha rilevato il rischio sostanziale che il fondo pensione non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività del fondo pensione e ciò possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari; b) quando la persona o l'unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha notato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili al fondo pensione e alle sue attività nell'ambito della funzione fondamentale di quella persona o unità organizzativa e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività.

6. La COVIP tutela, nei limiti consentiti dall'ordinamento g

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Art. 2. - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

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Art. 3. - Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni emanate dalla COVIP, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla COVIP ai sensi degli

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Art. 4. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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