Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 29/09/1973, n. 601
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 14/08/1974, n. 379
- L. 24/12/1974, n. 713
- L. 02/12/1974, n. 576
- D.L. 23/12/1976, n. 852 (L. 21/02/1977, n. 31)
- D.P.R. 05/04/1978, n. 131
- L. 05/08/1978, n. 457
- D.L. 23/12/1978, n. 816 (L. 19/02/1979, n. 53)
- D.L. 31/10/1980, n. 693 (L. 22/12/1980, n. 891)
- D.P.R. 30/12/1980, n. 897
- D.L. 28/02/1981, n. 36 (L. 29/04/1981, n. 163)
- L. 02/08/1982, n. 512
- L. 03/11/1982, n. 835
- D.L. 30/12/1982, n. 953 (L. 28/02/1983, n. 53)
- L. 13/08/1984, n. 476
- L. 26/09/1985, n. 482
- L. 29/01/1986, n. 26
- D.L. 29/12/1987, n. 534 (L. 29/02/1988, n. 47)
- L. 11/03/1988, n. 67
- D.L. 14/03/1988, n. 70 (L. 13/05/1988, n. 154)
- L. 10/02/1989, n. 48
- Sentenza C. Cost. 11/07/1989, n. 387
- L. 28/08/1989, n. 302
- L. 09/01/1991, n. 9
- Sentenza C. Cost. 13/05/1993, n. 233
- D.L. 30/08/1993, n. 331 (L. 29/10/1993, n. 427)
- D.L. 23/02/1995, n. 41 (L. 22/03/1995, n. 85)
- L. 28/12/1995, n. 549
- L. 23/12/1996, n. 662
- L. 08/05/1998, n. 146
- L. 13/05/1999, n. 133
- L. 23/12/2000, n. 388
- D.L. 24/07/2003, n. 192 (L. 24/09/2003, n. 268)
- L. 24/12/2003, n. 350
- D.L. 12/07/2004, n. 168 (L. 30/07/2004, n. 191)
- D.L. 03/08/2004, n. 220 (L. 19/10/2004, n. 257)
- L. 24/12/2007, n. 244
- D.L. 31/12/2007, n. 248 (L. 28/02/2008, n. 31)
- D.L. 23/12/2013, n. 145 (L. 21/02/2014, n. 9)
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- L. 23/12/2014, n. 190
- L. 28/12/2015, n. 208
- D.L. 22/10/2016, n. 193 (L. 01/12/2016, n. 225)
- D. Leg.vo 03/07/2017, n. 117
- Sentenza C. Cost. 20/11/2017, n. 242
- L. 30/12/2018, n. 145
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Articolo 2 - Fabbricati della Santa SedeIl reddito dei fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articol |
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Articolo 3 - Retribuzioni dei dipendenti della Chiesa CattolicaLe retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rappor |
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Articolo 4 - Rappresentanze estereI redditi degli ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati esteri accreditat |
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Articolo 5 - Immobili degli enti pubblici territorialiI redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi |
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Articolo 5 bis - Immobili con destinazione ad usi culturaliNon concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assogget |
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Articolo 7 - Manifestazioni propagandistiche dei partiti politiciIl reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasion |
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Articolo 8 - Esenzioni temporanee per miglioramenti fondiariIl reddito dominicale dei terreni rimboscati sotto la direzione e vigilanza dell'autorità forestale e delle pertinenze idrauliche demaniali comprese negli appositi elenchi è esente dall'imposta locale sui redditi per quindici o per quaranta anni secondo che si tratti di boschi cedui o di boschi ad alto fusto. Il reddito dominicale dei boschi cedui di proprietà privata trasformati in fustaie e mantenuti in tale coltura secondo piani particolari di trasformazione e conservazione è esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni da quando è stata ultimata l'opera di trasformazione. La differenza tra il reddito dominicale dei terreni olivati nei quali sia stato praticato il ringiovanimento degli olivi a norma di legge e quello attribuibile ad essi consi |
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Articolo 9 - Territori montaniL'imposta locale sui redditi è ridotta alla metà per i redditi dominicale e agrario: a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle imposte; |
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Articolo 10 - Cooperative agricole e della piccola pesca |
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Articolo 11 - Cooperative di produzione e di lavoroI redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e |
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Articolo 13 - Finanziamenti dei sociSono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alla società coopera |
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Articolo 14 - Condizioni di applicabilità delle agevolazioniLe agevolazioni previste in questo Titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle le |
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Articolo 15 - Operazioni di credito a medio e lungo termineLe operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazi |
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Articolo 16 - Altre operazioni di creditoLe agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori: 1) credito p |
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Articolo 17 - Imposta sostitutiva |
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Art. 17-bis. (Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione)N461. Le disposizioni degli articoli |
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Articolo 18 - Aliquota e base imponibile dell'imposta sostitutivaL'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. “Per i finanziamenti fatt |
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Articolo 19 - Finanziamenti specialiFerme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva. |
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Articolo 20 - Dichiarazione e pagamento dell'imposta sostitutivaGli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. N51 Gli enti di cui al primo comma liquidano l’imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell’imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell’imposta sostitutiva che risulta dovuta sul |
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Articolo 20-bis. - Operazioni di finanziamento strutturate1. Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte su |
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Articolo 21 - Agevolazioni relative alle imposte sui redditi |
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Articolo 22 - Fondi di garanziaI proventi dei fondi di garanzia di cui alle LL. 2 giugno 1961, n. 454, e 14 ottobre 1964, n. 1068, e a |
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Articolo 23 - Cassa per il MezzogiornoLa Cassa per il Mezzogiorno corrisponde allo Stato un'imposta sostitutiva, che tiene luogo delle imposte di registro e di bollo, delle tasse sulle concessioni governative e delle imposte ipotecarie e catastali inerenti al funzionamento e alle operazioni, atti e contratti relati |
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Articolo 24 - Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industrialeAi consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, di cui al T.U. delle legg |
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Articolo 25 - Mutui e finanziamentiAlle operazioni di mutuo e di finanziamento disciplinate dagli articoli 84 e seguenti |
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Articolo 26 - Agevolazioni per le nuove iniziative produttiveL'esenzione prevista nell'art. 78 del T. U. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, e nell'art. 107 dello stesso decreto, modificato con l'art. 15 della L. 6 ottobre 1971, n. 853, si applica |
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Articolo 27 - Disposizioni speciali per particolari territoriIl reddito dominicale dei terreni, che mediante il lavori di sistemazione idraulica eseguiti a termini dell'art. 174 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, concernente disposizioni speciali per la Basilicata, sar&agr |
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Articolo 28 - Delimitazione territorialeLe precedenti disposizioni di questo Titolo si applicano nei territori del Mezzogiorn |
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Articolo 29 - Agevolazioni per la provincia di Trieste |
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Articolo 31 - Interessi delle obbligazioni pubblicheSono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito |
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Articolo 32 - Edilizia economica e popolareIl reddito delle case economiche e popolari costruite ai sensi dell'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, |
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Articolo 33 - Danni di guerraIl reddito dei fabbricati e degli altri beni ripristinati a seguito di distruzione o danneggiamento per fatto di guerra è ese |
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Articolo 34 - Altre agevolazioniLe pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militar |
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Articolo 35 - Operazioni di creditoPer i finanziamenti di cui agli articoli 15 e seguenti, erogati anteriormente all'ent |
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Articolo 36 - Agevolazioni territorialiI soggetti che anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile stabilita dalle disposizioni indicate nel secondo comma dell' art. 26 per il reddito prodotto nel Mezzogiorno o da |
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Articolo 37 - Interessi delle obbligazioniGli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono e |
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Articolo 38 - FabbricatiIl reddito dei fabbricati, per i quali anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto è stato acquisito il diritto all'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati, è esente dall'imposta locale sui redditi fino al compimento del venticinquennio. |
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Articolo 39 - Trasformazioni, fusioni e concentrazioniI redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione, fusione e concentrazione di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni, deliberate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, concorreranno a formare l'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito |
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Articolo 40 - Altre agevolazioniLe plusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 12 della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, e 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, nei termini ivi stabiliti, sempre che ricorrano le condizioni richieste dalle norme stesse, sono esenti dall'imposta locale sui redditi, e concorrono a formare l'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per metà del loro ammontare. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta del cinque per cento, fino al compimento del quinquennio, per le società che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acqu |
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Articolo 41 - Accordi ed enti internazionaliContinuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazi |
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Articolo 42 - AbrogazioneCon effetto |
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Articolo 43 - Entrata in vigoreIl presente decreto entra in vigore l'1 gennaio 1974. |
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