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D. P.R. 16/11/2018, n. 146

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare gli articoli 142 e 143;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 35 e 36 che disciplinano le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 28 che istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare del 21 maggio 2010, n. 123, concernente regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA

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Capo I - Principi
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Art. 1. - Finalità e oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, ed in particolare:

a) individua le autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo periodo, e paragrafo 3, terzo periodo, all'articolo 9, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014;

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni del regolamento (UE) n. 517/2014, si applicano le seguenti definizioni:

a) organismo nazionale di accreditamento: unico organismo autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

b) accreditamento: attestazione con la quale l'organismo nazionale di accreditamento certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;

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Art. 3. - Autorità competenti

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero dell'ambiente, &eg

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Art. 4. - Accreditamento

1. L'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal regolam

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Capo II - Certificazione
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Art. 5. - Organismi di certificazione

1. Gli organismi di certificazione svolgono le attività per le quali sono stati accreditati, previa designazione da parte del Ministero dell'ambiente. A tal fine, gli organismi di certificazione presentano al Ministero dell'ambiente apposita istanza corredata da copia del certificato di accreditamento e del tariffario che intendono applicare per il rilascio dei certificati di conformità alle persone fisiche o alle imprese. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza il Ministero dell'

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Art. 6. - Organismi di attestazione di formazione e Organismi di valutazione della conformità

1. Ai fini del regolamento (CE) n. 307/2008, gli organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche devono essere certificati dagli organismi di valutazione della conformità, previa verifica dei requisiti di cui all'Allegato C.

2. Gli organismi di attestazione trasmettono all'organis

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Art. 7. - Persone fisiche soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

1. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 11 e 12, devono essere certificate dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell'Allegato A, le persone fisiche che intendono svolgere le attività di cui alle seguenti lettere:

a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;

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Art. 8. - Imprese soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

1. Le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere certificate dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell'Allegato B.

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Art. 9. - Persone fisiche soggette all'obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, le persone fisiche che svolgono l'attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione della formazione.

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Art. 10. - Persone fisiche e imprese soggette all'iscrizione al Registro telematico nazionale esenti dall'obbligo di certificazione e attestazione.

1. Non sono sottoposti all'obbligo di certificazione di cui agli articoli 7 e 8 e agli obblighi di attestazione di cui all'articolo 9:

a) le persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra;

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Art. 11. - Esenzioni per le persone fisiche dall'obbligo di certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale

1. Sono escluse dagli obblighi di certificazione e iscrizione di cui all'articolo 7:

a) le persone fisiche che svolgono operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), qualificate o approvate in base

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Art. 12. - Deroghe temporanee per le persone fisiche dagli obblighi di certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale

1. Per avvalersi delle deroghe previste dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067, dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolame

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Art. 13. - Riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro

1. I certificati e gli attestati di formazione rilasciati a persone fisiche e imprese da altri Stati membri ai sensi dell'articolo 10, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono riconosciuti per lo svolgimento delle relative attività in Italia con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, senza obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale.

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Capo III - Trasparenza e informazione
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Art. 14. - Registrazioni

1. Sono istituiti presso il Ministero dell'ambiente il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certifi

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Art. 15. - Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate

1. Al fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attività disciplinate dal presente decreto e garantire la trasparenza delle stesse, gli organismi di certificazione designati di cui all'articolo 5, gli organismi di cui all'articolo 6 di valutazione della conformità degli organismi di attestazione della formazione, le persone fisiche e le imprese di cui agli articoli 7, 8, 9, e 10, si iscrivono, per via telematica, nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale inserendo le informazioni ivi previste.

2. Il Registro telematico nazionale è gestito dalle Camere di commercio competenti ed è suddiviso nelle seguenti se

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Art. 16. - Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati

1. Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.

2. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;

b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.

3. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza di cui agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

a) tipolog

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Art. 17. - Verifica dell'accuratezza dei dati

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha immesso in commercio 10000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idro

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Art. 18. - Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra

1. Ai fini di cui all'articolo 20, del regolamento (UE) n. 517/2014, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 19,

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Art. 19. - Etichettatura

1. Le etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, par

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Art. 20. - Adempimenti delle Camere di commercio

1. Le Camere di commercio competenti rilasciano per via telematica agli organismi, alle persone fisiche e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro telematico nazionale, gli attestati di esenzione e deroghe di cui agli articoli 11 e 12, nonché gli attestati di riconoscimento dei

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Capo IV - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 21. - Disposizioni transitorie

1. I certificati e gli attestati emessi ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.

2. I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi

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Art. 22. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Art. 23. - Disposizioni finali e abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il

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Allegato A - Requisiti degli organismi di certificazione delle persone fisiche

(di cui all'articolo 7, comma 1)


1. Accreditamento

1.1. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, delle persone fisiche che svolgono una o più delle seguenti attività relative alle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero:

a) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente;

b) recupero di gas fluorurati a effetto serra;

c) installazione;

d) riparazione, manutenzione o assistenza;

e) smantellamento.

In particolare, devono essere predisposti schemi di valutazione della conformit

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Allegato B - Requisiti degli organismi di certificazione delle imprese

(di cui all'articolo 8, comma 1)


1. Accreditamento

1.1. L'organismo di certificazione delle imprese di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, dei seguenti servizi:

installazione, riparazione, manutenzione,

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Allegato C - Requisiti degli organismi di valutazione della conformità per il rilascio dei certificati agli organismi di attestazione di formazione alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 307/2008.

(di cui all'articolo 6, comma 1)


1. L'organismo di attestazione di formazione delle persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 307/2008 deve essere in possesso di certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformit&agrav

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