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21/01/2019

SCIA: inerzia dell’amministrazione e illegittimità della sospensione dei lavori

Secondo il T.A.R. Puglia-Bari, sent. 07/01/2019, n. 9, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA, è illegittima la sospensione dei lavori disposta dal Comune che non abbia prima rimosso, in via di autotutela, il titolo implicitamente conseguito e divenuto ormai efficace.

Il T.A.R. ha ritenuto che, in applicazione dell’art. 23, comma 6, D.P.R. n. 380/2001, risulta illegittimo l'operato dell'Amministrazione comunale che, in presenza di una SCIA, adotti provvedimenti di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso agli strumenti dell'autotutela. Ed infatti, una volta perfezionatasi e divenuta efficace la SCIA, l’attività del Comune deve necessariamente essere condotta nell'ambito di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto il riesame di un'autorizzazione implicita che, pertanto, ha già determinato la piena espansione del c.d. ius aedificandi.

Secondo il TAR, nel caso di specie, anche se il provvedimento di sospensione dei lavori era stato adottato pochi giorni dopo lo scadere dei trenta giorni, si era comunque consolidata la legittimazione del privato ad eseguire l'intervento edilizio per effetto dell’inerzia dell'Amministrazione. Pertanto il Comune non poteva limitarsi a sospendere l’efficacia della SCIA ma, ai sensi del comma 4 dell’art. 19, L. 241/1990, avrebbe dovuto previamente rimuovere, in via di autotutela, il provvedimento implicito ormai conseguito.

Dalla redazione