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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
SCIA: inerzia dell’amministrazione e illegittimità della sospensione dei lavori
Il T.A.R. ha ritenuto che, in applicazione dell’art. 23, comma 6, D.P.R. n. 380/2001, risulta illegittimo l'operato dell'Amministrazione comunale che, in presenza di una SCIA, adotti provvedimenti di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso agli strumenti dell'autotutela. Ed infatti, una volta perfezionatasi e divenuta efficace la SCIA, l’attività del Comune deve necessariamente essere condotta nell'ambito di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto il riesame di un'autorizzazione implicita che, pertanto, ha già determinato la piena espansione del c.d. ius aedificandi.
Secondo il TAR, nel caso di specie, anche se il provvedimento di sospensione dei lavori era stato adottato pochi giorni dopo lo scadere dei trenta giorni, si era comunque consolidata la legittimazione del privato ad eseguire l'intervento edilizio per effetto dell’inerzia dell'Amministrazione. Pertanto il Comune non poteva limitarsi a sospendere l’efficacia della SCIA ma, ai sensi del comma 4 dell’art. 19, L. 241/1990, avrebbe dovuto previamente rimuovere, in via di autotutela, il provvedimento implicito ormai conseguito.