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Circ.Min. LL.PP. 15/07/1964, n. 3038

Coordinato utilizzo delle aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare in applicazione della L.167/62.
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TESTO DEL DOCUMENTO


Questo Ministero con circolare 27 settembre 1963, n. 4555 R, illustrò fra l' altro, i riflessi che le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167R, avevano sulla attività degli Enti di edilizia economica e popolare; e precisò che i programmi costruttivi degli Enti di cui all' art. 10 di detta legge dovessero, di norma, svilupparsi nell' ambito dei piani di zona e solo in casi assolutamente eccezionali al di fuori di questi. Per quanto riguarda in particolare l' attività della GESCAL, venne chiarito che, in ottemperanza al disposto dell' art. 25 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 le costruzioni di detto Ente dovessero essere realizzate esclusivamente nei comprensori dei piani di zona approvati o adottati.


Con recente circolare 13 maggio 1964, n. 469R é stato trattato specificamente il problema del coordinato utilizzo delle aree per l' edilizia economica e popolare da parte degli Enti di cui all' art. 10 della legge n. 167R, soprattutto per quanto attiene al coordinamento tra il primo programma triennale della GESCAL e i programmi costruttivi da attuare in base alla legge 4 novembre 1963, n. 1460.


Poiché tale ultima circolare ha dato luogo a perplessità interpretative che potrebbero determinare incertezze e ritardi nell' impostazione ed attuazione di detti programmi -ritardi che sarebbero particolarmente pregiudizievoli nell' attuale fase della congiuntura edilizia- e, più in generale, potrebbero frustrare alcuni degli scopi essenziali della 167 -appare opportuno emanare ulteriori lstruzioni- a chiarimento ed integrazione di quelle già impartite in precedenza- per un completo e definitivo inquadramento del problema relativo ai rapporti tra piani di zona ed edilizia da realizzare a cura degli Enti di cui all' art. 10 della legge 167.


Occorre, innanzitutto, riaffermare il principio che l' attività dei predetti Enti deve svolgersi di norma, salvo casi eccezionali, nell' ambito dei piani di zona.


Tale necessità non deve essere intesa- erroneamente- come intralcio o remora all' attuazione dei programmi costruttivi degli Enti in parola (anche se effettivamente in qualche caso l' attività di tali Enti può aver incontrato, specialmente nella prima fase di attuazione della "167", qualche ritardo), ma deve essere considerata ovviamente sotto il profilo dei vantaggi di carattere urbanistico, economico, sociale ed operativo, che l' inserimento dei programmi di costruzione di edilizia popolare nei piani zonali comporta.


Al riguardo, non sembra affatto superfluo ricordare e ribadire, che, attraverso i dispositivi previsti dalla "167" viene:


- assicurato il reperimento di aree edificatorie a prezzi bassi, attraverso la espropriazione al valore riferito a due anni prima la delibera del piano;

- stabilita una integrazione tra l' edilizia residenziale economica e popolare, privata e pubblica, che consenta il sorgere di quartieri caratterizzati da una armonica fusione delle diverse categorie sociali;

- assicurato l' inquadramento urbanistico dei programmi, per la edilizia popolare, in armonia

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