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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 28/10/1940, n. 1443
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- L. 31/05/1995, n. 218
- Sent. Corte Cost. 26/05/1995, n. 192
- Sent. Corte Cost. 05/05/1995, n. 149
- Sent. Corte Cost. 20/02/1995, n. 51
- D.L. 07/10/1994, n. 571 (L. 06/12/1994, n. 673)
- Sent. Corte Cost. 23/06/1994, n. 253
- Sent. Corte Cost. 03/03/1994, n. 69
- L. 05/01/1994, n. 25
- Sent. Corte Cost. 09/11/1992, n. 416
- Sent. Corte Cost. 24/02/1992, n. 62
- L. 11/02/1992, n. 128
- Sent. Corte Cost. 03/02/1992, n. 25
- L. 21/11/1991, n. 374
- Sent. C. Cost. 31/01/1991, n. 36
- L. 26/11/1990, n. 353
- Sent. Corte Cost. 20/12/1989, n. 558
- Sent. Corte Cost. 06/06/1989, n. 317
- Sent. Corte Cost. 19/01/1989, n. 18
- Sent. Corte Cost. 20/12/1988, n. 1105
- L. 29/07/1988, n. 331
- L. 13/04/1988, n. 117
- D.P.R. 09/12/1987, n. 497
- Sent. Corte Cost. 31/12/1986, n. 303
- Sent. Corte Cost. 28/11/1986, n. 250
- Sent. Corte Cost. 16/10/1986, n. 220
- Sent. Corte Cost. 27/06/1986, n. 156
- Sent. Corte Cost. 03/03/1986, n. 41
- Sent. Corte Cost. 30/01/1986, n. 17
- Sent. Corte Cost. 25/10/1985, n. 237
- L. 04/06/1985, n. 281
- L. 30/07/1984, n. 399
- Sent. Corte Cost. 07/06/1984, n. 167
- Sent. Corte Cost. 04/05/1984, n. 137
- Sent. Corte Cost. 29/06/1983, n. 193
- L. 04/05/1983, n. 184
- Sent. Corte Cost. 10/10/1979, n. 117
- L. 18/10/1977, n. 793
- Sent. Corte Cost. 14/01/1977, n. 15
- Sent. Corte Cost. 14/01/1977, n. 14
- Sent. Corte Cost. 20/05/1976, n. 120
- Sent. Corte Cost. 11/06/1975, n. 139
- Sent. Corte Cost. 23/07/1974, n. 248
- L. 11/08/1973, n. 533
- Sent. Corte Cost. 18/05/1972, n. 89
- Sent. Corte Cost. 05/07/1968, n. 87
- Sent. Corte Cost. 15/12/1967, n. 143
- Sent. Corte Cost. 29/11/1960, n. 67
- L. 31/10/1955, n. 1064.
- D.P.R. 17/10/1950, n. 857
- L. 14/07/1950, n. 581
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LIBRO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI |
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TITOLO I - DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
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CAPO I - DEL GIUDICE |
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Sezione I - DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE |
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Art. 1. - (Giurisdizione dei giudici ordinari)La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice. |
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Art. 2. - (Inderogabilità convenzionale della giurisdizione) |
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Art. 3. - (Pendenza di lite davanti a giudice straniero) |
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Art. 4. - (Giurisdizione rispetto allo straniero) |
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Art. 5. - (Momento determinante della giurisdizione e della competenza)La |
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Art. 6. - (Inderogabilità convenzionale della competenza)La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge. |
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Sezione II - DELLA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE |
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Art. 8. - (Competenza del pretore) |
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Art. 9. - (Competenza del tribunale)Il |
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Art. 10. - (Determinazione del valore)Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. |
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Art. 11. - (Cause relative a quote di obbligazione tra più parti)Se è chiesto da più persone o contro più persone l’adempimento per quote di un’obbligazione, il valore della causa si determina dall’intera ob |
|
Art. 12. - (Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni)Il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella p |
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Art. 13. - (Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite)Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per d |
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Art. 14. - (Cause relative a somme di danaro e a beni mobili)Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore; in man |
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Art. 15. - (Cause relative a beni immobili)Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato mo |
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Art. 15-bis - (Esecuzione forzata) |
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Art. 16. - (Esecuzione forzata) |
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Art. 17. - (Cause relative all’esecuzione forzata)Il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede: quello delle cause relative alle opposizioni |
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Sezione III - DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO |
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Art. 18. - (Foro generale delle persone fisiche)Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconos |
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Art. 19. - (Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute)Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competent |
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Art. 20. - (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione)Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in g |
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Art. 21. - (Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie)“Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad |
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Art. 22. - (Foro per le cause ereditarie)È competente il giudice del luogo dell’aperta successione per le cause: 1) relative a petizione o divisione di eredità e per qual |
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Art. 23. - (Foro per le cause tra soci e tra condomini)Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, “ovvero tra condomini e condominio,” |
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Art. 24. - (Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali)Per le cause relative alla gestione di una tutela o di un’amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell’autorità è co |
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Art. 25. - (Foro della pubblica amministrazione)Per le cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stat |
|
Art. 26. - (Foro dell’esecuzione forzata)Per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all’e |
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Art. 26-bis (Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti) |
|
Art. 27. - (Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione)Per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell’esecuzione, salva la disposi |
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Art. 28. - (Foro stabilito per accordo delle parti)La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell’art. 70, per i ca |
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Art. 29. - (Forma ed effetti dell’accordo delle parti)L’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. |
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Art. 30. - (Foro del domicilio eletto)Chi ha eletto domicilio a norma dell’art. 47 c.c. può esse |
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Art. 30-bis. - (Foro per le cause in cui sono parti i magistrati) N14Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le |
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Sezione IV - DELLE MODIFICAZIONI DELLA COMPETENZA PER RAGIONE DI CONNESSIONE |
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Art. 31. - (Cause accessorie)La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo, |
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Art. 32. - (Cause di garanzia)La |
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Art. 33. - (Cumulo soggettivo)Le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o p |
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Art. 34. - (Accertamenti incidentali)Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che a |
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Art. 35. - (Eccezione di compensazione)Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata |
|
Art. 36. - (Cause riconvenzionali)Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o |
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Sezione V - DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE, DELL’INCOMPETENZA E DELLA LITISPENDENZA |
|
Art. 37. - (Difetto di giurisdizione) |
|
Art. 38. - (Incompetenza)L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella compar |
|
Art. 39. - (Litispendenza e continenza di cause)Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancella |
|
Art. 40. - (Connessione)Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria, davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito. N455 La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d’uffici |
|
Sezione VI - DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA |
|
Art. 41. - (Regolamento di giurisdizione)Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle Sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le q |
|
Art. 42. - (Regolamento necessario di competenza)L’“ordinanza” N20 che, pronunciando sulla competenza anche |
|
Art. 43. - Regolamento facoltativo di competenza“Il provvedimento” N5 che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può esser |
|
Art. 44. - (Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza)L’“ordinanza” N20 che, anche a norma degli articoli 39 e 4 |
|
Art. 45. - (Conflitto di competenza)Quando, in seguito alla “ordinanza” N20 che dichiara la inco |
|
Art. 46. - (Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza)Le disposizioni degli artt. 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace. |
|
Art. 47. - (Procedimento del regolamento di competenza)L’istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita persona |
|
Art. 48. - (Sospensione dei processi)I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è depositata innanzi al giudice davanti al qu |
|
Art. 49. - (Ordinanza di regolamento di competenza) |
|
Sezione VI-bis - DELLA COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE |
|
Art. 50-bis. - (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale)Il tribunale giudica in composizione collegiale: 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; |
|
Art. 50-ter. - (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica) |
|
Art. 50-quater. - (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale) |
|
Sezione VII - DELL’ASTENSIONE, DELLA RICUSAZIONE E DELLA RESPONSABILITÀ DEI GIUDICI |
|
Art. 51. - (Astensione del giudice)Il giudice ha l’obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è par |
|
Art. 52. - (Ricusazione del giudice)Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specif |
|
Art. 53. - (Giudice competente)N31 “Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se � |
|
Art. 54. - (Ordinanza sulla ricusazione)L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. |
|
Art. 55. - (Responsabilità civile del giudice) |
|
Art. 56. - (Autorizzazione) |
|
CAPO II - DEL CANCELLIERE, DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO E DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO |
|
Art. 57. - (Attività del cancelliere)Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle p |
|
Art. 58. - (Altre attività del cancelliere)Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all’iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fas |
|
Art. 58-bis - (Ufficio per il processo) |
|
Art. 59. - (Attività dell’ufficiale giudiziario)L’ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all’esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle a |
|
Art. 60. - (Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario)Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili: 1) quando, senza giu |
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CAPO III - DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE |
|
Art. 61. - (Consulente tecnico)Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particola |
|
Art. 62. - (Attività del consulente)Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli ri |
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Art. 63. - (Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente)Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motiv |
|
Art. 64. - (Responsabilità del consulente)Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In o |
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Art. 65. - (Custode)La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti. |
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Art. 66. - (Sostituzione del custode)Il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode. |
|
Art. 67. - (Responsabilità del custode)Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l’incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria “da |
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Art. 68. - (Altri ausiliari)Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga necessità, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in |
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TITOLO II - DEL PUBBLICO MINISTERO |
|
Art. 69. - (Azione del pubblico ministero)Il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.
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|
Art. 70. - (Intervento in causa del pubblico ministero) |
|
Art. 71. - (Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero)Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell’articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pub |
|
Art. 72. - (Poteri del pubblico ministero)Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime. Negli altri casi di interv |
|
Art. 73. - (Astensione del pubblico ministero)Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all’astensione de |
|
Art. 74. - (Responsabilità del pubblico ministero) |
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TITOLO III - DELLE PARTI E DEI DIFENSORI |
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CAPO I - DELLE PARTI |
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Art. 75. - (Capacità processuale)Sono capaci di stare |
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Art. 76. - (Famiglia Reale) |
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Art. 77. - (Rappresentanza del procuratore e dell’institore)Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro |
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Art. 78. - (Curatore speciale)Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all’incapace, alla persona gi |
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Art. 79. - (Istanza di nomina del curatore speciale)La nomina del curatore speciale di cui all’articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dal |
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Art. 80. - (Provvedimento di nomina del curatore speciale)L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale s’intende proporre la causa. Se |
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Art. 81. - (Sostituzione processuale)Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. |
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CAPO II - DEI DIFENSORI |
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Art. 82. - (Patrocinio)Davanti al giudice di pace le parti possono stare in gi |
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Art. 83. - (Procura alle liti)Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale pu |
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Art. 84. - (Poteri del difensore)Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del p |
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Art. 85. - (Revoca e rinuncia alla procura)La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra |
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Art. 86. - (Difesa personale della parte)La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giud |
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Art. 87. - (Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico)La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice. |
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CAPO III - DEI DOVERI DELLE PARTI E DEI DIFENSORI |
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Art. 88. - (Dovere di lealtà e di probità)Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. |
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Art. 89. - (Espressioni sconvenienti od offensive)Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offen |
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CAPO IV - DELLE RESPONSABILITÀ DELLE PARTI PER LE SPESE E PER I DANNI PROCESSUALI |
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Art. 90. - (Onere delle spese) |
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Art. 91. - (Condanna alle spese)Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. “Se accoglie la domanda in misura non superiore all’event |
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Art. 92 - (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese)Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive |
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Art. 93. - (Distrazione delle spese)Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensor |
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Art. 94. - (Condanna di rappresentanti o curatori)Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalm |
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Art. 95. - (Spese del processo di esecuzione)Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’ese |
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Art. 96. - (Responsabilità aggravata)Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza. |
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Art. 97. - (Responsabilità di più soccombenti)Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può |
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Art. 98. - (Cauzione per le spese)Il |
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TITOLO IV - DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE |
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Art. 99. - (Principio della domanda)Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente. |
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Art. 100. - (Interesse ad agire)Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
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Art. 101. - (Principio del contraddittorio)Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regola |
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Art. 102. - (Litisconsorzio necessario)Se |
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Art. 103. - (Litisconsorzio facoltativo)Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il ti |
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Art. 104. - (Pluralità di domande contro la stessa parte)Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell’articol |
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Art. 105. - (Intervento volontario)Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all� |
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Art. 106. - (Intervento su istanza di parte)Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita. |
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Art. 107. - (Intervento per ordine del giudice)Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l’intervento. |
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Art. 108. - (Estromissione del garantito)Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propr |
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Art. 109. - (Estromissione dell’obbligato)Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l’obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice pu |
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Art. 110. - (Successione nel processo)Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. |
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Art. 111. - (Successione a titolo particolare nel diritto controverso) |
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TITOLO V - DEI POTERI DEL GIUDICE |
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Art. 112. - (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato)Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere propo |
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Art. 114. - (Pronuncia secondo equità a richiesta di parte)Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e ques |
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Art. 115. - (Disponibilità delle prove)Sa |
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Art. 116. - (Valutazione delle prove)Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. |
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Art. 117. - (Interrogatorio non formale delle parti)Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per inte |
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Art. 118. - (Ordine d’ispezione di persone e di cose)Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché |
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Art. 119. - (Imposizione di cauzione)Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l’oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la pr |
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Art. 120. - (Pubblicità della sentenza)Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto |
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TITOLO VI - DEGLI ATTI PROCESSUALI |
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CAPO I - DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI |
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Sezione I - DEGLI ATTI IN GENERALE |
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Art. 121. - (Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti) |
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Art. 122. - (Uso della lingua italiana - Nomina dell’interprete)In |
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Art. 123. - (Nomina del traduttore)Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giur |
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Art. 125. - (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’ |
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Art. 126. - (Contenuto del processo verbale)Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta |
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Sezione II - DELLE UDIENZE |
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Art. 127. - (Direzione dell’udienza)L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio. Il giudice che la d |
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Art. 127-bis - (Udienza mediante collegamenti audiovisivi)Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza |
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Art. 127-ter - (Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza)L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di no |
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Art. 128. - (Udienza pubblica)L’udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricor |
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Art. 129. - (Doveri di chi interviene o assiste all’udienza)Chi interviene o assiste all’udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio. |
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Art. 130. - (Redazione del processo verbale)Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice. Il proce |
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Sezione III - DEI PROVVEDIMENTI |
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Art. 131. - (Forma dei provvedimenti in generale)La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto. In mancanza di tali |
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Art. 132. - (Contenuto della sentenza)La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica Italiana. Essa deve contenere: 1) l’indicazione del giud |
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Art. 133. - (Pubblicazione e comunicazione della sentenza) |
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Art. 134. - (Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza)L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell’udienza, è red |
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Sezione IV - DELLE COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI |
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Art. 136. - (Comunicazioni) |
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Art. 137. - (Notificazioni)Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L’ufficiale giudiziario o l’avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi. N481 Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un docu |
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Art. 138. - (Notificazione in mani proprie)L� |
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Art. 139. - (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario no |
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Art. 140. - (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)Se |
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Art. 141. - (Notificazione presso il domiciliatario)La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’uffi |
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Art. 142. - (Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica)Salvo quanto |
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Art. 143. - (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’art. 77, l’ufficiale giudiziario esegue la noti |
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Art. 144. - (Notificazione alle amministrazioni dello Stato)Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell’Avvocatura d |
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Art. 145. - (Notificazione alle persone giuridiche)La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o |
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Art. 146. - (Notificazione a militari in attività di servizio)Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. |
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Art. 147. - (Tempo delle notificazioni)Le notificazioni non possono farsi prima |
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Art. 148. - (Relazione di notificazione)L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla |
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Art. 149. - (Notificazione a mezzo del servizio postale)Se non ne è fatto e |
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Art. 149-bis. - (Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall’ufficiale giudiziario)L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazio |
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Art. 150. - (Notificazione per pubblici proclami)Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede N78 può autorizzare, su ista |
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Art. 151. - (Forme di notificazione ordinate dal giudice)Il |
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CAPO II - DEI TERMINI |
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Art. 152. - (Termini legali e termini giudiziari)I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltant |
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Art. 153. - (Improrogabilità dei termini perentori)I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti. |
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Art. 154. - (Prorogabilità del termine ordinatorio)Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non |
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Art. 155. - (Computo dei termini)Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il |
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CAPO III - DELLA NULLITÀ DEGLI ATTI |
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Art. 156. - (Rilevanza della nullità)Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. |
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Art. 157. - (Rilevabilità e sanatoria della nullità)Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio. |
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Art. 158. - (Nullità derivante dalla costituzione del giudice)La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d� |
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Art. 159. - (Estensione della nullità)La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti. |
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Art. 160. - (Nullità della notificazione)La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza asso |
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Art. 161. - (Nullità della sentenza)La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di q |
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Art. 162. - (Pronuncia sulla nullità)Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende. |
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LIBRO SECONDO - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE |
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TITOLO I - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE |
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CAPO I - DELL’INTRODUZIONE DELLA CAUSA |
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Sezione I - DELLA CITAZIONE E DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI |
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Art. 163. - (Contenuto della citazione)La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L’atto di citazione deve contenere: 1) l’indicazione del tribunale davanti al |
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Art. 163-bis. - (Termini per comparire)Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono intercor |
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Art. 164. - (Nullità della citazione)La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell’articolo 163, se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovv |
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Art. 165. - (Costituzione dell’attore)L’attore, entro dieci giorni dalla notifi |
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Art. 166. - (Costituzione del convenuto) |
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Art. 167. - (Comparsa di risposta)Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizi |
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Art. 168. - (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio)All’atto della costituzione dell’attore, o, se questi non si è costituito, all’atto della costituzione del convenuto, il cancelliere iscrive la |
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Art. 168-bis. - (Designazione del giudice istruttore)Formato un fascicolo d’ufficio a norma dell’articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale designa il giudi |
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Art. 169. - (Ritiro dei fascicoli di parte)Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l’autorizzazione di ritirare dalla cancelleria il fascicolo cartaceo da essa eventualmente deposi |
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Art. 170. - (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento)Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. È sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto, anche se il procurat |
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Art. 171. - (Ritardata costituzione delle parti)Se nessuna delle par |
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Art. 171-bis - (Verifiche preliminari)Scaduto il termine di cui all’articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio. Quando occorre, il giudice pronuncia i provve |
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Art. 171-ter - (Memorie integrative) |
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Sezione II - DELLA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE |
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Art. 172. - (Istanza per la designazione del giudice istruttore) |
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Art. 173. - (Immutabilità del giudice istruttore) |
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Art. 174. - (Immutabilità del giudice istruttore)Il giudice designato è investito di tutta l’istruzione della causa e della relazione al collegio. |
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CAPO II - DELL’ISTRUZIONE DELLA CAUSA |
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Sezione I - DEI POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE IN GENERALE |
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Art. 175. - (Direzione del procedimento)Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento. |
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Art. 176. - (Forma dei provvedimenti)Tutti i provvedimenti del giudice istruttore salvo che la legge disponga altrimenti hanno la forma dell’ordinanza. |
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Art. 177. - (Effetti e revoca delle ordinanze)Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revoc |
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Art. 178. - (Controllo del collegio sulle ordinanze)Le parti, senza bisogno di mezzi di impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell’art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile. |
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Art. 179. - (Ordinanze di condanna a pene pecuniarie) |
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Sezione II - DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA |
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Art. 180. - (Forma di trattazione)La |
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Art. 181. - (Mancata comparizione delle parti)Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un’udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costitu |
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Art. 182. - (Difetto di rappresentanza o di autorizzazione)Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli at |
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Art. 183. - (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa)All’udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articol |
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Art. 183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione) |
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Art. 184. - (Udienza di assunzione dei mezzi di prova) |
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Art. 184-bis. - (Rimessione in termini) |
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Art. 185-bis. - (Proposta di conciliazione del giudice) |
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Art. 186. - (Pronuncia dei provvedimenti)Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche ri |
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Art. 186-bis. - (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate)Su |
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Art. 186-ter. - (Istanza di ingiunzione)Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all’art. 633, primo comma, n. 1), e secondo comma, e di cui all’art. 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, d |
|
Art. 186-quater. - (Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione)Esaurita l’istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha propos |
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Art. 187. - (Provvedimenti del giudice istruttore)Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza b |
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Art. 188 - (Attività istruttoria del giudice) |
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Art. 190. - (Comparse conclusionali e memorie) |
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Art. 190-bis. - (Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico) |
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Sezione III - DELL’ISTRUZIONE PROBATORIA |
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§ 1 - DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO |
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Art. 191. - (Nomina del consulente tecnico)Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, quarto comma, o con altra successiva |
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Art. 192. - (Astensione e ricusazione del consulente)L’ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all’udienza fissata dal giudice. |
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Art. 193. - (Giuramento del consulente)All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il gi |
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Art. 194. - (Attività del consulente)Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le inda |
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Art. 195. - (Processo verbale e relazione)Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione s |
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Art. 196. - (Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente)Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico. |
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Art. 197. - (Assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio)Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere i |
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Art. 198. - (Esame contabile)Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito |
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Art. 199. - (Processo verbale di conciliazione)Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fasc |
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Art. 200. - (Mancata conciliazione)Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita nel |
|
Art. 201. - (Consulente tecnico di parte)Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono depositare la dichiarazione di |
|
§ 2 - DELL’ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERALE |
|
Art. 202. - (Tempo, luogo e modo dell’assunzione)Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell’assunz |
|
Art. 203. - (Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale)Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscriz |
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Art. 204. - (Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani)Le rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per l’esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica. |
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Art. 205. - (Risoluzione degli incidenti relativi alla prova)Il giudice che procede all’assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell’articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le question |
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Art. 206. - (Assistenza delle parti all’assunzione)Le parti possono assistere personalmente all’assunzione dei mezzi di prova.
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Art. 207. - (Processo verbale dell’assunzione)Dell’assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice. |
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Art. 208. - (Decadenza dall’assunzione)Se |
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Art. 209. - (Chiusura dell’assunzione)Il giudice istruttore dichiara chiusa l’assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all’articolo prece |
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§ 3 - DELL’ESIBIZIONE DELLE PROVE |
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Art. 210. - (Ordine di esibizione alla parte o al terzo)Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118 l’ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibir |
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Art. 211. - (Tutela dei diritti del terzo)Quando l’esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l’interesse della giustizi |
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Art. 212. - (Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio)Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell’originale, si esibisca una copia anche fotografica o un estratto autentico del document |
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Art. 213. - (Richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione)Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative |
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§ 4 - DEL RICONOSCIMENTO E DELLA VERIFICAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA |
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Art. 214. - (Disconoscimento della scrittura privata)Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sot |
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Art. 215. - (Riconoscimento tacito della scrittura privata)La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: |
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Art. 216. - (Istanza di verificazione)La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo |
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Art. 217. - (Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori)Quando è chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il depo |
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Art. 218. - (Scritture di comparazione presso depositari)Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l’asportazione non ne è vietata, il giudice istruttore può dispor |
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Art. 219. - (Redazione di scritture di comparazione)Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico. |
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Art. 220. - (Pronuncia del collegio)Sull’istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio. Il collegio, nella sentenza che |
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§ 5 - DELLA QUERELA DI FALSO |
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Art. 221. - (Modo di proposizione e contenuto della querela)La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del docum |
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Art. 222. - (Interpello della parte che ha prodotto la scrittura)Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in g |
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Art. 223. - (Processo verbale di deposito del documento)Nell’udienza in cui è presentata la querela, si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato. |
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Art. 224. - (Sequestro del documento)Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice d |
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Art. 226. - (Contenuto della sentenza)Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta me |
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Art. 227. - (Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela)L’esecuzione delle sentenze previste nell’articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato. |
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§ 6 - DELLA CONFESSIONE GIUDIZIALE E DELL’INTERROGATORIO FORMALE |
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Art. 228. - (Confessione giudiziale)La confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.
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Art. 229. - (Confessione spontanea)La confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell’articolo 117. |
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Art. 230. - (Modo dell’interrogatorio)L’interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici. Il giudice istrutto |
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Art. 231. - (Risposta)La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi d |
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Art. 232. - (Mancata risposta)Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come a |
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§ 7 - DEL GIURAMENTO |
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Art. 233. - (Deferimento del giuramento decisorio)Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all’udienza dalla |
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Art. 234. - (Riferimento)Finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all’avversari |
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Art. 235. - (Irrevocabilità)La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l’avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo. |
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Art. 236. - (Caso di revocabilità)Se nell’ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla parte, questa può revocarlo. |
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Art. 237. - (Risoluzione delle contestazioni)Le contestazioni sorte tra le parti circa l’ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio. |
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Art. 238. - (Prestazione)Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull’importanza rel |
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Art. 239. - (Mancata prestazione)La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all’udienza all’uopo fissata, o, comparendo, |
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Art. 240. - (Deferimento del giuramento suppletorio)Nel |
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Art. 241. - (Ammissibilità e contenuto del giuramento d’estimazione)Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il |
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Art. 242. - (Divieto di riferire il giuramento suppletorio)Il giuramento deferito d’ufficio a una delle parti non può da questa essere riferito all’altra. |
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Art. 243. - (Rinvio alle norme sul giuramento decisorio)Per la prestazione del giuramento deferito d’ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio. |
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§ 8 - DELLA PROVA PER TESTIMONI |
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Art. 244. - (Modo di deduzione)La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui |
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Art. 245. - (Ordinanza di ammissione)Con l’ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere |
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Art. 246. - (Incapacità a testimoniare)Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. |
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Art. 247. - (Divieto di testimoniare) |
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Art. 248. - (Audizione dei minori degli anni quattordici) |
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Art. 250. - (Intimazione ai testimoni)L’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono ess |
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Art. 251. - (Giuramento dei testimoni)I testimoni sono esaminati separatamente. Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla |
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Art. 253. - (Interrogazioni e risposte)Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d’ufficio o su istanza di p |
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Art. 254. - (Confronto dei testimoni)Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d’ufficio, può disporre che essi sian |
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Art. 255. - (Mancata comparizione dei testimoni)
Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra |
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Art. 256. - (Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza)Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la veri |
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Art. 257. - (Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell’esame)Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d’ufficio che esse siano chi |
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Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta)Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. |
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§ 9 - DELLE ISPEZIONI, DELLE RIPRODUZIONI MECCANICHE E DEGLI ESPERIMENTI |
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Art. 258. - (Ordinanza d’ispezione)L’ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo del |
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Art. 259. - (Modo dell’ispezione)All’ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico, anche se l’ispezione deve eseguirsi |
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Art. 260. - (Ispezione corporale)Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all’ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico. |
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Art. 261. - (Riproduzioni, copie ed esperimenti)Il giudice istruttore può disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi, e, quando occo |
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Art. 262. - (Poteri del giudice istruttore)Nel corso dell’ispezione o dell’esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l’ |
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§ 10 - DEL RENDIMENTO DEI CONTI |
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Art. 263. - (Presentazione e accettazione del conto)Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell’udie |
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Art. 264. - (Impugnazione e discussione)La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare. Se chiede un termine per la specificazione, il giudice istruttore fis |
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Art. 265. - (Giuramento)Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane c |
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Art. 266. - (Revisione del conto approvato)La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, fals |
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Sezione IV - DELL’INTERVENTO DI TERZI E DELLA RIUNIONE DI PROCEDIMENTI |
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§ 1 - DELL’INTERVENTO DI TERZI |
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Art. 267. - (Costituzione del terzo interveniente)Per intervenire nel processo a norma dell’articolo 105, il terzo deve costituirsi depositando una comparsa formata a norma dell’articolo 167 con i |
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Art. 268. - (Termine per l’intervento) |
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Art. 269. - (Chiamata di un terzo in causa)Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell’udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell’articolo 163-bis. Il convenuto ch |
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Art. 270. - (Chiamata di un terzo per ordine del giudice)La chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all’ |
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Art. 271. - (Costituzione del terzo chiamato) |
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Art. 272. - (Decisione delle questioni relative all’intervento)Le questioni relative all’intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell’articolo 18 |
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§ 2 - DELLA RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI |
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Art. 273. - (Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa)Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, ne ordina la riunione. |
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Art. 274. - (Riunione di procedimenti relativi a cause connesse)Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, può disporne la riunione. |
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Art. 274-bis. - (Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico) |
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CAPO III - DELLA DECISIONE DELLA CAUSA |
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Art. 275. - (Decisione del collegio)Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata entro sess |
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Art. 275-bis - (Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio)Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discus |
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Art. 276. - (Deliberazione)La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione. Il collegio, s |
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Art. 277. - (Pronuncia sul merito)Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio. |
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Art. 278. - (Condanna generica. Provvisionale)Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte |
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Art. 279. - (Forma dei provvedimenti del collegio)Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa. N940 Il collegio pronuncia sentenza: |
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Art. 280. - (Contenuto e disciplina dell’ordinanza del collegio)Con la sua ordinanza il collegio fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto nell |
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Art. 281. - (Rinnovazione di prove davanti al collegio)Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d’ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova. |
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CAPO III bis - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA |
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Art. 281-bis. - (Norme applicabili) |
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Art. 281-ter. - (Poteri istruttori del giudice) |
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Art. 281-quater. - (Decisione del tribunale in composizione monocratica) |
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Art. 281-quinquies. - (Decisione a seguito di trattazione scritta o mista) |
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CAPO III-ter - DEI RAPPORTI TRA COLLEGIO E GIUDICE MONOCRATICO |
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Art. 281-septies. - (Rimessione della causa al giudice monocratico) |
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Art. 281-octies. - (Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale) |
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Art. 281-nonies. - (Connessione)In caso di c |
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CAPO III-quater - Del procedimento semplificato di cognizione |
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Art. 281-decies - (Ambito di applicazione)Quando i fatti di causa non sono |
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Art. 281-undecies. - (Forma della domanda e costituzione delle parti)La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell’articolo 163 e l’avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa |
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Art. 281-duodecies. - (Procedimento)Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l’udi |
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Art. 281-terdecies - (Decisione) |
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CAPO IV - DELL’ESECUTORIETÀ E DELLA NOTIFICAZIONE DELLE SENTENZE |
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Art. 282. - (Esecuzione provvisoria) |
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Art. 283. - (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello)Il giudice d’appello, su istanza di parte proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l’efficacia |
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Art. 284. - (Concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali) |
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Art. 285. - (Modo di notificazione della sentenza)La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170 |
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Art. 286. - (Notificazione nel caso d’interruzione)Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a n |
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CAPO V - DELLA CORREZIONE DELLE SENTENZE E DELLE ORDINANZE |
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Art. 288. - (Procedimento di correzione)Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto. Se |
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Art. 289. - (Integrazione dei provvedimenti istruttori)I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti |
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CAPO VI - DEL PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA |
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Art. 290. - (Contumacia dell’attore)Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta nella compa |
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Art. 291. - (Contumacia del convenuto)Se il convenuto non |
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Art. 292. - (Notificazione e comunicazione di atti al contumace)L’or |
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Art. 293. - (Costituzione del contumace)La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rim |
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Art. 294. - (Rimessione in termini)Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o |
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CAPO VII - DELLA SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO |
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Sezione I - DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO |
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Art. 295. - (Sospensione necessaria)Il |
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Art. 296. - (Sospensione su istanza delle parti)Il |
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Art. 298. - (Effetti della sospensione)Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento. La sospensione inte |
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Sezione II - DELL’INTERRUZIONE DEL PROCESSO |
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Art. 299. - (Morte o perdita della capacità prima della costituzione)Se prima della costituzione sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante leg |
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Art. 300. - (Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace)Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. |
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Art. 301. - (Morte o impedimento del procuratore)Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. |
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Art. 302. - (Prosecuzione del processo)Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166. Se no |
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Art. 303. - (Riassunzione del processo)Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell’articolo precedente, l’altra parte può chiedere la fissazione dell’udienza, notificando |
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Art. 304. - (Effetti dell’interruzione)In caso d’interruzione del processo si applica la disposizione dell’articolo 298.
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Sezione III - DELL’ESTINZIONE DEL PROCESSO |
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Art. 306. - (Rinuncia agli atti del giudizio)Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosec |
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Art. 307. - (Estinzione del processo per inattività delle parti)Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto |
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Art. 308. - (Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza)L’ordinanza che dichiara l’estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo |
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Art. 309. - (Mancata comparizione all’udienza)Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell’articolo 181. |
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Art. 310. - (Effetti dell’estinzione del processo)L’estinzione del processo non estingue l’azione. L’estinzione rende inefficaci gli atti |
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TITOLO II - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE |
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Art. 311. - (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale) |
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Art. 312. - (Poteri istruttori del giudice) |
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Art. 313. - (Querela di falso) |
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Art. 314. - (Decisione a seguito di trattazione scritta) |
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Art. 315. - (Decisione a seguito di discussione orale) |
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Art. 316. - (Forma della domanda) |
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Art. 317. - (Rappresentanza davanti al giudice di pace) |
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Art. 318. - (Contenuto della domanda)La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma |
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Art. 319. - (Costituzione delle parti)L’attore si costituisce depos |
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Art. 320. - (Trattazione della causa)Nella prima udienza il giudice di pace interroga l |
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Art. 321. - (Decisione) |
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Art. 322. - (Conciliazione in sede non contenziosa) |
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TITOLO III - DELLE IMPUGNAZIONI |
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CAPO I - DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE |
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Art. 323. - (Mezzi di impugnazione)I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: l’appello, il ricorso per cassazione, la r |
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Art. 324. - (Cosa giudicata formale)Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né |
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Art. 325. - (Termini per le impugnazioni) |
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Art. 326. - (Decorrenza dei termini)I termini stabiliti nell’articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della n |
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Art. 327. - (Decadenza dall’impugnazione)Indipendentemente dalla notificazione l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 39 |
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Art. 328. - (Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta) |
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Art. 329. - (Acquiescenza totale o parziale)Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà |
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Art. 330. - (Notificazione dell’impugnazione)Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata o ha indicato un indi |
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Art. 331. - (Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili)Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudic |
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Art. 332. - (Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili)Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, |
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Art. 333. - (Impugnazioni incidentali)Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in |
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Art. 334. - (Impugnazioni incidentali tardive)Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporr |
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Art. 335. - (Riunione delle impugnazioni separate)Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo. |
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Art. 336. - (Effetti della riforma o della cassazione)La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. |
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Art. 338. - (Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione)L’estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 fa passare in giudicato la sentenza impu |
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CAPO II - DELL’APPELLO |
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Art. 339. - (Appellabilità delle sentenze)Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle par |
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Art. 340. - (Riserva facoltativa d’appello contro sentenze non definitive)Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, l’appello può essere differito, qualora la parte soccombe |
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Art. 341. - (Giudice dell’appello)L� |
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Art. 342. - (Forma dell’appello)L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell’articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello de |
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Art. 344. - (Intervento in appello)Nel giudizio d’appello è ammesso soltanto l’intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell’articolo 404. |
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Art. 345. - (Domande ed eccezioni nuove)Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti |
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Art. 346. - (Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte)Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. |
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Art. 347. - (Forme e termini della costituzione in appello)L’appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appe |
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Art. 348. - (Improcedibilità dell’appello)L’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, s |
|
Art. 348-bis - (Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello) |
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Art. 348-ter. - (Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello) |
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Art. 349. - (Nomina dell’istruttore) |
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Art. 349-bis. - (Nomina dell’istruttore) |
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Art. 350. - (Trattazione)Davanti alla corte di appello la trattazione dell’appello è affidata all’istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico. |
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Art. 350-bis. - (Decisione a seguito di discussione orale) |
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Art. 351. - (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria)Sull’istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l’istruttore, sentite |
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Art. 352. - (Decisione)Esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, quando non ritiene di procedere ai se |
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Art. 353. - (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione) |
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Art. 354 - (Rimessione al primo giudice)Il giudice d’appello, se dichiara la nullità della noti |
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Art. 355. - (Provvedimenti sulla querela di falso)Se nel giudizio d’appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sos |
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Art. 356. - (Ammissione e assunzione di prove)Ferma l’applicabilità della norma di cui al numero 4) del secondo comma dell’articolo 27 |
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Art. 357. - (Reclamo contro ordinanze) |
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Art. 358. - (Non riproponibilità di appello dichiarato inammissibile o improcedibile)L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge. |
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Art. 359. - (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)Nei procedimenti d’appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado |
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CAPO III - DEL RICORSO PER CASSAZIONE |
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Sezione I - DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI E DEI RICORSI |
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Art. 360. - (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso)Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle nor |
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Art. 360-bis. - (Inammissibilità del ricorso) |
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Art. 361. - (Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive)Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differit |
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Art. 362. - (Altri casi di ricorso)Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all’articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d’appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso. |
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Art. 363. - (Principio di diritto nell’interesse della legge)Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinun |
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Art. 363-bis. - (Rinvio pregiudiziale)Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questio |
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Art. 364. - (Deposito per il caso di soccombenza) |
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Art. 365. - (Sottoscrizione del ricorso)Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale. |
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Art. 366. - (Contenuto del ricorso)Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti; 2) l’indicazi |
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Art. 366-bis. - (Formulazione dei motivi) |
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Art. 367. - (Sospensione del processo di merito)Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell’articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella can |
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Art. 368. - (Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto)Nel caso previsto nell’art. 41 secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato. Il decreto è notificato |
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Art. 369. - (Deposito del ricorso)Il ricorso è depositato, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. N612 In |
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Art. 370. - (Controricorso)La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla not |
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Art. 371. - (Ricorso incidentale)La parte di cui all’articolo precedente deve proporre con l’atto contenente il controricorso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza. La parte alla qu |
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Art. 371-bis. - (Deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio) |
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Art. 372. - (Produzione di altri documenti)Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della senten |
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Art. 373. - (Sospensione dell’esecuzione)Il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tu |
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Sezione II - DEL PROCEDIMENTO E DEI PROVVEDIMENTI |
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Art. 374. - (Pronuncia a sezioni unite)La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n |
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Art. 375. - (Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio)La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all’articolo 391-quater. N627 La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: |
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Art. 378. - (Deposito di memorie) |
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Art. 379. - (Discussione)L’udienza si svolge sempre in presenza. N639 |
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Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati)Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il president |
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Art. 380-bis.1. - (Procedimento per la decisione in camera di consiglio)Della fi |
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Art. 380-ter. - Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza |
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Art. 381. - (Provvedimento sul deposito) |
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Art. 382. - (Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza)La Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente. |
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Art. 383. - (Cassazione con rinvio)La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell’articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari |
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Art. 384. - (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito)La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell’articolo 360, primo com |
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Art. 385. - (Provvedimenti sulle spese)La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese. Se cassa senza rinvio o p |
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Art. 386. - (Effetti della decisione sulla giurisdizione)La decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinen |
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Art. 387. - (Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile)Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile, non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge. |
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Art. 388. - (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito) |
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Art. 389. - (Domande conseguenti alla cassazione)Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in cas |
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Art. 390. - (Rinuncia)La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza ca |
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Art. 391. - (Pronuncia sulla rinuncia)Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Pro |
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Art. 391-bis. - (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione)Se la sentenza, l’ordinanza o il decreto di cui all’articolo 380-bis pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti da errore materiale |
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Art. 391-ter. - (Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo)Il |
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Art. 391-quater. - (Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo)Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla |
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Sezione III - DEL GIUDIZIO DI RINVIO |
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Art. 393. - (Estinzione del processo)Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all’articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudiz |
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Art. 394. - (Procedimento in sede di rinvio)In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve esse |
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CAPO IV - DELLA REVOCAZIONE |
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Art. 395. - (Casi di revocazione)Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra; N170 |
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Art. 396. - (Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello)Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell’articolo pr |
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Art. 397. - (Revocazione proponibile dal pubblico ministero)Nelle cause in cui l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell’articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli prec |
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Art. 398. - (Proposizione della domanda)La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. La citazione deve indicare, a p |
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Art. 399. - (Deposito della citazione e della risposta)Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d’appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti gior |
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Art. 400. - (Procedimento)Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui in quanto non derogate da quelle del presente capo. |
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Art. 401. - (Sospensione dell’esecuzione)Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, l’ordinanza prevista nell’articolo 373, con l |
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Art. 402. - (Decisione)Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l’eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito |
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Art. 403. - (Impugnazione della sentenza di revocazione)Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. |
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CAPO V - DELL’OPPOSIZIONE DI TERZO |
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Art. 404. - (Casi di opposizione di terzo) |
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Art. 405. - (Domanda di opposizione) |
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Art. 406. - (Procedimento)Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo. |
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Art. 407. - (Sospensione dell’esecuzione)Il giudice dell’opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, l’ordinanza prevista nell’art. 373, con lo s |
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Art. 408. - (Decisione)Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l’opponente al pagamento di una p |
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TITOLO IV - NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO |
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CAPO I - DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO |
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Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 409. - (Controversie individuali di lavoro)Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa; |
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Art. 410. - (Tentativo di conciliazione)Chi intende propone in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione “individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413” N181. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di |
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Art. 410-bis. - (Termine per l’espletamento del tentativo di conciliazione) |
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Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione)Se la conciliazione esperita ai sensi dell’articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai com |
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Art. 412. - (Risoluzione arbitrale della controversia)In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione |
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Art. 412-bis. - (Procedibilità della domanda) |
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Art. 412-ter. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva) |
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Art. 412-quater. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato)Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all’articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all’altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell� |
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Sezione II - DEL PROCEDIMENTO |
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§ 1 - DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO |
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Art. 413. - (Giudice competente)Le controversie previste dall’articolo 409 sono in primo grado di competenza del “tribunale” N177 in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza all |
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Art. 414. - (Forma della domanda)La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: 1) l’indicazione del giudice; |
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Art. 415. - (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza)Il ricorso è depositato insieme con i documenti in esso indicati. N972 Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l’udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a compar |
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Art. 416. - (Costituzione del convenuto)Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza. N973 |
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Art. 417. - (Costituzione e difesa personali delle parti)In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede gli € 129,11. La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda |
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Art. 417-bis. - Difesa delle pubbliche amministrazioniNelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413, limitatamente al giudizio |
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Art. 418. - (Notificazione della domanda riconvenzionale)Il convenuto che abbia proposta domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell’articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, |
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Art. 419. - (Intervento volontario) |
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Art. 420. - (Udienza di discussione della causa)Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice. N183 Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore gen |
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Art. 420-bis. - (Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi)Quando per la definizione di una controversia di cui all’articolo 409 è |
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Art. 421. - (Poteri istruttori del giudice)Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti |
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Art. 422. - (Registrazione su nastro)Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e |
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Art. 423. - (Ordinanze per il pagamento di somme)Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate. |
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Art. 424. - (Assistenza del consulente tecnico)Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma d |
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Art. 425. - (Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali)Su istanza di parte, l’associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e |
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Art. 426. - (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale) |
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Art. 427. - (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario)Il “giudice” N177, quando rileva che una causa promossa |
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Art. 428. - (Incompetenza del giudice)Quando una causa relativa ai rapporti di cui all’articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l’incompetenza può essere eccepita dal co |
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Art. 429. - (Pronuncia della sentenza)Nell’udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle par |
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Art. 430. - (Deposito della sentenza) |
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Art. 431. - (Esecutorietà della sentenza)Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all’articolo 409 sono provvisoriamente esecutive. All’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza. |
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Art. 432. - (Valutazione equitativa delle prestazioni)Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa. |
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§ 2 - DELLE IMPUGNAZIONI |
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Art. 433. - (Giudice d’appello)L’appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell’articolo 409 deve essere proposto con ricorso davant |
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Art. 434. - (Deposito del ricorso in appello)Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414 e de |
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Art. 435. - (Decreto del presidente)Il presidente “della corte di appello” N119 entro cinque giorni dalla data di deposito del |
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Art. 436. - (Costituzione dell’appellato e appello incidentale)L’appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza. La costituzione dell’appellato |
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Art. 436-bis. - (Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell’appello) |
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Art. 437. - (Udienza di discussione)Nell’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Quando non provvede ai sen |
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Art. 438. - (Deposito della sentenza di appello) |
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Art. 439. - (Cambiamento del rito in appello)La “corte di appello” N119, se ritiene che il provvedime |
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Art. 440. - (Appellabilità delle sentenze)Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a € 25,82. |
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Art. 441. - (Consulente tecnico in appello)Il collegio, nell’udienza di cui al primo comma dell’articolo 437, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non o |
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Capo I-bis - Delle controversie relative ai licenziamenti |
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Art. 441-bis. - (Controversie in materia di licenziamento)La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere p |
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Art. 441-ter. - (Licenziamento del socio della cooperativa) |
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Art. 441-quater. - (Licenziamento discriminatorio) |
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CAPO II - DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE |
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Art. 442. - (Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie)Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malatti |
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Art. 443. - (Rilevanza del procedimento amministrativo)La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell’articolo 442 non è procedibile se non quando siano e |
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Art. 444. - (Giudice competente)Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell’articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore. “Se l� |
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Art. 445. - (Consulente tecnico)Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudic |
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Art. 445-bis. - (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio)Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’at |
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Art. 446. - (Istituti di patronato e di assistenza sociale)Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell’assistito, in ogni grado del giudizio, rendere in |
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Art. 447. - (Esecuzione provvisoria)Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all’articolo 442 sono provvisoriamente esecutive. |
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Art. 447-bis. - (Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto)Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417 |
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Art. 448. - (Rimessione al collegio) |
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Art. 449. - (Disposizioni sulle spese) |
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Art. 450. - (Giudice d’appello) |
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Art. 451. - (Cambiamento del rito in appello) |
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Art. 452. - (Appellabilità delle sentenze) |
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Art. 453. - (Consulente tecnico in appello) |
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Art. 454. - (Ricorso per cassazione) |
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Art. 455. - (Arbitrato dei consulenti tecnici) |
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Art. 456. - (Pronuncia dei consulenti tecnici) |
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Art. 457. - (Decadenza dei consulenti tecnici) |
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Art. 458. - (Impugnazione delle sentenze dei consulenti) |
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Art. 459. - (Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) |
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Art. 460. - (Improponibilità della domanda) |
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Art. 461. - (Giudice competente) |
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Art. 462. - (Patrocinio) |
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Art. 463. - (Assistenza del consulente tecnico) |
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Art. 464. - (Rinvio) |
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Art. 465. - (Giudice d’appello) |
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Art. 466. - (Appellabilità delle sentenze) |
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Art. 467. - (Denuncia all’associazione sindacale) |
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Art. 468. - (Nomina del consulente tecnico) |
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Art. 469. - (Intervento delle associazioni sindacali) |
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Art. 470. - (Sospensione del procedimento) |
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Art. 471. - (Ricorso per cassazione) |
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Art. 472. - (Accertamento tecnico preventivo) |
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Art. 473. - (Procedimento ed efficacia dell’accertamento) |
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TITOLO IV-BIS - NORME PER IL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 473-bis. - (Ambito di applicazione. Mutamento del rito) |
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Art. 473-bis.1 - (Composizione dell’organo giudicante)Salvo che la l |
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Art. 473-bis.2 - (Poteri del giudice) |
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Art. 473-bis.3 - (Poteri del pubblico ministero) |
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Art. 473-bis.4 - (Ascolto del minore)Il minore che ha compiuto g |
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Art. 473-bis.5 - (Modalità dell’ascolto)L’ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda più minori, di regola il g |
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Art. 473-bis.6 - (Rifiuto del minore a incontrare il genitore) |
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Art. 473-bis.7 - (Nomina del tutore e del curatore del minore)Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Copia del provvedimento è trasmessa al giudice tutelare per le prescrit |
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Art. 473-bis.8 - (Curatore speciale del minore)Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento: a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui u |
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Art. 473-bis.9 - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave) |
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Art. 473-bis.10 - (Mediazione familiare)Il giudice p |
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CAPO II - Del procedimento |
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SEZIONE I - Disposizioni comuni al giudizio di primo grado |
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Art. 473-bis.11 - (Competenza per territorio) |
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Art. 473-bis.12 - (Forma della domanda)La domanda si propone con ricorso che contiene: a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta; b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domi |
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Art. 473-bis.13 - (Ricorso del pubblico ministero)Il ricorso del pubblico ministero contiene: a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale il ricorso è presentato; |
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Art. 473-bis.14 - (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza)Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati. Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l� |
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Art. 473-bis.15 - (Provvedimenti indifferibili)In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la |
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Art. 473-bis.16 - (Costituzione del convenuto) |
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Art. 473-bis.17 - (Ulteriori difese)Entro venti giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera |
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Art. 473-bis.18 - (Dovere di leale collaborazione) |
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Art. 473-bis.19 - (Nuove domande e nuovi mezzi di prova)Le decadenze previste |
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Art. 473-bis.20 - (Intervento volontario) |
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Art. 473-bis.21 - (Udienza di comparizione delle parti)All’udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il gi |
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Art. 473-bis.22 - (Provvedimenti del giudice)Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse |
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Art. 473-bis.23 - (Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti) |
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Art. 473-bis.24 - (Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti)Si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello: 1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo co |
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Art. 473-bis.25 - (Consulenza tecnica d’ufficio)Quando dispone consulenza tecnica d’ufficio, il giudice precisa l’oggetto dell’incarico e sceg |
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Art. 473-bis.26 - (Nomina di un esperto su richiesta delle parti)Il giudice, su istanza congiunta delle parti, p |
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Art. 473-bis.27 - (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori)Quando dispone l’intervento dei servizi sociali o san |
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Art. 473-bis.28 - (Decisione della causa)Il giudice, esaurita l’istruzione, fissa davanti a s |
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Art. 473-bis.29 - (Modificabilità dei provvedimenti) |
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Sezione II - DELL’APPELLO |
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Art. 473-bis.30 - (Forma dell’appello) |
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Art. 473-bis.31 - (Decreto del presidente)Il presidente della corte di appello, en |
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Art. 473-bis.32 - (Costituzione dell’appellato e appello incidentale) |
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Art. 473-bis.33 - (Intervento del pubblico ministero) |
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Art. 473-bis.34 - (Udienza di discussione) |
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Art. 473-bis.35 - (Domande ed eccezioni nuove) |
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Sezione III - DELL’ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI |
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Art. 473-bis.36 - (Garanzie a tutela del credito)I provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti s |
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Art. 473-bis.37 - (Pagamento diretto del terzo)Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della |
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Art. 473-bis.38 - (Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento)Per l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale, se pende un procedimento avente ad oggetto la titolarità o l’esercizio della stessa è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica. N993 Se non pende un procedimen |
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Art. 473-bis.39 - (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabi |
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CAPO III - DISPOSIZIONI SPECIALI |
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Sezione I - DELLA VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE |
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Art. 473-bis.40 - (Ambito di applicazione) |
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Art. 473-bis.41 - (Forma della domanda) |
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Art. 473-bis.42 - (Procedimento)Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche d’ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla p |
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Art. 473-bis.43 - (Mediazione familiare) |
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Art. 473-bis.44 - (Attività istruttoria)Il giudice procede all’interrogatorio libero delle |
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Art. 473-bis.45 - (Ascolto del minore) |
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Art. 473-bis.46 - (Provvedimenti del giudice)Quando all |
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Sezione II - DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE, DI SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, DI SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE CIVILE E DI REGOLAMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE, NONCHÉ DI MODIFICA DELLE RELATIVE CONDIZIONI |
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Art. 473-bis.48 - (Produzioni documentali) |
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Art. 473-bis.49 - (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono propor |
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Art. 473-bis.50 - (Provvedimenti temporanei e urgenti) |
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Art. 473-bis.51 - (Procedimento su domanda congiunta)La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all’articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte. Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all’articolo 473-bis.12, |
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Sezione III - DEI PROCEDIMENTI DI INTERDIZIONE, DI INABILITAZIONE E DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO |
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Art. 473-bis.52 - (Forma della domanda) |
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Art. 473-bis.53 - (Provvedimenti del presidente) |
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Art. 473-bis.54 - (Udienza di comparizione)All’udienza il giudice relatore, con l’intervento del pubblico ministero |
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Art. 473-bis.55 - (Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio) |
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Art. 473-bis.56 - (Impugnazione) |
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Art. 473-bis.57 - (Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione) |
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Art. 473-bis.58 - (Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno) |
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Sezione IV - ASSENZA E MORTE PRESUNTA |
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Art. 473-bis.59 - (Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso) |
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Art. 473-bis.60 - (Procedimento per la dichiarazione d’assenza)La domanda per dichiarazione d’assenza si propone con |
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Art. 473-bis.61 - (Immissione nel possesso temporaneo dei beni)Il tribunale provvede in camera di |
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Art. 473-bis.62 - (Procedimento per la dichiarazione di morte presunta)La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale |
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Art. 473-bis.63 - (Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione)La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta deve es |
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Sezione V - DISPOSIZIONI RELATIVE A MINORI INTERDETTI E INABILITATI |
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Art. 473-bis.64 - (Provvedimenti su parere del giudice tutelare) |
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Art. 473-bis.65 - (Vendita di beni) |
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Art. 473-bis.66 - (Esito negativo dell’incanto) |
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Sezione VI - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI |
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Sezione VII - DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI |
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Art. 473-bis.69 - (Ordini di protezione contro gli abusi familiari) |
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Art. 473-bis.70 - (Contenuto degli ordini di protezione)Con il decreto di cui all’articolo 473-bis.69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescriven |
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Art. 473-bis.71 - (Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)L’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. |
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Art. 473-bis.72 - (Pericolo determinato da altri familiari) |
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CAPO IV - DEI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO |
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Art. 473-ter - (Rinvio) |
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LIBRO TERZO - DEL PROCESSO DI ESECUZIONE |
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TITOLO I - DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO |
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Art. 475. - (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale) |
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Art. 476. - (Altre copie in forma esecutiva) |
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Art. 477. - (Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi)Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazi |
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Art. 478. - (Prestazione della cauzione) |
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Art. 479. - (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto)Se la le |
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Art. 480. - (Forma del precetto)Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della d |
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Art. 481. - (Cessazione dell’efficacia del precetto)Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione. |
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Art. 482. - (Termine ad adempiere) |
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TITOLO II - DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA |
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