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17/01/2019

Tollerabilità delle immissioni acustiche: le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019

Breve analisi dell'impatto pratico della novità normativa introdotta dalla L. 145/2018 (comma 746) in materia di tollerabilità delle immissioni acustiche.

Il comma 746 dell'art. 1 della L. 145/2018 ha modificato l’art. 6-ter del D.L. 208/2008, recante disposizioni relative alla normale tollerabilità delle immissioni acustiche.

La disciplina delle immissioni (non solo acustiche ma anche di fumo o di calore, esalazioni, scuotimenti e simili propagazioni) è contenuta:
- nell'art. 844 del Codice civile, posto a tutela del diritto del privato a non subire immissioni moleste da parte del vicino;
- nell’art. 6-ter del D.L. 208/2008, il quale - nella valutazione della tollerabilità delle immissioni - fa salve “le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”.

In generale non sono chiari - anche perché manca un orientamento univoco della giurisprudenza sui criteri da applicare - la portata applicativa dell’art. 6-ter del D.L. 208/2008 citato e il significato che il legislatore ha voluto attribuire all'espressione “sono fatte salve” (se cioè il giudice abbia una facoltà o un obbligo di fare ricorso alle leggi speciali) e al termine “specifiche sorgenti”.
Il legislatore sembrerebbe aver voluto prevedere un collegamento tra il criterio della normale tollerabilità ex art. 844 del Codice civile e i limiti previsti nelle norme di alcune specifiche sorgenti (es. strade, autodromi, impianti condominiali), e aver voluto invece disporre l'applicazione del solo principio stabilito dall'art. 844 per le fonti rumorose per le quali non vi è una disciplina specifica.

A tale previsione è stato aggiunto un nuovo comma, in base al quale - ai fini dell’attuazione della disposizione stessa di cui all’art. 6-ter del D.L. 208/2008 - si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla L. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relative norme di attuazione.

Seppure occorrerà capire come la giurisprudenza declinerà nell’attuazione pratica questa novità normativa, il suo impatto sembra essere minimo, nel senso che la L. 447/1995 e le sue norme di attuazione già costituivano (e costituiscono ancora) il quadro delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti, che dovevano (e devono ancora) essere “fatte salve” per valutare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche.

In ultima analisi, a nostro parere, rimane sempre in capo al giudice - con il supporto delle eventuali consulenze tecniche di cui ritenga opportuno avvalersi - la discrezionalità nel valutare la tollerabilità o meno delle immissioni, tenendo conto delle (o se si preferisce “facendo salve” le) norme di settore, e cioè la L. 447/1995 ed i suoi decreti attuativi.

Dalla redazione