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Sent. C. Stato 01/02/2010, n. 400

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Fabbricato - Volumetria - Esclusione del volume dei locali interrati - Condizione
1. La volumetria di un edificio deve essere calcolata in base a tutti i suoi elementi strutturali, destinati alla stabile permanenza dell’uomo, con la conseguenza che possono essere considerate legittime le eventuali disposizioni urbanistiche le quali escludano dal computo della cubatura i locali sottostanti il piano di campagna solo laddove essi non comportino un autonomo carico urbanistico. Al riguardo, ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio, il volume dei locali interrati può essere legittimamente escluso da quello relativo al manufatto nel suo complesso a condizione che tali locali siano usati saltuariamente o adibiti ad usi rigorosamente complementari. Al contrario, laddove i medesimi locali siano utilizzati per attività umane di tipo continuativo, con presenza e permanenza di persone, essi devono essere considerati a tutti gli effetti come costruzioni realizzate al di sopra del piano di campagna, con conseguente computo della relativa volumetria.

1. Conf. C. Stato IV 3 maggio 2000 n. 2614;R V 19 maggio 1998 n. 626.R 1a. (CED.10) - Riguardo alla volumetria ai fini della concessione edilizia ved. Cass. pen. III 27 gennaio 2009 n. 3590 [R=W27GE093590] (La concessione edilizia non è necessaria per la realizzazione di cd. volumi tecnici, cioè di volumi non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo); C. Stato IV 7 luglio 2008 n. 3381R [I balconi aggettanti, cioè sporgenti dalla facciata, non vanno computati nel volume dell’edificio (come invece le terrazze a livello ed i balconi incassati)); V 4 marzo 2008 n. 918R (I volumi tecnici sono quelli destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno); IV 29 gennaio 2008 n. 271 R(Ai fini del computo della volumetria del fabbricato è computabile il volume che supera il piano di campagna o quello che sopravanza lo sbancamento del livello zero e non già la cubatura sottostante, come deve essere considerato il piano seminterrato); IV 29 gennaio 2008 n. 255 R (1. Un’area edificabile già utilizzata ai fini edilizi è suscettibile di ulteriore edificazione solo se la costruzione su di essa eseguita non esaurisce la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento del rilascio dell’ulteriore permesso di costruire; 2 Allorché un’area edificabile venga successivamente frazionata in più parti tra vari proprietari, la volumetria disponibile ai sensi della normativa urbanistica nell’intera area permane invariata); V 27 giugno 2006 n. 4117 R (Costruzione abusiva preesistente sull’area edificabile interessata - Rilevanza come volumetria ai fini della concessione edilizia); V 23 agosto 2005 n. 4385 R (Calcolo della volumetria ai fini della concessione edilizia per ulteriore edificazione di area già edificata - Criterio); V 12 luglio 2005 n. 3777R (1. Volumetria per ulteriore edificazione di area edificabile già utilizzata - Condizioni; 2. Volumetria per frazionamento area edificabile - Criterio); V 10 maggio 2005 n. 2328 R (Volumetria - Utilizzazione del suolo già utilizzato in base a concessione edilizia - Impossibilità); IV 31 gennaio 2005 n. 217 R(Laddove la normativa urbanistica prescrive limiti di volumetria, il vincolo di un’area discende per legge dalla sua utilizzazione in base alla concessione edilizia); V 16 settembre 2004 n. 6038 [R=WCS16S046038] (Volumetria - Nozione di volumi tecnici: sono i volumi essenziali, per funzione e dimensioni, ai fini della utilizzazione della costruzione, e non pure i volumi destinati allo svolgimento di funzioni complementari); V 23 marzo 2004 n. 1525R e V 30 ottobre 2003 n. 6734 R (Nozione di contiguità dei fondi nel caso di asservimento di un’area per consentire l’edificazione nella volumetria di progetto ai fini del rilascio della concessione edilizia). Sono stati enunciati i seguenti principi. 1. Nel calcolo della volumetria ai fini del rilascio della concessione edilizia devono comprendersi anche i locali interrati [C. Stato V 15 giugno 2001 n. 3176 R (Si fa eccezione per opere di modeste dimensioni da utilizzare saltuariamente, come p.e. cantine, garage al servizio di un appartamento); Cass. pen. III 27 settembre 1999 n. 11011 [R=W27S9111011]). Ma vi sono sentenze contrarie secondo le quali il volume dei locali interrati non va computato (C. Stato V 1 luglio 2002 n. 3589 R; IV 3 maggio 2000 n. 2614 R). E deve tenersi conto anche delle strutture prefabbricate e delle opere necessarie (C. Stato V, Ord.caut. 18 gennaio 2000 n. 146 R); e pure di porticati e sottotetto (C. Stato V 14 ottobre 1998 n. 1467 R; V 13 maggio 1997 n. 483 R; V 21 ottobre 1992 n. 1025 R). 2. La volumetria realizzabile su un’area edificabile già parzialmente edificata deve essere calcolata come differenza fra la cubatura complessiva ammessa e quella del fabbricato preesistente (C. Stato V 28 febbraio 2001 n. 1074 R; IV 6 settembre 1999 n. 1402 R) 3. Ai fini del calcolo della volumetria si tiene conto dell’asservimento o trasferimento di aree [C. Stato V 3 marzo 2003 n. 1172 R (L’asservimento della volumetria realizzabile su un lotto a favore di un altro al fine di consentire in questo una edificabilità maggiore è possibile soltanto se i lotti hanno la stessa destinazione urbanistica); V 8 luglio 2002 n. 3778 R; V 22 novembre 2001 n. 5928 R; IV 15 febbraio 2001 n. 731 R; V 28 giugno 2000 n. 3637R (1. Sul trasferimento di volumetria da un fondo all’altro ai fini del rilascio della concessione edilizia; 2. Sulla cessione di cubatura dal proprietario di un fondo confinante per consentire il rilascio della concessione edilizia al vicino; 3., 4. e 5. Sugli effetti del trasferimento di volumetria da un’area ad altra area); IV 15 luglio 1999 n. 1246 R (Un proprietario di un fondo può utilizzare la volumetria edificabile sul proprio fondo anche cedendola a favore di altro proprio fondo contermine o del proprietario di altro fondo contermine, affinché questi possano avere una maggiore volumetria edificabile); V 10 febbraio 2000 n. 749 R; Cass. 12 settembre 1998 n. 9081 R (Per la cessione della cubatura del proprietario confinante è sufficiente la sottoscrizione del progetto); 8 aprile 1998 n. 3642R e C. Stato V 30 marzo 1994 n. 193 R e V 4 gennaio 1993 n. 26 R (Cubatura della costruzione eccessiva rispetto all’area disponibile: soluzione mediante asservimento di parte del fondo limitrofo); V 21 gennaio 1997 n. 63 R (Sulla volumetria e la inedificabilità delle aree asservite); V 17 maggio 1996 n. 564 R (Dal calcolo della volumetria per una concessione edilizia deve essere esclusa l’area già considerata per precedente concessione); V 16 marzo 1995 n. 413R(Ai fini del calcolo della volumetria nel caso di area asservita ad altra si ha una perdita parziale di capacità edificatoria); V 26 novembre 1994 n. 1382 R). 4. Per la determinazione della volumetria ai fini del rilascio della concessione edilizia, bisogna rifarsi agli indici volumetrici fissati direttamente dalla legge oppure dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione [Cass. 24 ottobre 2001 n. 13099 R (Gli indici suddetti non rappresentano misure assolute bensì limiti massimi che non possono essere superati); V 26 giugno 1996 n. 800 [R=W26G96800] (I limiti ex art. 17, L. 1967 n. 765 non sono applicabili a fabbricato industriale)). 5. Per la determinazione della volumetria ammissibile in una zona del piano regolatore devono essere computati anche i preesistenti edifici (C. Stato IV 6 settembre 1999 n. 1402R).

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