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Sent. C. Cass. 22/10/2009, n. 22389

52056 52056
1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Fabbriche e depositi nocivi - Disciplina ex art. 890 C.c.

1. Il rispetto della distanza prevista dall’art. 890 C.c., per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; in difetto di una disposizione regolamentare, la presunzione di pericolosità è relativa e può essere superata ove la parte interessata dimostri che, con opportuni accorgimenti, può ovviarsi al pericolo o al danno per il fondo vicino. (Nella specie è stata ritenuta presunta la nocività di un impianto a fronte della fuoriuscita di esalazioni di fumo da un tubo poso sul confine con la proprietà limitrofa, in violazione di una norma regolamentare che imponeva la distanza di tre metri).

1. Conf., ex plurimis, Cass. 6 marzo 2002 n. 3199. R 1a. (DIST) - Ved. Cass. 1 ottobre 2009 n. 21059 R


(Cod. civ. art. 890)

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