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11/01/2019

Sismabonus per intervento di demolizione con ricostruzione su diversa area di sedime

Nuovi chiarimenti dell'Agenzia entrate sull’applicazione del "Sismabonus" in caso di interventi di demolizione e fedele ricostruzione, uno dei punti più delicati e controversi sulla materia.

L'Interpello 27/12/2018, n. 131 si è pronunciato sull'applicabilità delle agevolazioni per interventi finalizzati alla messa in sicurezza antisismica di edifici (c.d. "Sismabonus" di cui all'art. 16 del D.L. 63/2013) relativamente ad un intervento di demolizione e ricostruzione di fabbricato su area di sedime diversa dalla costruzione originaria, peraltro intervento per il quale - pur essendo inquadrato dal punto di vista edilizio come “ristrutturazione” - le norme vigenti prevedevano la presentazione dell’istanza di permesso di costruire (l’intervento oggetto dell’interpello in questione avveniva, nel rispetto della L.R. Emilia Romagna 16/2012, come delocalizzazione nel rispetto degli standard urbanistici per i fabbricati gravemente danneggiati a seguito degli eventi sismici del 2012).

A tal proposito l’interpello in questione ha ulteriormente ribadito quanto già specificato dalla Risoluzione 34/E/2018, e cioè che - fermo restando che la qualificazione delle opere edilizia spetta in ultima analisi al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche - nel caso prospettato di demolizione e ricostruzione di un edificio con medesima volumetria, ma in una differente area di sedime, è possibile fruire del Sismabonus a patto che dal titolo amministrativo che assente i lavori si evinca che trattasi di intervento di ristrutturazione perché risulta invariata la volumetria, perciò inquadrabile come fedele ricostruzione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lettera d), come peraltro ammesso ai fini della fruizione della detrazione di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986.

Si rammenta che la Legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018, n. 145), ha disposto la proroga per l’anno 2019, nella identica configurazione prevista per il 2018, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per gli interventi di sistemazione a verde.

Dalla redazione