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11/01/2019

Cessione del credito per agevolazioni su interventi edilizi: nuovi chiarimenti Agenzia entrate

La Risoluzione dell'Agenzia entrate 84/E/2018 reca nuovi chiarimenti in merito alle formalità da utilizzare per la cessione ed alla fruibilità del credito d'imposta in capo al cessionario.

In particolare, quanto alle modalità pratiche per la cessione del credito prevista dagli artt. 14 e 16 del D.L. 63/2013:
- non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito;
- l’atto di cessione non è soggetto all’obbligo di registrazione neanche laddove lo stesso dovesse rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Il documento riepiloga poi gli adempimenti e la procedura da seguire, disciplinata dal Provv. Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108577 nonché dal Provv. Ag. Entrate 28/08/2017, n. 165110, con i chiarimenti forniti dalla Circolare 18/05/2018, n. 11/E nonché dalla Circolare Circ. Ag. Entrate 23/07/2018, n. 17/E.

Per quanto riguarda il cedente:

1) il condomino cedente, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, comunica all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale del cessionario e l’accettazione della cessione;

2) l’amministratore di condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo, l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto. Il mancato invio da parte dell’amministratore del condominio della predetta comunicazione all’Agenzia delle entrate rende inefficace la cessione del credito da parte del condomino.

3) successivamente l’amministratore consegna al condomino cedente la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate (il mancato invio della predetta comunicazione rende inefficace la cessione del credito).

 

Per quanto riguarda il cessionario:

- il credito diviene disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;

- il cessionario può utilizzare il credito in compensazione o può a sua volta cederlo in tutto o in parte, dopo che lo stesso credito è divenuto disponibile. A tal fine, deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia;

- il credito d’imposta che non sia oggetto di successiva cessione è utilizzabile in compensazione, ripartito in 5 quote annuali di pari importo.


Infine si rammenta che la Legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018, n. 145), ha disposto la proroga per l’anno 2019, nella identica configurazione prevista per il 2018, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per gli interventi di sistemazione a verde.

Dalla redazione